Corte d'Appello Genova, sentenza 27/02/2024, n. 297

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 27/02/2024, n. 297
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 297
Data del deposito : 27 febbraio 2024

Testo completo


R.G. 951/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
ON AI, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
Fabrizio Vincenzi, del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata in
Genova, V. D'Annunzio 2/50, presso lo studio dell'avv. Simona Pomet- to,
APPELLANTE
Contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresenta- ta e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Leonardo Castagnoli e Mari- na Crovetto, elettivamente domiciliata in Genova, V. Fieschi 15, presso
l'Avvocatura della Regione Liguria,
APPELLATA
E contro
Comune di Albenga, in persona del Sindaco pro tempore, rappre- sentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro Aschero, presso il cui studio in Albenga, V. Ricci 5, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO

CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contra- riis, previa rimessione in istruttoria, in totale riforma della sentenza impugnata n.
1
438 del 2019, pubblicata in data 10 maggio 2019, in via preliminare e/o pregiudi- ziale, accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità e/o la nullità dell'ordi- nanza n. 4/2018 notificata dal Comune di Albenga alla sig.ra ON CA non- ché l'avvenuta prescrizione del diritto di credito pari ad euro 33.960,43 (di cui euro
27.552,13 per restituzione contributo regionale e di cui euro 6.400,0 per interessi legali decorrenti dall'anno 2006) suppostamente vantato dalla Regione Liguria;
in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare comunque che la sig.ra ON CA ha sempre mantenuto i requisiti richiesti dal Bando regio- nale per l'individuazione di soggetti attuatori di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata e di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1527 del 13 dicembre 2002 nonché i requisiti previsti dall'art. 26 bis della Legge Regionale 23 aprile 1982, n. 22 e non ha mai violato il vincolo quinquennale per cui è giudizio;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del procedimento amministrativo intrapreso con provvedimento del 9 ottobre 2017 dal Comune di
Albenga, Servizio Urbanistica e Pianificazione, in nome e per conto della Regione
Liguria – Dipartimento Territorio Ambiente infrastrutture e Trasporti Vice Direzione
Generale Territorio – Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia - e conclu- sosi con ordinanza n. 4/2018 notificata dal Comune di Albenga alla sig.ra ON
CA in data 25 gennaio 2018;
accertare e dichiarare comunque la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza n. 4/2018 notificata dal Comune di Albenga alla sig.ra
ON CA in data 25 gennaio 2018 in quanto infondata in fatto e diritto e co- munque carente dei suoi presupposti e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante al Comune di Albenga e/o alla Regione Liguria. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali del doppio grado di giudizio. Sentenza esecutiva”
Per la parte appellata Regione Liguria: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Geno- va, respingere l'appello proposto dalla sig.ra CA ON in quanto inammissi- bile e/o infondato. Con vittoria di spese ed onorari oltre oneri previdenziali previsti ex lege per gli Avvocati degli Enti Pubblici”.
Per la parte appellata Comune di Albenga: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis rejectis, respingere l'appello proposto da ON CA, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze giudi- ziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2 CA impugnava avanti il Tribunale di Savona l'ordinanza n. 4/2018, notificatale dal Comune di Albenga, con la quale veniva dichiarata la de- cadenza dal contributo regionale erogatole in qualità di socio della coopera- tiva Estate 90 di AN e relativo all'acquisto dell'alloggio e del locale auto- rimessa siti in AN, V. Molineri 47, revocando detto contributo e ingiun- gendone la restituzione per il complessivo importo di € 33.960,43, di cui €
27.552,13 per sorte capitale ed € 6.480,30 per interessi.
Il Comune aveva ritenuto che CA fosse decaduta dal contributo per vio- lazione del vincolo quinquennale previsto dalla L.R. 23 aprile 1982 n. 22, posto che l'appartamento le era stato assegnato in data 29 novembre 2006 ed ella aveva mantenuto la residenza anagrafica in AN sino al I ottobre
2010, per poi emigrare a MO.
CA, con la propria opposizione, eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione in capo all'ente, l'irragionevolezza del tempo trascorso, la errata interpretazione e falsa applicazione di legge e la manifesta illogicità del provvedimento amministrativo con riferimento all'art. 26 bis L.R 22/1982. il Tribunale di Savona, con sentenza n. 438 del 10 maggio 2019, così statuiva:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande formulate da CA ON nei confronti del Comune di Albenga e della Regione Liguria, Condanna CA
ON alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Regione Liguria che liquida in € 5534,00 per competenze, oltre 15% rimb. Forfet. spese gen. iva
e cpa come per legge. Condanna CA ON alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Albenga, che liquida in € 5000,00 per com- petenze, oltre 15% rimb. Forfet. spese gen. iva e cpa come per legge”
Avverso tale decisione interponeva appello CA, con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 ottobre 2019, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano nel giudizio di appello il Comune di Albenga e la Regio- ne Liguria, con comparse depositate rispettivamente in data 20 gennaio
2019 e in data 23 gennaio 2019, entrambi chiedendo la reiezione del gra- vame.
All'udienza del 12 febbraio 2020 la Corte rinviava la controversia per preci- sazione delle conclusioni al 21 aprile 2021, incombente successivamente rinviato all'8 giugno 2022 e nuovamente al 7 giugno 2023.
3
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per lo scam- bio di scritti conclusivi.
Con ordinanza 16 gennaio 2024 la Presidente, visto il programma della Cor- te d'Appello per lo smaltimento dell'arretrato, assegnava la controversia a nuovo relatore, fissando per precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 febbraio 2024, in cui essa era trattenuta a decisione immediata.
CA premette la propria ricostruzione dei fatti, che può essere come se- gue sintetizzata.
Secondo l'amministrazione, l'odierna appellante avrebbe trasgredito il vinco- lo quinquennale previsto dalla L. R. 23 aprile 1982 n. 22 e sarebbe così de- caduta dal beneficio economico ma è documentato che era entrata nel pos- sesso dell'alloggio sito in AN in via Molineri n. 87 già nell'agosto 2003, momento in cui il Presidente della Cooperativa Estate '90 le aveva conse- gnato le chiavi della predetta unità immobiliare (con annessi cantina e box) allo scopo di consentire le operazioni di pulizia e sistemazione interna.
Nell'anno 2005 la sig.ra CA aveva poi trasferito la propria residenza anagrafica presso tale alloggio e già a partire dall'anno 2000 aveva iniziato
a pagare i ratei (in conto prezzo) concordati con la Cooperativa.
In sede di rogito notarile del 29 novembre 2006 il notaio Franz Savastano aveva espressamente menzionato il fatto che CA era già residente e domiciliata in tale alloggio e che il prezzo complessivo di vendita, pari ad eu- ro 229.601,11, era stato versato con le seguenti modalità:
- quanto ad euro 27.552,13 attraverso contributo regionale;

- quanto ad euro 205.256,42 mediante bonifici bancari (la cui corre- sponsione era iniziata nell'anno 2000 e si era conclusa nell'agosto
2003).
L'atto notarile rappresentava pertanto soltanto la formalizzazione di un ac- quisto da tempo concluso e che coinvolgeva un appartamento i cui lavori di costruzione erano stati
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