Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/03/2024, n. 201
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Testo completo
R.G.A.C. 598/2018
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IO BR sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa MARIALUISA CRUCITTI consigliera dott.ssa FEDERICA RENDE consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.598/2018 vertente
TRA
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del suo Ministro p.t. (C.F./P.IVA: 8024225589), rappresentata, difesa e ope legis domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IO
BR ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;
appellante
E
VI AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Muratori (C.F.: [...]) – pec: avv.antoniomuratori@legalmail.it , ed elettivamente domiciliata in IO BR presso lo studio dell'avv. Maria Nardo sito in Via
Spagnolio n. 14/B ;
appellata
E
A.S.P. n. 5 di IO BR, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA: 01917540518)
- appellata contumace
1 OGGETTO: risarcimento del danno da emotrasfusione -appello alla Sentenza n. 108/2018 del
Tribunale di IO BR pubblicata in data 23/01/2018, nel proc. N.R.G.2816/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo in data 03/07/2013 parte attrice aveva citato in giudizio il Ministero della Salute e l'ASP 5 di IO BR, al fine di vederli condannati al risarcimento danni per responsabilità medica a causa del contagio da epatite C, contratta in conseguenza di emotrasfusione praticata all'attrice il 23.6.2078 durante un ricovero presso l' Ospedale di Taurianova.
Lamentava che aveva appreso nel 1997, a seguito di accertamenti presso l'Ospedale di Oppido
Mamertina, di avere contratto il virus dell'epatite C.
Ritenendo che la causa della patologia fosse stata la trasfusione con sangue non controllato, già in data 05/05/1999 la VI aveva presentato domanda di indennizzo ex L. 210/1992 . La
Commissione medica aveva riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione e l'epatopatia HCV, ascrivendola alla 8^ cat. della Tabella A del DPR 834/1981;
la Regione BR aveva liquidato
l'indennizzo ex lege previsto nel 2008 .
Affermando la sussistenza degli estremi anche per il riconoscimento del danno subito ex art. 2043
c.c., parte attrice adiva il Tribunale di IO BR al fine di sentir condannare le parti convenute al pagamento della somma di € 200.000,00 ovvero quella maggiore o minore di giustizia, con vittoria di spese. Chiedeva disporsi CTU medica
Con comparsa di risposta del 15/11/2013 si era costituito il Ministero della Salute il quale aveva contestato quanto dedotto da parte attrice, insistendo sul rigetto della domanda poiché non sussistente
e non provato il nesso di causalità fra l'emotrasfusione e la patologia infettiva, tra le quali erano decorsi circa 20 anni;
inoltre contestava la responsabilità del Ministero, che già dal 1967 aveva emanato circolari e provvedimenti atti ad evitare contagi. In ogni caso contestava il quantum richiesto deducendo che a seguito dell'indennizzo riconosciuto ex L. 210/1992 la somma eventualmente spettante alla VI, in virtù del principio compensatio lucri cum damno, dovesse essere ridotta intanto della misura degli arretrati già percepiti, pari ad € 53.433,70 come dichiarato dalla stessa
VI in un ricorso prodotto al Giudice del Lavoro di Palmi ;
ed in ogni caso doveva essere
“…dedotta ogni eventuale ulteriore somma percepita ai sensi della dedotta legge” , in quanto somme corrisposte per il medesimo evento dannoso.
Concludeva in principalità per il rigetto della domanda;
e comunque in subordine per la decurtazione delle somme percepite ai sensi della legge 210/1992, con vittoria di spese
Non si costituiva l'ASP 5 di IO BR , che veniva dichiarata contumace.
2
Istruita la causa con CTU medico legale, a firma del dott. A. Ripepi, e con sentenza n. 108/2018 il Tribunale di IO BR accertava la responsabilità del Ministero della Salute atteso il nesso di causalità tra le trasfusioni e le patologie di seguito manifestatesi.
Per tali ragioni, il giudice di prime cure riconosceva il diritto in capo alla VI del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. liquidato in totale per euro 148.909,00 , da cui doveva essere decurtata la somma di € 53.433,67 percepita a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Condannava il Ministero a pagare la differenza, pari ad euro 95.475,33, oltre interessi al tasso legale dal 15.1.1997 sulla sorte capitale devalutata e via via rivalutata fino alla decisione compensando integralmente le spese di lite e di CTU.
