Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 48

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 48
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 48
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5732 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. all'udienza del giorno 16.12.2024 tra AR IG RT MARIA (cod. fisc. [...]), domiciliato presso l'avv. prof. Vittorio Angiolini (p.e.c.: vittorio.angiolini@mi- lano.pecavvocati.it), che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Giulio Gomitoni e Stefano Invernizzi per procura in calce all'atto di citazione intro- duttivo del giudizio di rinvio;

-appellante- e AR ROBERTO (cod. fisc. [...]), DELL'OREFICE FA- IZ (cod. fisc. [...]) E FALLIMENTO DEL GRUPPO BO- NIFICAI S.R.L. (cod. fisc. 03978271009)
-appellati contumaci- OGGETTO: diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per IO RT MA NO: “voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria:
1) accertare e dichiarare che i Convenuti hanno leso il diritto all'onore, alla reputazione, alla identità ed all'immagine dell'on. Prof. IO NO;

2) condannare i Convenuti, in solido tra loro, alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 del 1948;


3) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di ogni danno, materiale ed immateriale, derivante dalla lesione subita dall'Attore, come specificato in atti e per l'ammontare di euro 70.000 per ciascuno dei Con- venuti, o nel diverso importo risultante di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 cc;

4) disporre la pubblicità della decisione mediante inserzione per estratto in uno o più giornali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c.
5) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del prof. NO relative al primo grado di giudizio (inclusa la CTU), al secondo grado di giudizio, al giudizio di Cassazione e al presente giudizio di riassunzione;

6) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del prof. NO dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez I civ., n. 5421 del 9.9.2019, pari ad Euro 1138,5, oltre rivalutazione e interessi;

7) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del prof. NO dell'imposta di registro sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez I civ., n. 5421 del 9.9.2019, per il complessivo importo di Euro 208,75, oltre rivalutazione e interessi”.
FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 19.3.2010, IO RT MA Ma- rino convenne innanzi al Tribunale di Roma la Editrice “Il Tempo” s.r.l. (che sarà successivamente incorporata nella Gruppo Bonifaci s.r.l.), editrice del quotidiano "Il Tempo”, l'allora direttore responsabile di tale testata giornali- stica, RT AR, e il giornalista BR L'CE, esponendo che il
25.10.2009 il suddetto quotidiano aveva pubblicato l'articolo dal titolo “Nel PD adesso è emergenza” contenente informazioni false e diffamatorie nei confronti dello stesso, all'epoca Senatore della Repubblica eletto nelle file del Partito Democratico, e chiedendo la condanna di ciascuno dei convenuti al risarcimento del danno.

2. Con sentenza n. 9260/2014 del 24.4.2014 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, rigettò la domanda. In particolare, quel giudicante ritenne che, con il suddetto articolo, il giornalista avesse riferito fatti veri,
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nell'esercizio del diritto di critica politica, ma avesse superato il limite della continenza, utilizzando modalità espressive e artifici narrativi intesi a presen- tare come un illecito di natura penale una vicenda che poteva costituire al più inadempimento di un'obbligazione contrattuale. Il giudice di primo grado, tuttavia, rigettò la domanda risarcitoria proposta da IO RT
MA NO ritenendo non provata l'esistenza del danno.

3. La sentenza venne appellata dal soccombente e questa Corte di Appello, con sentenza n. 5421/2019 emessa il 9.9.2019, rigettò li gravame. In par- ticolare, preliminarmente ritenuto che per sindacare la statuizione con cui li giudice di primo grado aveva ritenuto violato il limite della continenza non era necessario un appello incidentale, ma solo la riproposizione della relativa eccezione, il giudice di secondo grado, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ritenne che l'articolo oggetto del contendere, nel definire
“corrotto” l'odierno ricorrente, non avesse superato li “contesto dialettico” del pezzo, inteso ad esprimere “un severo giudizio critico sulla condotta pubblica e privata di un'intera classe politica”. E, di conseguenza escluse, per altra ragione rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, la sussistenza dell'ille- cito.

4. La sentenza di appello venne impugnata per cassazione da IO O- BE MA NO con ricorso fondato su tre motivi, a cui ha resistito con controricorso il Fallimento della Gruppo Bonifaci s.r.l., mentre RT AR e BR L'CE rimasero intimati. Con sentenza n. 20718/2023 del
17.7.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del principio dl corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, del giudicato interno.

