Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 105

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 105
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 105
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. G G Presidente dr. A M B Consigliere dr. N G Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 10.1.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2021 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, 365 presso lo studio Parte_1
degli avv.ti V V, A B ed A B che lo rappresentano e difendono
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to L C e dall'avv.to G Cparte_1
N presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto Torre 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall' avv.to L C e dall'avv.to G Cparte_2
N presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto Torre 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv.to L C e dall'avv.to G N CP_3
domiciliato presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto Torre 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATO


E
CP_4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26.1.2016 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio la Parte_1 Cparte_5
e i soci accomandatari, e , chiedendo l'accertamento di
[...] Cparte_1 CP_3
un rapporto di lavoro subordinato, proseguito ininterrottamente dal 20.04.2000 al 28.4.2014, e la condanna dei resistenti al pagamento di € 181.180,18 per i titoli e causali espressi nel conteggio allegato al ricorso.
In particolare, l' deduceva: Pt_1
1) di aver lavorato alle dipendenze della (in liquidazione dal Cparte_5
21.12.2013, in precedenza denominata ), operante nel settore Cparte_6
ferramenta vendita materiale elettrico, dal 20.04.2000 e fino al 28.4.2014, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento
2) che la società applicava ai propri dipendenti, quantificabili in numero inferiore a 15, il
[...]
Org_1
3) che era stato assunto in data 20.04.2000 dal sig. , che di fatto aveva sempre Cparte_1 amministrato la società, e nel corso dell'intero rapporto di lavoro era stato soggetto alle sue direttive, infatti, era che controllava la corretta esecuzione della prestazione CP_1
lavorativa e esercitava il potere disciplinare
4) che aveva l'obbligo di presenza giornaliera sul posto di lavoro, per cui nell'ipotesi di assenze per malattie o altro era tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro nella persona del
Cparte_1
5) che aveva l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, e all'occorrenza doveva chiedere a
l'autorizzazione per entrare più tardi o uscire prima Cparte_1
6) che Nonostante il sig. risultasse socio accomandante della società Cparte_1 resistente fin dal 27.4.1993, nei fatti, aveva provveduto a gestire l'attività d'impresa formalmente imputata dapprima alla moglie, (cessata dalla carica di socio CP_3
accomandatario in data 5.1.2012) e poi al (nominato socio accomandatario in CP_4
data 5.1.2012 ), che, tuttavia, non avevano mai amministrato la società
7) che, infatti, era ad adottare ogni decisione e a compiere tutti gli atti relativi Cparte_1 all'amministrazione della società.
8) che era il sig. a procedere all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti, Cparte_1
al pagamento dei fornitori, ad intrattenere i rapporti bancari adempiendo alle obbligazioni societarie
9) che la , moglie del , era totalmente assente dall'impresa CP_3 Cparte_1
10) che dall'esame delle buste paga e dal modello UNILAV risultava che il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento in data 11.5.2012, con riassunzione decorrente dal novembre dello stesso anno, ma nella realtà alcuna cessazione del rapporto di lavoro vi era stata nel periodo maggio – novembre 2012
11) che nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di commesso addetto alle vendite e cassiere
12) che era stato inquadrato con contratto full time 40 ore settimanali nel IV livello CCNL
Commercio, ma di fatto aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 19.30, mentre il sabato aveva lavorato dalle 8.00 alle 13.30
13) che aveva percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nel conteggio allegato sotto la voce percepito, che riproducevano le somme risultanti come percepite dalle buste paga.
14) che quanto alla 13 ma e 14 ma mensilità aveva percepito le somme riportate negli allegati conteggi, in particolare, non gli erano stati corrisposti i ratei di mensilità aggiuntive dovuti per l'anno 2014
15) che quanto alle ferie e alle riduzioni orarie per permessi ed ex festività ne aveva fruito nella misura indicata negli allegati conteggi.
16) che non aveva percepito alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, precisava che: Parte_1
- tra le parti era intercorso un unico, continuativo, rapporto di lavoro subordinato dal
20.04.2000 al 28.4.2014
- al rapporto andava applicato il CCNL per i lavoratori dipendenti di aziende operanti nel settore del commercio del 18.7.2018 e successivi rinnovi, sulla scorta del quale verificare la giusta e adeguata retribuzione
- che aveva diritto di essere inquadrato nel IV livello del predetto CCNL
- che aveva diritto al pagamento delle differenze retributive scaturenti da:
a) aver ricevuto una retribuzione diretta (paga base e contingenza) inferiore rispetto a quella spettante tenuto conto dell'inquadramento
b) avere diritto a ricevere la 13 e la 14 mensilità in base agli artt. 207 e 208 del CCNL
c) avere diritto a godere di 26 gg di ferie ai sensi dell'art. 147 CCNL
d) avere diritto di godere di 88 ore di permessi retribuiti
e) avere diritto di ricevere le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario
svolto.