Con Atto di citazione in appello notificato in data 13/07/2018 il Ministero della Salute, con unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata deducendo che la danneggiata aveva percepito a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 da parte della Regione BR la somma complessiva di € 168.273,63 (di cui dettagliava nell'atto di appello i singoli importi ed i periodi di pagamento per ciascuno) e, poiché la somma riconosciuta dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno era di importo inferiore ( € 148.909,00) chiedeva la riforma della sentenza e di accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta alla VI in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Chiedeva, inoltre, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Chiedeva con separato ricorso ex art. 283 e 351 c.p.c. depositato il 20/09/2018 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado , precisando che la sentenza di prime cure era stata notificata dalla VI ad un indirizzo di posta certificata
(reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it) differente da quello risultante dall'elenco GI
(ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it) e, dunque, differente dall'indirizzo idoneo alla ricezione dei provvedimenti giudiziali, con la conseguenza che la nullità della notifica comportava il venir meno della decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, dovendosi a tal fine dichiarare
l'appello tempestivo poiché spiegato nel termine di 6 mesi previsti dal disposto di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.
Con comparsa di risposta del 07/11/2018 si costituiva VI VA eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello spiegato, poiché notificato oltre il temine breve di 30 giorni ex lege previsto.
Precisava che la sentenza di primo grado n. 108/2018 era stata notificata a mezzo pec all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di IO BR in data 26/01/2018 , utilizzando un indirizzo IPA
3
indicato dalla stessa avvocatura dello Stato negli atti difensivi di primo grado , e sulla utilizzabilità
e validità del quale l'appellata si diffondeva nella comparsa di risposta .
Affermava quindi che , poiché l'atto di appello veniva notificato solo in data 13/07/2018, era da ritenersi ossia oltre i 30 giorni previsti dal codice di rito.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di controparte poiché la compensatio lucri cum damno non sarebbe applicabile, vista la differente causa giuridica, con le somme ricevute a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Concludeva per il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con provvedimento del 4.3.2019 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano numerosi rinvii finchè era fissata l'udienza del 26/10/2023, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e con ordinanza del 03/11/2023 la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., di cui solo l'appellata profittava .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
L'appellata ha provato di aver notificato la sentenza in forma esecutivi all'Avvocatura dello Stato difensore del Ministero in data 26.01.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it indicato da controparte quale proprio recapito digitale per tutto il primo grado ;
ed ha dedotto che da tale notifica sarebbe decorso il termine breve (30 gg) per l'appello ;
termine che il Ministero non avrebbe
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IO BR sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa MARIALUISA CRUCITTI consigliera dott.ssa FEDERICA RENDE consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.598/2018 vertente
TRA
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del suo Ministro p.t. (C.F./P.IVA: 8024225589), rappresentata, difesa e ope legis domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IO
BR ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;
appellante
E
VI AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Muratori (C.F.: [...]) – pec: avv.antoniomuratori@legalmail.it , ed elettivamente domiciliata in IO BR presso lo studio dell'avv. Maria Nardo sito in Via
Spagnolio n. 14/B ;
appellata
E
A.S.P. n. 5 di IO BR, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA: 01917540518)
- appellata contumace
1 OGGETTO: risarcimento del danno da emotrasfusione -appello alla Sentenza n. 108/2018 del
Tribunale di IO BR pubblicata in data 23/01/2018, nel proc. N.R.G.2816/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo in data 03/07/2013 parte attrice aveva citato in giudizio il Ministero della Salute e l'ASP 5 di IO BR, al fine di vederli condannati al risarcimento danni per responsabilità medica a causa del contagio da epatite C, contratta in conseguenza di emotrasfusione praticata all'attrice il 23.6.2078 durante un ricovero presso l' Ospedale di Taurianova.
Lamentava che aveva appreso nel 1997, a seguito di accertamenti presso l'Ospedale di Oppido
Mamertina, di avere contratto il virus dell'epatite C.
Ritenendo che la causa della patologia fosse stata la trasfusione con sangue non controllato, già in data 05/05/1999 la VI aveva presentato domanda di indennizzo ex L. 210/1992 . La
Commissione medica aveva riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione e l'epatopatia HCV, ascrivendola alla 8^ cat. della Tabella A del DPR 834/1981;
la Regione BR aveva liquidato
l'indennizzo ex lege previsto nel 2008 .
