Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/11/2024, n. 353

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/11/2024, n. 353
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 353
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo


Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.7/2024

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. L SI Presidente relatore
Dr.ssa A QO Consigliere
Dr.ssa A SO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Ottobre 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 05.01.2024, e vertente tra
(appellante) e la Parte_1 Controparte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°234/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.07.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante Dott.ssa , dipendente della con incarico di Direttore Parte_1 CP_1 CP_1
UOC STDP - Complessa ” - di Senigallia, Parte_2 Parte_3
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere
l'accertamento dello svolgimento di funzioni di Direttore di Dipartimento (quale Responsabile del
Dipartimenti Dipendenze Patologiche), svolte ininterrottamente dal 02.11.2020 all'11.08.2022, a seguito collocamento in aspettativa del Direttor ed el Dipartimento e sino alla nomina del nuovo Direttore, con domanda di condanna della al pagamento in suo favore delle indennità ex art.91 comma 12 CP_2
C.C.N.L. 19.12.2019 Dirigenza Sanitaria .
1
A sostegno del gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice, sostenendone
l'erroneità per non aver fatto corretta applicazione della disciplina legale e contrattuale di riferimento e per aver tratto conclusioni erronee dai fatti di causa (pacifici). Secondo l'appellante, in particolare, pur non avendo le parti sociali previsto espressamente alcuna somma a titolo di indennità per l'ipotesi di sostituzione di Direttore di Dipartimento, il Tribunale avrebbe comunque dovuto liquidarla determinandola nella misura stabilita dall'art. 91, comma 12, del CCNL Comparto Sanità 19.12.2019.
Ha quindi concluso nei termini appresso descritti: “- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa per il periodo 19.10.2020/11.8.2022 all'indennità mensile di € 1.205,07 di cui all'art. 91, Parte_1 comma 12, CCNL 19.12.2019 Area Sanità e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
al pagamento dell'importo di € 26.257,33, oltre interessi e rivalutazione come per
[...]
legge delle rispettive scadenze a saldo. Con rimborso del contributo unificato e vittoria del compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge”.
La (Gestione Liquidatoria ex si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 Controparte_1 resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
L'appello non è fondato.
In punto di fatto, non vi è contestazione sul fatto che è dipendente della ex Parte_1 CP_1 con incarico di Direttore UOC STDP - Unità Operativa Complessa
[...] Parte_3
” - di Senigallia, e che ha di fatto svolto l'incarico di Direttore del Dipartimento
[...]
Dipendenze Patologiche Area Vasta 2, resosi vacante a seguito del collocamento in aspettativa senza assegni del direttore Dr. a decorrere dal 19.10.2020 e sino all'11.08.2022 (cioè sino alla Persona_1
nomina del nuovo Direttore Dr. . In tale periodo, la Dr.ssa ha svolto le funzioni Persona_2 Pt_1
di responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 2, non solo per ovviare alla vacanza del posto, ma anche in forza di una espressa delega conferita in data 15.12.2020 dal Direttore
Generale dott.ssa avente ad oggetto l'adozione di tutte le determinazioni CP_1 Persona_3
relative alla firma della modulistica destinata alla realizzazione dei tirocini di formazione e orientamento per l'inclusione socio lavorativa. Lamenta quindi la Dott.ssa di non aver percepito, quale Pt_1
corrispettivo per lo svolgimento del suddetto incarico di responsabilità dipartimentale, espletato dal
19.10.2020 all'11.8.2022, l'indennità mensile di €.1.205,07 prevista dall'art. 91, comma 12, C.C.N.L.
19.12.2019 Dirigenza Sanitaria.
In punto di diritto, non è in dubbio che nella fattispecie non è invocabile il principio di corrispondenza dell'inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale consacrato nell'art.2013 c.c., disciplina che, come
è noto, non può trovare applicazione nel lavoro pubblico, in cui il legislatore è intervenuto dettando, in
2
maniera esaustiva ed ex novo, una autonoma “disciplina delle mansioni”, individuabile nell'art.56 del
D.Lgs.31.03.98 n°80, poi divenuto (dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 387/1998) l'art. 52 del
d.lgs. 165/2001. Conseguenza ne è che, nel lavoro pubblico, è radicalmente esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., nella fattispecie non invocabile.
Fatta tale premessa, è noto che, ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/01, lo svolgimento di mansioni superiori “non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, ma può generare esclusivamente il diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Nella fattispecie, tuttavia, va tenuto in considerazione il fatto che siamo in presenza di un rapporto di lavoro di livello dirigenziale, con la conseguenza che le profonde differenze
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