Eccepiva, altresì, il ricorrente che il socio accomandante che si intrometteva nella gestione della società assumeva una responsabilità solidale e illimitata per tutte le obbligazioni sociali.
Quanto al socio accomandatario cessato lo stesso era responsabile delle obbligazioni sociali esistenti fino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, sempre che tale cessazione era stata portata a conoscenza dei terzi. Ebbene, era stata socia accomandataria dal 1993 fino al 5.1.2012, CP_3
quando era divenuto accomandatario , per cui era responsabile delle obbligazioni fino a CP_4
tale data.
Tutto ciò precisato, concludeva chiedendo che il “Giudice in accoglimento del Parte_1
presente ricorso, voglia provvedere:
1)… previo accertamento della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo dedotto nonché previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta
e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare La
…in solido con i sigg. e Cparte_5 Cparte_1 CP_3
al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 181.180,18 oltre
[...] interessi e rivalutazione…”.
Nel corso del giudizio, in data 3.03.2016, la società era stata cancellata dal registro delle imprese, per cui veniva disposta l'interruzione del giudizio. Il ricorrente, con ricorso in riassunzione proposto nei confronti di , , e , nelle rispettive Cparte_1 CP_3 CP_4 Cparte_2 qualità di soci amministratori e, l'ultimo, di liquidatore della Cparte_5
, si riportava alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
[...]
Con sentenza n. 5053/20 il GL riteneva provata la unicità del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio, ossia dal 20.04.2000 fino al 28.4.2014, ma non anche lo svolgimento di lavoro straordinario;
evidenziava che le mansioni svolte dall' erano Pt_1
riconducibili nell'ambito del profilo professionale di 4° livello del CCNL di categoria, che le somme dovute andavano calcolate tenendo conto della paga base e contingenza e che le somme percepite erano quelle riportate in buste paga. Ciò precisato concludeva il giudice di primo grado che all' risultavano essere state corrisposte tutte le voci retributive spettanti, ad eccezione di Pt_1 quanto dovuto a titolo di TFR, pari ad € 19.955,09.
Quanto alla responsabilità dei resistenti, concludeva il G.L. che andava esclusa la responsabilità del liquidatore (nei cui confronti non era stata dedotta alcuna colpa nell'esecuzione Cparte_2
dell'incarico affidatogli, né azionata alcuna pretesa risarcitoria) e del socio (non più CP_3 socia all'epoca della cancellazione), dovevano, essere condannati al pagamento del TFR, in favore di il socio accomandatario ed il socio accomandante Parte_1 CP_4 [...]
, quest'ultimo limitatamente alla quota di liquidazione, non essendo stato dimostrato che CP_1
fosse il gestore effettivo della società convenuta come dedotto in ricorso.
Con ricorso depositato il 1.6.2021 censurava il rigetto della domanda Parte_1
riguardante le differenze retributive per le causali indicate in ricorso, nonché la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali ai soli soci operanti al momento della cancellazione della società.
Si costituivano , e e chiedevano la conferma della Cparte_1 Cparte_2 CP_3
sentenza.
pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_4
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza per non aver riconosciuto Parte_1
le differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di una prestazione lavorativa superiore rispetto alle 40 ore previste dal contratto. Invero, eccepiva l'appellante, con il ricorso aveva dedotto di lavorare sei giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre il sabato dalle 8.00 alle 13.30. Le parti costituite non avevano contestato tale orario di lavoro, né avevano dedotto una diversa articolazione dell'orario di lavoro. Oltre al valore probatorio della mancata contestazione, la dedotta articolazione dell'orario di lavoro era confermata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Con il secondo motivo di appello eccepiva la errata quantificazione delle somme spettanti Pt_1
a titolo di TFR. Il Giudice, osservava, aveva quantificato il TFR in € 19.955,19 in luogo della maggior somma di € 22.941.50 oggetto della domanda. Tale somma era stata calcolata annotando annualmente la retribuzione spettante, comprensiva di scatti di anzianità per 14 mensilità. La retribuzione annua spettante era stata divisa per 13,5 e poi rivalutata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo di appello contestava il mancato riconoscimento dei ratei 13 ma e 14 Pt_1 ma mensilità spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro. Ed invero, eccepiva l'appellante, il rapporto di lavoro era terminato in data 20.04.2014, per cui aveva maturato 10 ratei della 14ma mensilità, pari ad € 1.364,21, e 4 ratei della 13ma mensilità, pari ad € 545,58.