Affermando la sussistenza degli estremi anche per il riconoscimento del danno subito ex art. 2043
c.c., parte attrice adiva il Tribunale di IO BR al fine di sentir condannare le parti convenute al pagamento della somma di € 200.000,00 ovvero quella maggiore o minore di giustizia, con vittoria di spese. Chiedeva disporsi CTU medica
Con comparsa di risposta del 15/11/2013 si era costituito il Ministero della Salute il quale aveva contestato quanto dedotto da parte attrice, insistendo sul rigetto della domanda poiché non sussistente
e non provato il nesso di causalità fra l'emotrasfusione e la patologia infettiva, tra le quali erano decorsi circa 20 anni;
inoltre contestava la responsabilità del Ministero, che già dal 1967 aveva emanato circolari e provvedimenti atti ad evitare contagi. In ogni caso contestava il quantum richiesto deducendo che a seguito dell'indennizzo riconosciuto ex L. 210/1992 la somma eventualmente spettante alla VI, in virtù del principio compensatio lucri cum damno, dovesse essere ridotta intanto della misura degli arretrati già percepiti, pari ad € 53.433,70 come dichiarato dalla stessa
VI in un ricorso prodotto al Giudice del Lavoro di Palmi ;
ed in ogni caso doveva essere
“…dedotta ogni eventuale ulteriore somma percepita ai sensi della dedotta legge” , in quanto somme corrisposte per il medesimo evento dannoso.
Concludeva in principalità per il rigetto della domanda;
e comunque in subordine per la decurtazione delle somme percepite ai sensi della legge 210/1992, con vittoria di spese
Non si costituiva l'ASP 5 di IO BR , che veniva dichiarata contumace.
2
Istruita la causa con CTU medico legale, a firma del dott. A. Ripepi, e con sentenza n. 108/2018 il Tribunale di IO BR accertava la responsabilità del Ministero della Salute atteso il nesso di causalità tra le trasfusioni e le patologie di seguito manifestatesi.
Per tali ragioni, il giudice di prime cure riconosceva il diritto in capo alla VI del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. liquidato in totale per euro 148.909,00 , da cui doveva essere decurtata la somma di € 53.433,67 percepita a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Condannava il Ministero a pagare la differenza, pari ad euro 95.475,33, oltre interessi al tasso legale dal 15.1.1997 sulla sorte capitale devalutata e via via rivalutata fino alla decisione compensando integralmente le spese di lite e di CTU.
Con Atto di citazione in appello notificato in data 13/07/2018 il Ministero della Salute, con unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata deducendo che la danneggiata aveva percepito a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 da parte della Regione BR la somma complessiva di € 168.273,63 (di cui dettagliava nell'atto di appello i singoli importi ed i periodi di pagamento per ciascuno) e, poiché la somma riconosciuta dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno era di importo inferiore ( € 148.909,00) chiedeva la riforma della sentenza e di accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta alla VI in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Chiedeva, inoltre, la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Chiedeva con separato ricorso ex art. 283 e 351 c.p.c. depositato il 20/09/2018 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado , precisando che la sentenza di prime cure era stata notificata dalla VI ad un indirizzo di posta certificata
(reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it) differente da quello risultante dall'elenco GI
(ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it) e, dunque, differente dall'indirizzo idoneo alla ricezione dei provvedimenti giudiziali, con la conseguenza che la nullità della notifica comportava il venir meno della decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, dovendosi a tal fine dichiarare
l'appello tempestivo poiché spiegato nel termine di 6 mesi previsti dal disposto di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.
Con comparsa di risposta del 07/11/2018 si costituiva VI VA eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello spiegato, poiché notificato oltre il temine breve di 30 giorni ex lege previsto.
Precisava che la sentenza di primo grado n. 108/2018 era stata notificata a mezzo pec all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di IO BR in data 26/01/2018 , utilizzando un indirizzo IPA
3
indicato dalla stessa avvocatura dello Stato negli atti difensivi di primo grado , e sulla utilizzabilità
e validità del quale l'appellata si diffondeva nella comparsa di risposta .
Affermava quindi che , poiché l'atto di appello veniva notificato solo in data 13/07/2018, era da ritenersi ossia oltre i 30 giorni previsti dal codice di rito.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di controparte poiché la compensatio lucri cum damno non sarebbe applicabile, vista la differente causa giuridica, con le somme ricevute a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Concludeva per il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con provvedimento del 4.3.2019 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano numerosi rinvii finchè era fissata l'udienza del 26/10/2023, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e con ordinanza del 03/11/2023 la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., di cui solo l'appellata profittava .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
L'appellata ha provato di aver notificato la sentenza in forma esecutivi all'Avvocatura dello Stato difensore del Ministero in data 26.01.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it indicato da controparte quale proprio recapito digitale per tutto il primo grado ;
ed ha dedotto che da tale notifica sarebbe decorso il termine breve (30 gg) per l'appello ;
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