Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
n. 119/2021 RG CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza del 28/01/2021 emessa dal Tribunale di Imperia nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. n. 701/2020 R.G., pubblicata e comunicata in pari data, promossa da:
BR RT, Imperia 14.6.1989, residente a Panama, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Erminio Annoni e Alessandro Delbecchi del Foro di Imperia, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Imperia, alla via Vieusseux n. 18/5
APPELLANTE contro
AUTOGAS RIVIERA srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Bovio del Foro di Imperia e Marcello Modena del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Genova, via SS Giacomo e Filippo n. 19/4
APPELLATA nonché contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale incorporante in forza di fusione UNIONI DI BANCHE ITALIANE s.p.a., detta BI CA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Ceccardi n. 4/19
APPELLATA
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza, resa nella causa iscritta al numero 701/2020 R.G. pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 28/01/2021 e depositata e comunicata in pari data, con ogni conseguente statuizione di rito;
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SANPAOLO S.p.A., quale incorporante UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A., per le causali di cui al ricorso introduttivo e conseguentemente condannare le stesse, in via tra loro solidale o ciascuna per la percentuale di colpa ritenuta ovvero, in subordine, quella di loro che dovesse essere ritenuta esclusiva responsabile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di ogni danno sofferto da BR TO in conseguenza della vendita dell'immobile di sua proprietà nel procedimento per espropriazione immobiliare numero 41/2014 R.G.E. del Tribunale di Imperia, danno liquidabile in € 499.577,78 ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al versamento, in favore di BR RT cessionario del credito. Vinte le spese ed il compenso per l'opera professionale di Avvocato di entrambi i gradi del giudizio, 15% spese generali, CPA ed IVA inclusi”.
PER L'APPELLATA AUTOGAS RIVERA srl
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Sig. BR BE in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. BR BE ex art. 96 c.p.c. Nel merito, respingere la domanda proposta dal Sig. BR BE in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
PER L'APPELLATA INTESA SANPAOLO S.P.A.
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata ordinanza. Con vittoria di spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RT BR, in qualità di cessionario dei crediti del padre, TO BR, chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Imperia, UT IV SR
(creditore procedente) e BI CA PA (creditore intervenuto) per sentirli condannare, ex artt. 2043 c.c. e 96, II comma, c.p.c., al risarcimento del danno sofferto dal padre (esecutato) in conseguenza della vendita dell'immobile di sua proprietà, censito al NCEU del Comune di Diano Marina sez. DM al F.5/mapp.953/cat.A-7, nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 41/2014 R.E. Tribunale Imperia, danno quantificato in Euro 499.577,78, o altra somma meglio vista, con vittoria di spese e distrazione a favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari. In particolare, l'odierno appellante lamentava che UT IV SR aveva instaurato la procedura di esecuzione immobiliare sopra indicata nei confronti di TO BR, procedura in cui era intervenuta BI AN SpA, dando impulso alla stessa, nonostante la proposizione da parte dell'esecutato dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al cui esito era stata accertata l'improcedibilità della procedura medesima , per nullità della notifica del precetto e del conseguente pignoramento. Pertanto, l'appellante odierno deduceva l'invalidità del processo di esecuzione forzata dell'immobile di proprietà del padre, allegando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento del danno nei confronti di coloro che negligentemente e imprudentemente avevano dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un idoneo titolo.
Si costituiva in giudizio la BI CA PA, la quale: - allegava di essere intervenuta nella procedura esecutiva R.E. n. 41/2014 in epoca precedente lo svolgimento dell'opposizione da parte di TO BR;
- osservava che il GE aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva stessa, con concessione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- evidenziava che, solo dopo l'aggiudicazione all'asta dell'immobile, per Euro 281.200,00, in data 21.09.2018, era stata dichiarata la nullità della notifica del precetto e del conseguente pignoramento
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immobiliare, ciò con sentenza n. 64 del giorno 01.02.2019;
- deduceva, ancora, che la somma di Euro 293.247,86, pur assegnata all'esecutato, non gli era stata corrisposta in quanto la Maior SPV SR, cessionaria di BI CA PA, aveva a sua volta vincolato tale somma con atto di pignoramento presso terzi, al fine di soddisfare in parte le proprie ragioni di credito.
Ciò detto detta allora Parte resistente, nel contestare la sussistenza di qualsiasi profilo di colpa grave nell'aver dato impulso alla vendita, in quanto munita di valido titolo esecutivo, atteso che oggetto di opposizione al precetto erano stati solo i vizi di notifica del precetto stesso e del pignoramento, senza contestazione circa l'an del diritto ad agire esecutivamente, chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, la UT IV SR, la quale, dedotta la validità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 92/2013 del Giudice di Pace di Taggia, munita di formula esecutiva il 14.11.2013, sottolineato anche quest'ultima che l'esecutato aveva solo contestato le notificazioni di precetto e pignoramento, parimenti : - osservava che la somma attribuita all'esecutato, all'esito del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita all'asta dell'immobile, non veniva a lui versata per causa imputabile solo al pignoramento presso terzi promosso dalla Maior SPV SR, cessionaria di
BI CA PA;
- contestava qualsivoglia danno evocato dal ricorrente, mancando i presupposti delle doglianze, anche rispetto al ruolo avuto da essa società, rispetto a BI;
- chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto.
Alla prima udienza in data 20.07.2020, il Tribunale di Imperia, senza procedere ad alcuna istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione finale in data 22.01.2021, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione. Con l'ordinanza emessa in data 28.01.2021, il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M
. Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara la inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dalla parte ricorrente
2) compensa le spese di giudizio tra le parti
3) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.”
Il Tribunale, va detto, perveniva a tale decisione, assumendo in particolare, quanto segue: - in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, la richiesta di risarcimento ex art. 96, II comma, c.p.c., da ricondurre, comunque, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., in relazione ad atti e condotte processuali, non poteva essere proposta e, dunque, decisa se non dal Giudice chiamato a pronunciarsi sui diritti cui si riferivano i pretesi atti e le pretese condotte processuali illecite;
- vi erano, tuttavia, ipotesi in cui era ammissibile proporre tale domanda risarcitoria, in via autonoma, segnatamente quando non era stato possibile proporla al Giudice dell'Esecuzione, oppure al Giudice dell'Opposizione all'Esecuzione;
- nella fattispecie, l'impossibilità giuridica o di fatto di proporre la domanda di risarcimento ai citati giudici non sussisteva, poiché l'esecutato, al momento del compimento della pretesa temeraria iniziativa processuale in suo danno, aveva già patito un danno
o comunque poteva ragionevolmente prevedere di patirlo;
- nella fattispecie, ancora, neppure