Con il quarto motivo di appello eccepiva la erroneità della sentenza per non aver Pt_1
affermato la piena responsabilità del socio accomandante e del liquidatore Cparte_1
. Invero, eccepiva l'appellante, il aveva liquidato la società e cancellato la stessa CP_2 CP_2
dal registro delle imprese, nonostante il debito per TFR risultante dal bilancio, tanto era sufficiente
a configurare la sua responsabilità per i debiti da bilancio. Quanto alla posizione di Cparte_1
l'istruttoria aveva confermato che era questi ad amministrare la società. In particolare, il teste
aveva affermato di essere sempre stato convinto che il fosse il proprietario. Tes_1 CP_1
Anche il teste confermava la circostanza che il fosse l'effettivo Testimone_2 CP_1 amministratore, infatti dichiarava: “ADR all'interno del negozio era presente anche il sig.
[...]
il quale si occupava anche lui della vendita e dell'incasso e dava direttive al ricorrente. CP_1
ADR: la sig.ra , moglie del , svolgeva le mansioni di segretaria ed era Persona_1 CP_1 presente nel negozio ma non per l'intera giornata. Dopo il 2003/04 andavo presso la 1/2 CP_5 volte a settimana e mi fermavo lì per un paio d'ore e chiacchieravo con la madre del sig. , CP_1
. Persona_2
.. .. .. .. .. .. ..
L'appello è parzialmente fondato.
Il giudice di prime cure pur avendo ritenuto provato, sulla base della documentazione prodotta
(buste paga, modello Cud, modello Unilav ed estratto contributivo) e delle dichiarazioni rese dai testi e che il rapporto di lavoro subordinato tra l' e la Testimone_3 Testimone_2 Pt_1
(in precedenza denominata ) era Cparte_5 Cparte_6
proseguito senza soluzione di continuità dal 20.04.2000 e fino al 28.4.2014 con le mansioni dedotte in ricorso, aveva giudicato non adeguatamente provato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Al fine di verificare la fondatezza della censura formulata dall' al rigetto della domanda Pt_1
di condanna al pagamento delle differenze retributive per il dedotto lavoro straordinario, occorre innanzitutto esaminare quali sono i fatti dedotti dal ricorrente oggetto di specifica contestazioni da parte degli allora resistenti, oggi appellati. Ebbene, come correttamente evidenziato dall' Pt_1 con l'atto d'appello, in ordine alla articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre il sabato dalle 8.00 alle 13.30,
i resistenti, con le memorie di costituzione, non hanno sollevato alcuna contestazione, né hanno offerto una ricostruzione alternativa in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente. Deve pertanto ritenersi pacifico e incontestato che nel Pt_1
periodo che va dal 20.04.2000 fino al 28.4.2014 (avendo il GL accertato la continuità del rapporto di lavoro in tale periodo e non essendo stata formulato dagli appellati alcun appello incidentale sul
punto) ha lavorato sei giorni a settimana, dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre il sabato ha lavorato dalle 8.00 alle 13.30.
È utile anche verificare le dichiarazioni rese dai testi escussi, che rafforzano tale ricostruzione dell'articolazione oraria.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Conosco il ricorrente da quando era Testimone_3
piccolo. Ricordo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ossia una società che si CP_5
occupa della vendita di materiale elettrico e si trova alla Cittadella in via Nazionale delle Puglie.
