Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2024, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2024, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 5
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa G FI Presidente
Dott.ssa S M Consigliere rel.
Dott.ssa L C Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 4 agosto 2023, iscritta al n. 247/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
11.01.2024
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv. G Parte_1
C, del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO: RICORRENTE APPELLANTE
Lavoro dipendente da c o n t r o
privato. in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. M V, del foro di Brescia domiciliatario
giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:


- 2 -
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 266/2023, pubblicata il 3 luglio 2023, il
Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso proposto
da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
volto ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive per
[...]
lo svolgimento di mansioni di livello superiore, dell'indennità di
trasferta e sostitutiva del preavviso, della Naspi e della differenza
calcolata sulla tredicesima mensilità per l'importo complessivo di €
18.969,55 e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento
delle spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver osservato che il per quanto Pt_1
riguarda le mansioni espletate in concreto, si era limitato ad
allegazioni alquanto generiche, omettendo anche di riportare la
declaratoria contrattuale invocata e di spiegare le ragioni della
riconducibilità delle proprie mansioni al livello superiore richiesto, ha
rigettato la domanda di riconoscimento delle differenze retributive.
Ha respinto anche la domanda di indennità di trasferta in
quanto il ricorrente non aveva allegato né provato il titolo del proprio
credito;
circa l'indennità sostitutiva del preavviso, poi, ha dato atto
dell'intervenuto pagamento della stessa da parte della resistente e con
riguardo alla richiesta di pagamento della Naspi ha dichiarato il
difetto di legittimazione passiva della datrice di lavoro.
- 3 -
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo in via istruttoria di poter produrre documenti il cui
deposito non era stato autorizzato dal giudice e di essere altresì
ammesso alla prova testimoniale che non era stata svolta in primo
grado insistendo per la riforma integrale della decisione e per
l'accoglimento del ricorso.
La società si è tempestivamente costituita in giudizio
resistendo all'appello di cui ha domandato il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della
camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è pacifico che è stato assunto con Parte_1
contratto di apprendistato professionalizzante dalla società
[...]
in data 2 novembre 2015 per il conseguimento al Controparte_1
termine del periodo della qualifica di operaio specializzato di V°
livello del CCNL artigiani metalmeccanici.
Il contratto di lavoro prevedeva l'assegnazione di mansioni di
addetto al montaggio e alla riparazione di strutture in ferro.
E' pacifico che la società opera nel Controparte_1
settore della fabbricazione di accessori per armi da fuoco e provvede,
in particolare, alla realizzazione di fondine e porta caricatori
producendo per ciascun modello di pistola una specifica fondina.
Il ricorrente ha affermato di non avere mai svolto le attività
indicate nel contratto individuale di lavoro e di essersi occupato dello
studio e della realizzazione degli stampi per la produzione delle
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fondine delle pistole : mediante materiale chimico resinoso egli
prendeva l'impronta del pezzo da realizzare, lo modificava o
elaborava e successivamente realizzava lo stampo madre sulla cui
base l'azienda provvedeva a stampare gli oggetti desiderati.
In forza di simili allegazioni ha affermato che avrebbe avuto
diritto a essere inquadrato nel II° livello del in luogo del V° Org_1
assegnatogli e ha, quindi, domandato il riconoscimento delle relative
differenze retributive, domanda, come detto, respinta dal Tribunale
per difetto di allegazione e prova.
Tanto premesso, il ha criticato la decisione nel punto Pt_1
in cui è stata ritenuta la mancata indicazione da parte del ricorrente
dei fatti posti a fondamento della domanda per non avere il medesimo
riportato nel ricorso la declaratoria contrattuale del livello superiore
invocato.
L'appellante, in proposito, afferma di avere prodotto in primo
grado il CCNL applicato nel rapporto di lavoro tra le parti e di avere
allegato al ricorso anche il conteggio analitico delle differenze
retributive maturate sulla base delle mansioni realmente svolte.
Censura la decisione anche per avere respinto la domanda
senza dare corso allo svolgimento della prova orale e per non avere
consentito al ricorrente, nemmeno facendo uso il giudice dei poteri
istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., di produrre documentazione che
avrebbe dimostrato l'incarico dirigenziale che egli aveva svolto per
breve periodo a Miami e che avrebbe dovuto continuare a svolgere a
presso la società corrispondente della datrice di lavoro negli Stati
- 5 -
Uniti : il giudice avrebbe errato nel ritenere la produzione tardiva
essendosi la stessa, invece, resa necessaria a seguito della difesa della
società resistente che aveva sostenuto che il era stato Pt_1
soltanto un ospite dell' egli Stati Uniti. CP_1
La società resistente, in particolare, aveva negato di avere
incaricato il di recarsi a lavorare presso la a Pt_1 Org_2
Miami, società amministrata dal figlio di e aveva CP_1
dedotto che il ricorrente aveva soggiornato a Miami soltanto come
ospite dell'amico rimanendovi per oltre un mese Persona_1
senza svolgere attività lavorativa.
Tutto ciò premesso, i rilievi dell'appellante, che ben possono
essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra
loro, sono infondati e vanno disattesi per quanto di seguito.
Il invero, aveva descritto nel ricorso di primo grado Pt_1
le mansioni svolte nell'ambito della società Controparte_1
[...]
In particolare, aveva dedotto che il medesimo “utilizzando del
materiale chimico resinoso, prendeva l'impronta di un pezzo da
realizzare, lo modificava o elaborava ex novo e con questo
successivamente realizzava lo stampo madre, che avrebbe consentito
all'azienda di stampare ripetutamente con la tecnica della
termoformatura gli oggetti desiderati, nella fattispecie fondine di
materiale polimerico per pistole, porta manette, porta caricatori per
pistola, ecc.. Ogni stampo studiato e realizzato dal ricorrente era
relativo ad un modello particolare di pistola nella cui fondina veniva
- 6 -
alloggiata;
oltre a ciò il ricorrente ha provveduto nel tempo a

modificare anche gli stampi precedentemente realizzati quando alla
pistola, a cui era riferito, venivano apportate modifiche e/o
aggiornamenti” (v. ricorso pag. n. 1).
Il inoltre, aveva prodotto il CCNL metalmeccanico Pt_1
artigianato applicato tra le parti, contenente le declaratorie
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