Corte d'Appello Potenza, ordinanza 31/12/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, ordinanza 31/12/2024
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero :
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

Reg. Gen. N.______
Cron. N.__________
Rep. N.__________
Riserv. il_________
Decisa il_________
Dep.Min. il_______ CORTE di APPELLO di POTENZA SEZIONE CIVILE Pubbl.___________

Oggetto __________ La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente rel. D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544-1/24 del Ruolo Generale, e vertente tra:

AP S.r.l. (Avv.ti R. Zurlo e A. Ornati) appellante-ricorrente ex art.351 c.p.c.
E

CO IO SQ (Avv. A. Santarsiere) appellato-resistente ex art.351 c.p.c.

a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;

rilevato: che con provvedimento depositato in data 28.11.2024 per le cause fissate all'udienza del giorno 10.12.2024 è stata disposta la trattazione mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022;
che il provvedimento depositato in data 28.11.2024 risulta ritualmente comunicato alle parti costituite;
che le parti costituite hanno depositato in data 6.12.2024 e 9.12.2024 le note scritte contenenti le rispettive richieste e conclusioni;

letta l'istanza con la quale parte appellante ha sollecitato la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

premesso che alla presente controversia si applica l'art.283 c.p.c. nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dal D.L.vo n.149/2022, essendo stata la impugnazione proposta con atto di citazione notificato in data successiva al 28.2.2023, sicché essa soggiace alla disciplina processuale introdotta dal D.Lgs. 10.10.2022 n.149 (cd. Riforma Cartabia);

ritenuto che nella ultima formulazione l'art.283 c.p.c. prevede al primo comma che: “Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;


rilevato che con la sentenza fatta oggetto di impugnazione il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta da RI AR LE avverso il decreto ingiuntivo n.301/2022 emesso dal Tribunale di Lagonegro su ricorso di
Itacapital S.r.l., ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo ed ha condannato la società Itacapital S.r.l. al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali liquidate in € 850,00 per compensi ed in € 145,50 per spese vive;

ritenuto, in punto di diritto, che
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