ADR: quale diplomato elettrotecnico in quanto avevo rapporti di amicizia con la società che Org_2
si occupava di trasformazione di camion ribaltabili frequentavo la La acquistava il CP_5 Org_2
materiale dalla e talvolta, almeno 1/2 volte alla settimana mi recavo presso la sede della CP_5
a ritirare i materiali. ADR: il sig. dall'anno 2000 in poi lavorava presso la CP_5 Pt_1 CP_5 ed era addetto al banco e si occupava della vendita e dell'emissione delle fatture. ADR: quando andavo alla R.B.R. talvolta incontravo il sig. ed altre volte invece mi interfacciavo Cparte_1
col sig. o con un altro dipendente. ADR: sono andato presso la sede della fino al Pt_1 CP_5
2014 circa. Fino a tale data ho visto il sig. lavorare presso la sede della : di Pt_1 Parte_2 solito mi recavo presso la di mattina entro le 9,30. In quell'orario era proprio il sig. CP_5
ad occuparsi del mio ordine. A volte vi andavo nel pomeriggio in un orario variabile ed Pt_1
incontravo il ricorrente. Non sono mai entrato nel negozio senza incontrare il sig. ADR: Pt_1 nel negozio, oltre al ricorrente, c'era un secondo commesso, il quale riceveva ordini dal ricorrente.
Talvolta era presente il sig. ed un paio di volte ho incontrato anche la moglie di Cparte_1 quest'ultimo, , la quale però si occupava di adempimenti da svolgere all'esterno. CP_3
ADR: nel periodo 2000-2014 ho sempre visto il sig. lavorare presso la Pt_1 Pt_2
il sig. gestiva anche il magazzino
[...] Pt_1
Parte
la era aperta dal lunedì al sabato. Ho visto il ricorrente lavorare anche nel giorno del CP_5
sabato.
ADR: credevo che il proprietario della fosse il sig. . La madre del sig. e CP_5 CP_1 CP_1
la sig.ra , di cui non ricordo il nome, erano sorelle. Non so se la sig.ra fosse la titolare Org_2 Org_2
della società . Org_2
ADR: non mi risulta di conoscere .”. CP_4
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “sono la fidanzata dell' da circa Testimone_2 Pt_1
14 anni anche se ci conosciamo da circa 19 anni. ADR: ricordo che il ricorrente ha lavorato presso la Nel 2000 il ricorrente lavorava presso la sede di via nazionale delle Puglie a Casoria n. CP_5
282;
dopo qualche anno la sede della società si è trasferita al civico n. 195-197. ADR: il sig. ha lavorato alle dipendenze della dal 2000 fino al 2014. Svolgeva le mansioni di Pt_1 CP_5
commesso;
era quindi addetto alle vendite, gestiva i rapporti coi fornitori, si occupava della cassa

e dell'emissione delle fatture, gestiva il magazzino, caricava e scaricava la merce che prelevava dai fornitori con la sua autovettura. ADR: il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle 0re 19,30 ad eccezione del sabato in cui lavorava dalle ore
8,00 alle ore 13,30. Adr: oltre al ricorrente lavorava nel negozio il sig. . ADR: Persona_3 all'interno del negozio era presente anche il sig. il quale si occupava anche lui Cparte_1 della vendita e dell'incasso e dava direttive al ricorrente. ADR: la sig.ra , moglie del Persona_1
, svolgeva le mansioni di segretaria ed era presente nel negozio ma non per l'intera CP_1
giornata. ADR: io dal 1996 fino al 2003/2004 ho gestito un negozio di abbigliamento intimo che si trovava a Casoria in via Arpino. Ero presente in tale negozio sia la mattina che il pomeriggio. Nel
2003/04 ho ceduto tale attività ed occasionalmente facevo da baby-sitter per i miei nipoti.
ADR: ho conosciuto nel 2000 il sig. in quanto quest'ultimo si recava quasi tutti i giorni Pt_1
presso il ferramenta dei fratelli , i quali sono i cognati di mio fratello, per acquistare delle Per_4
chiavi vergini che poi presso la erano duplicate. Visto che nell'orario dalle 13,30 alle 16,00 CP_5
circa io mi fermavo presso il ferramenta, vi incontravo il sig. il quale veniva al Pt_1 ferramenta proprio nell'orario di spacco.
ADR: prima del 2003/04 andavo col sig. presso la circa una volta al mese. Dopo il Per_4 CP_5
2003/04 andavo presso la 1/2 volte a settimana e mi fermavo lì per un paio d'ore e CP_5
chiacchieravo con la madre del sig. , . Vi andavo durante l'ora di CP_1 Persona_2
spacco e talvolta ad orario di chiusura serale, anzi preciso che andavo nel negozio dopo lo spacco ossia verso le 15,30. La mattina vi sono andata raramente. Nel giugno 2012, in seguito al decesso del padre del sig. proprio per stare vicino a quest'ultimo, mi sono recata al negozio con Pt_1
maggiore frequenza, ossia quasi tutti i giorni;
questo almeno nel mese di giugno.

