Corte d'Appello Milano, sentenza 09/09/2024, n. 2395
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Testo completo
N. R.G. 1212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Cesira D'Anella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1212/2023 promossa in grado d'appello
DA
GO GA (C.F. [...]) e ME GA (C.F.
VRGPML68SC5HC523), elettivamente domiciliati in VIALE SABOTINO 20135
MILANO presso lo studio dell'avv. MARGIOTTA GERMANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 19 RI DUE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 10368050968), elettivamente domiciliata in
VIA UBOLDO, 14 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso lo studio dell'avv. ZAPPA
PAOLO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
DI ND
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per GO GA e ME GA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis,
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 729/2023 emessa dal
Tribunale di Monza, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3885/2021, depositata in cancelleria in data 28.03.2023,
e notificata il 29.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: Accertare e dichiarare che la realizzata opera di RI rende più incomodo l'esercizio del possesso e/o della servitù da parte dei convenuti e costituisce un'alterazione in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
e/o un impedimento e/o turbativa in violazione del divieto di aggravamento di cui all'art.1067 co.II c.c., e per l'effetto condannare RI anche ai sensi dell'art.949 c.c. alla rimessione in pristino stato della strada privata in esame, inibendo alla stessa -e ai futuri aventi causa- l'utilizzo di detto accesso oltre i limiti della servitù già esercitata dai precedenti proprietari. In via subordinata: Accertare e dichiarare che la realizzata opera di RI rende più incomodo l'esercizio del possesso e/o della servitù da parte dei pagina 2 di 19 convenuti e costituisce un'alterazione in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
e/o un impedimento e/o turbativa in violazione del divieto di aggravamento di cui all'art.1067 co.II c.c., e per l'effetto condannare RI all'uso della strada privata in esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal Tribunale adito. In ogni caso:
Accertati i danni cagionati da RI alle proprietà dei convenuti durante l'esecuzione della palazzina, per l'effetto condannare RI a risarcire il danno patrimoniale subito nella somma che risulterà in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eventuali eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che i Signori GO RG, LA RG e AN LD sono proprietari di n.2 immobili ubicati in Carugate (MI), alla via Cesare Battisti e identificati al NCT del Comune di Carugate al Foglio 17, rispettivamente, al mappale
229 e 231 e al mappale 103, 227 e 228 (cfr. Docc.2, 2 bis e 2 ter) –evidenziati nella fotografia aerea con il colore blu e con il colore verde” (cfr. Doc.3);
2) “Vero che i Signori GO RG, LA RG e AN LD accedono alla pubblica via -e, viceversa, fanno ritorno alle proprie abitazioni- esclusivamente attraverso il “passaggio privato” -che essi percorrono sia a piedi che con gli autoveicoli- così meglio identificato sullo stralcio planimetrico sub Doc.2 ter) e nella fotografia aerea con il colore giallo” (cfr. Doc.3);
pagina 3 di 19 3) “Vero che la strada veniva costituita sui terreni attribuiti con atto di divisione del
1962 alla sig.ra ON RO -proprietaria del fondo di cui al mappale 749 d)- e alla sig.ra ON AN -proprietaria del fondo di cui al mappale 749 e)-“ (cfr.
Doc.4).
4) “Vero che le famiglie RG/LD/Invernizzi hanno mantenuto nel tempo, a proprie esclusive cure e spese, la strada vicinale”.
5) “Vero che, ancora ad oggi, la strada si presenta della lunghezza di circa 70 metri e della larghezza di 3 metri” (cfr. Doc.3 e Doc.5).
6) “Vero che sul mappale 230, prima delle opere da parte di RI, è da sempre esistita una costruzione costituita da piano terreno e da un primo piano (cfr. Docc.2 ter e 3) abitata da una sola famiglia composta da persone anziane e da un solo soggetto munito di auto”.
7) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente attraversava la stradella con cadenza metodica e solo per andare a fare la spesa, per esporre la raccolta differenziata o per recarsi a messa”.
8) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente di rado riceveva parenti e/o amici
e/o conoscenti”.
9) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente di rado si serviva di tecnici/operai per la manutenzione della casa”.
10) “Vero che a fronte della sua ridotta conformazione, negli anni la fruizione della via privata rimaneva possibile e gestibile per il solo fatto che la stessa veniva percorsa da pochi utenti e, di fatto, dalle sole famiglie dei sigg.ri GO e LA RG, dalla sola anziana sig.ra RO ON che abita la casa di proprietà del figlio sig.AN LD dalla famiglia del sig.Inverizzi, nonché sporadicamente dal nucleo unifamiliare di cui al mappale 230-“.
