Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2024, n. 1591

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2024, n. 1591
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 1591
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo



RG 595/2024

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Dott. G F Presidente rel.
Dott. M I E Consigliere
Dott. A B Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 595/2024
Promosso da
c. f. , coniuge Parte_1 C.F._1
e coerede legittima del defunto Sig. rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. M F
- appellante-
Contro
c. f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. A M C del Foro di Ancona
- appellata
-
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1787.2023 del Tribunale di
Ancona pubblicata il 18.12.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante:”Piaccia all'Ecc.mo giudice dell'impugnazione, in accoglimento del gravame,riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di assegno divorzile proposta dalla Sig.ra in subordine, ridurre l'importo Controparte_1 dell'assegno nella misura che risulterà equa. Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello avversario in ogni statuizione e confermare in toto la sentenza di primo grado n.
1787 /2023 emessa da Tribunale civile di Ancona in composizione collegiale in data 13.12.2023 e pubblicata in data 18.12.2023 Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio
Dell'appellato:Voglia l'ecc.ma corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa rigettare l'appello con ogni statuizione confermando la sentenza di primo grado n.1787 del 2024 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il Procuratore Generale:considerato che le doglianze esposte appaiono infondate condividendosi la decisione assunta dal Tribunale, adeguatamente motivate, aderenti all'attività istruttoria svolta, alle condizioni economiche delle parti e alla giurisprudenza in materia.
Chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva del 4.7.2018 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Persona_1 Controparte_1
Successivamente, dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del la causa veniva riassunta dalla nei confronti Per_1 CP_1
2
degli eredi del de cuius, e Persona_2 Parte_1
ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
[...]
Il Tribunale con la sentenza n.1787/2023 pubblicata il 18.12.2023 ha riconosciuto in favore della un assegno divorzile di € 250,00, a CP_1 far data dalla domanda sino al 29.11.2020 (data di decesso dell'ex coniuge), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed ha dichiarato compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza propone appello Parte_1 chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
La nel costituirsi contesta l'appello e chiede la conferma della CP_1 sentenza impugnata. quale erede del padre, costituitosi, Persona_2 Persona_1 chiede anch'egli il rigetto dell'appello.
Il Procuratore in sede ha concluso per la reiezione dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame (che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati) l'appellante censura la statuizione che ha riconosciuto, in favore di un assegno divorzile di € 250,00 a far data Controparte_1 dalla domanda (3.02.2018) sino al decesso del Persona_1
(29.11.2020).
Secondo la D il giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato il fatto che la : CP_1
- è una pubblica dipendente e percepisce redditi sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze;

- ha la disponibilità della casa di abitazione in comunione con il defunto marito;

- dispone di altri due appartamenti di famiglia in comune con la sorella e di risparmi depositati sul conto del figlio;
ha valori mobiliari consistenti acquisiti in eredità ed infine ha maturato i diritti previdenziali ed un cospicuo TFR.
3
Lamenta dunque l'inesistenza di esigenze
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