ADR: il rapporto di lavoro è cessato per il licenziamento del sig. Pt_1
ADR: preciso che il sig. nel mese di giugno ha goduto di alcuni giorni di lutto per la Pt_1
morte del padre.
ADR: nel mese di giugno 2012 vedevo sempre il sig. all'interno del negozio. CP_1
ADR: in occasione della notizia del decesso del padre del ricorrente telefonai al negozio e parlai col sig. il quale mi disse che il padre dell' era deceduto.”. CP_1 Pt_1
Passando all'esame dell'eccezione relativa alla quantificazione del TFR da parte del Giudice di prime cure, osserva la Corte che avendo ritenuto di accogliere la censura riguardante il mancato riconoscimento del lavoro straordinario svolto dall' occorre procedere alla Pt_1 rideterminazione dell'importo anche del TFR, per cui si è ritenuto di affidare il calcolo dell'importo spettante all'appellante a tale titolo ad un consulente tecnico contabile.
Quanto, invece, alle censure della sentenza di primo grado riguardanti il mancato riconoscimento dei ratei di 13 ma e 14 ma mensilità maturati alla cessazione del rapporto di lavoro le stesse sono fondate. Invero con il ricorso introduttivo ha precisato di aver sempre ricevuto gli importi Pt_1
indicati in busta paga, ma di non aver ricevuto i ratei di 13 e 14 mensilità maturati al momento della cessazione del rapporto. Ebbene, considerata la eccezione di mancato pagamento, e verificato che le buste paga prodotte non sono firmate, l'onere di provare l'intervenuto pagamento di tali somme gravava sul datore di lavoro, che, invece, nulla ha dedotto né provato. Pertanto, vanno riconosciuti all' i ratei delle mensilità aggiuntive maturati alla data del 28.4.2014, data in cui il Pt_1
rapporto di lavoro cessava.
Per la quantificazione degli importi è stata affidato incarico al consulente nominato.
In particolare, al perito d'ufficio è stato somministrato il seguente quesito:
“voglia il CTU determinare eventuali differenze retributive spettanti ad sulla Parte_1
base dei seguenti criteri:
- periodo dal 20.04.2000 al 28.4.2014
- inquadramento nel IV livello Org_1
- indicato in busta paga Org_1
- orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 oltre il sabato dalle 8.00 alle 13.30
Dall'importo così determinato il CTU porterà in detrazione le somme riportate in busta paga e percepite dall' nel medesimo periodo (per le mensilità per le quali non è disponibile la Pt_1 busta paga, il CTU considererà come percepito l'importo indicato nei conteggi depositati dall' . Pt_1
Voglia, inoltre, il CTU determinare l'importo dei ratei della 13^ e della 14^ mensilità relativi all'anno 2014.
Voglia altresì determinare l'importo spettante a titolo di TFR maturato nel periodo innanzi indicato.”.
Il consulente ha accertato che ha maturato a titolo di differenze retributive nel Parte_1
periodo in esame i seguenti importi:
- euro 92.703,83, di cui di cui € 74,58 per XIV mensilità 2014 ed € 538,80 per XIII mensilità
2014
- euro 22.975,30 a titolo di trattamento di fine rapporto
La Corte condivide pienamente le conclusioni del perito essendo frutto di una attenta valutazione della documentazione prodotta e di una rigorosa applicazione dei criteri indicati dalla Corte.
Occorre a questo punto esaminare il primo motivo di censura formulato dall' riguardante Pt_1
l'individuazione dei soggetti responsabili dell'obbligazione maturata nei suoi confronti.
Partendo dall'esame della posizione di , ha dedotto che si trattava del Cparte_1 Pt_1
vero ed unico amministratore della società sia nel periodo in cui socio accomandatario era sua moglie, sia quando è divenuto socio accomandatario . Ebbene, tale CP_3 CP_4
affermazione è rimasta del tutto priva di riscontri. Invero i testi escussi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche sul punto e assolutamente inidonee a dimostrare che, al di là del ruolo formale di socio accomandante rivestito dal , di fatto costui era il vero amministratore della società. CP_1
Il teste ha dichiarato in proposito: “ADR: quando andavo alla talvolta Testimone_3 CP_5
incontravo il sig. ed altre volte invece mi interfacciavo col sig. o con Cparte_1 Pt_1 un altro dipendente Talvolta era presente il sig. ed un paio di volte ho Cparte_1 incontrato anche la moglie di quest'ultimo, , la quale però si occupava di adempimenti da CP_3 svolgere all'esterno…… credevo che il proprietario della fosse il sig. .”. CP_5 CP_1
La teste invece in ordine alla posizione del dichiarava: “ADR: all'interno Testimone_2 CP_1
del negozio era presente anche il sig. il quale si occupava anche lui della vendita Cparte_1
e dell'incasso e dava direttive al ricorrente.”.