5. Come riassunto nella motivazione della sentenza di legittimità appena ri- chiamata, il ricorrente dedusse che: (i) il Tribunale di Roma aveva ritenuto l'articolo di BR L'CE lesivo della reputazione di IO RT
MA NO, ma aveva rigettato la domanda per difetto dl prova dell'esi- stenza del danno;
(ii) la sentenza fu perciò appellata dal soccombente unica- mente in punto di quantum debeatur;
(iii) la Corte di Appello, tuttavia, senza occuparsi del tema della quantificazione del danno (argomento definito in- fatti “assorbito” dalla sentenza cassata), ha sindacato ex offìcio e in assenza di impugnazione incidentale la questione delI'an debeatur, arrivando ad
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escludere che l'articolo contestato avesse superato Il limite della continenza verbale, e fosse perciò illecito.

6. Con la sentenza n. 20718/2023 del 17.7.2023 la Suprema Corte, nel cassare la sentenza n. 5421/2019 emessa da questa Corte il 9.9.2019, ha statuito come segue:
“In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura Illecita dello scritto.
Poiché nessuno impugnò la suddetta statuizione sull'an debeatur, la Corte d'appello non avrebbe potuto riesaminarla d'ufficio in assenza di appello incidentale, in virtù del principio tantum devolutum, quantum appellatum.
(…) Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall'art. 346 c.p.c..
I limiti dl applicabilità di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite dì questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez. U, Sentenza n. 11799 dei 12/O5/O17 e Sez. U, Sentenza n. 7700 dei 19/04/2016.
Ivi si è stabilito che:
a) se una questione è decisa espressamente dal giudice in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all'esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l'appello incidentale;

b) la questione “non accolta”, che è possibile riproporre in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da parte dl chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte dell'impugnazione proposta dalla controparte, è sola quella sulla quale Il giudice dl primo grado non si sia pronunciato, per assorbimento od altra ragione.
Questi principi, già da tempo condivisi da questa Corte anche prima dell'intervento delle SS.UU. (Sez, 3 Sentenza n. 18160 dei 23/10/2012, Rv. 624058 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011, Rv. 615954 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969, Rv. 338557 - 01), sono stati di seguito ribaditi (tra le altre, da: Cass. Sei. 3 Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017;
Cass. Sez, 6 - L, Ordinanza ri. 25933 del 16/10/2018, Rv. 650998 - 01).
In tutte queste decisioni si afferma che “la pronuncia sull'an debeatur è autonoma e distinta da quella sul quantum” (così già Cass Sez. 1, Sentenza n. 5339 del 28/11/1981, Rv, 417127 - 01) e che l'impugnazione dell'una non rimette di per sé in discussione la decisione sull'altra”.

7. IO RT MA NO ha tempestivamente riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo come in epigrafe. I con- venuti in riassunzione non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza assunta all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2024, alla quale il presente giudizio di rinvio è stato trattenuto in decisione in ragione di quanto disposto dall'art. 80-bis disp. att. c.p.c., applicabile al presente
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giudizio ratione temporis, nonché di quanto disposto con il proprio decreto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 6.11.2024.

8. Nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata a statuire, dunque, su quanto oggetto della censura proposta dall'odierno attore in riassunzione nel proporre appello avverso la sentenza n. 5421/2019 emessa da questa Corte il 9.9.2019, vale a dire se IO RT MA NO abbia o meno fornito la prova del danno patito a seguito della condotta illecita, e accertata come tale con efficacia di giudicato con la sentenza n. 9260/2014 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 24.4.2014. In altri termini, e come ha ritenuto la Suprema Corte con la sentenza n.
20718/2023 del 17.7.2023, non è in discussione (e non poteva essere messo in discussione, come ha fatto erroneamente il giudice di secondo grado) che vi sia stata diffamazione ai danni dell'odierno attore, sicché del tutto ultroneo è quanto dedotto dal prof. NO, con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, con riguardo alla sussistenza della condotta ille- cita dannosa.

9. Come si è detto, la sentenza di primo grado respinse la domanda risarci- toria dell'attore in primo grado non ritenendo allegato e provato
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