E' evidente che il fatto che il sig. credeva che fosse il proprietario della Tes_1 CP_1 CP_5 non offre alcun elemento per valutare quale fosse il ruolo effettivo dell'appellato all'interno dell'azienda;
del resto neanche la apodittica affermazione fatta dalla sig.ra fidanzata Tes_2 dell'appellante, la quale ha dichiarato di aver visto il dare direttive all' CP_1 Pt_1
consente di ritenere provato il ruolo di amministratore di fatto del primo. La teste non riferisce un fatto, ma compie una valutazione di competenza del giudice, essa, infatti, non riferisce, neanche esemplificativamente, quali erano le “direttive” che aveva udito dare dal all' Parte_3 Pt_1
restando la sua affermazione del tutto irrilevante.
Escluso il ruolo di amministratore di fatto in capo al , occorre ribadire quanto già precisato CP_1
dal G.L. e cioè che l'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute.
Tale successione, nel caso di società di persone, opera diversamente a seconda che si tratti di soci a responsabilità limitata o illimitata, infatti la responsabilità dei soci responsabili (ovvero i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice) si configura come:
• sussidiaria (rispetto a quella della società);

• illimitata (estesa cioè a tutto il patrimonio personale del socio);

• solidale (in quanto ogni creditore sociale può rivolgersi indifferentemente a ciascun socio
per esigere il pagamento integrale del proprio credito).
Per quanto attiene la responsabilità dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice, in caso di estinzione della società, gli stessi rispondono nei limiti della quota liquidata così come disposto dall'art. 2324 c.c. (“…i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.”)
Ne consegue che la responsabilità di per i crediti vantati dall' opera nei Cparte_1 Pt_1
limiti della quota ricevuta dal primo al momento della liquidazione della società Cparte_5
[...]
Quanto alla posizione di , liquidatore della società, occorre evidenziare che la Cparte_7
responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali presuppone la natura dolosa o colposa della condotta di costui ed il nesso di causalità tra questa e il danno, dato dal mancato soddisfacimento del credito. La sussistenza di una condotta colposa è astrattamente ravvisabile anche in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili utilizzando la normale diligenza;
tuttavia, l'individuazione di una condotta colposa non è sufficiente a determinare la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti: a tal fine, è infatti necessario che il mancato soddisfacimento del credito sia eziologicamente riconducibile al liquidatore, il che si verifica qualora il creditore dimostri l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata, invece, distribuita ai soci o agli altri creditori di grado almeno pari al proprio, oppure, in mancanza di qualsiasi attivo, l'imputabilità di tale circostanza alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.
Va ancora precisato che grava sul creditore che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tutti i presupposti di tale responsabilità. Ebbene, nel caso in esame si è limitato ad allegare che Pt_1
il aveva liquidato la società e cancellato la stessa dal registro delle imprese, nonostante il CP_2
debito per TFR risultante dal bilancio e che tanto era sufficiente a configurare la sua responsabilità per i debiti da bilancio, omettendo di dedurre e di provare che al momento della cancellazione sussistevano fondi sufficienti a soddisfare tale credito, che invece venivano destinati ai soci o ad altri creditori di grado pari o inferiore al proprio.
Va infine sottolineato che alcuna censura ha mosso l' in ordine alla esclusione, da parte Pt_1
del giudice di prime cure, di qualsiasi responsabilità in capo a . CP_3
Tanto precisato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, e , CP_4 Cparte_1 quest'ultimo limitatamente alla quota di liquidazione, vanno condannati al pagamento in favore di della somma di € 92.703,83 a titolo di differenze retributive e € 22.975,30 (così Parte_1
ridotto l'importo determinato dal CTU, avendo l quantificato il credito per TFR in euro Pt_1
22.941,50) a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e CP_4
, in solido tra loro. Cparte_1
Vanno invece compensate le spese di lite tra e e . Parte_1 CP_3 Cparte_2
Le spese di CTU, liquidate con separato dispositivo, vanno poste definitivamente a carico di CP_4
e .
[...] Cparte_1
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