11) “Vero che a seguito di accesso (cfr. Doc.6), i sigg.ri RG e LD venivano a conoscenza del fatto che il progetto presentato dalla RI DUE IMMOBILIARE presso pagina 4 di 19 il Comune di Carugate prevedeva la “demolizione del fabbricato preesistente e la costruzione di una nuova palazzina” con “nuovo fabbricato su tre piani fuori terra, più un piano interrato. Per ogni piano vi sono due appartamenti per un totale di SEI
UNITA' IMMOBILIARI. Al piano interrato vi sono SEI AUTORIMESSE DOPPIE e alcuni vani accessori. All'esterno sono previsti SEI POSTI AUTO” (cfr. Docc.7 e 8)”.
12) “Vero che le n.6 unità immobiliari -quadrilocali di 157 mq- sono già in vendita così come da pubblicità on-line prodotta sub Doc.9)”.
13) “Vero che dall'esame dei progetti urbanistici (cfr. Doc.7 e Doc.10), i sigg.ri
RG e LD realizzavano che l'accesso alla strada pubblica dei proprietari delle
n.6 unità immobiliari poste sul fondo di cui al mappale 230 dovrà avvenire esclusivamente attraverso la “strada privata” di loro proprietà”.
14) “Vero che l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa Costruzioni DE.RA.
S.r.l. (cfr. Doc.11) che sin da subito se ne è servita per il passaggio di mezzi pesanti e macchine operatrici -quali camion, escavatori, autogru, etc.- nonché da operai e addetti ai lavori” (cfr. Doc.12)-.
15) “Vero che gli automezzi e mezzi meccanici, ogni giorno e più volte al giorno hanno invaso e occupato la stretta via privata (cfr. Doc.12), impedendo il contestuale passaggio degli autoveicoli dei sigg.ri RG/LD che sono impediti dall'uscire liberamente dalle proprie abitazioni e/o farvi rientro, costringendoli in molteplici occasioni a improvvisate e rischiose manovre di rientro, rispettivamente sulla trafficata via pubblica e nei propri cortili, in retromarcia”.
16) “Vero che la conformazione del tratto stradale, laddove occupato anche da un solo veicolo, ostacola anche il solo passaggio dei pedoni (cfr. Doc.12)”.
17) “Vero che i mezzi di proprietà della ditta appaltatrice, a causa della ridotta larghezza della strada che rende difficile ogni manovra, durante l'esecuzione delle opere di realizazzione della palazzina eretta da RI, hanno provocato danni alle
pagina 5 di 19 recinzioni dei sigg.ri RG/LD, nonchè smottamenti sul manto stradale e sugli immobili di proprietà degli stessi (cfr. Doc.13)”.
18) “Vero che il progetto di RI DUE IMMOBILIARE prevede il passaggio di n.6 famiglie (che hanno acquistato appartamenti quadrilocali dell'ampiezza di 157 mq. -cfr.
Doc.9) che potranno attraversarla a piedi, con cicli e motocicli e con 3 automezzi ciascuna per un totale di n.18 mezzi”.
19) “Vero che i precedenti proprietari del mappale 230 curavano personalmente il proprio orto”.
20) “Vero che la mamma anziana del sig.AN LD abita stabilmente nella casa di cui al mappale 103 e che la stessa ha avuto la necessità di chiamare l'ambulanza per problemi di salute (cfr. Doc.14) ma il mezzo ha avuto difficoltà ad accedere alla via privata a causa della sua stretta conformazione”;
21) “Vero che il passaggio sulla strada privata de qua da parte dei diversi mezzi pesanti
e delle diverse macchine operatrici - quali camion, escavatori, autogru, etc. (cfr.
Doc.12) dell'impresa di costruzioni ha ostacolato il contestuale passaggio dei sigg.ri
RG/LD- anche a piedi – e ha provocato danni alle loro proprietà così come da perizia redatta in data 22 maggio 2021” (cfr. Doc.21)”;
22) “Vero che anche successivamente al provvedimento inibitorio del Collegio, RI autorizza sulla via de qua il transito di camion di grosse dimensioni dedicati al completamento delle opere (Doc.18)”.
Si indicano quali testi i signori:
- RO UC residente in [...]
- CE OR residente in [...]
- AN LD, residente in [...] - ing. PI
CE con studio in Gorgonzola, viale Kennedy n.12/B
B) Ammettere e disporre se del caso CTU diretta ad: - accertare lo stato dei luoghi e descrivere se il percorso dello stradello per cui è causa sia stato reso più incomodo a pagina 6 di 19 seguito delle opere realizzate da RI e se tali opere possano in futuro rendere più incomodo e insicuro l'uso della strada da parte dei sigg.ri RG/LD e, laddove il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Cesira D'Anella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1212/2023 promossa in grado d'appello
DA
GO GA (C.F. [...]) e ME GA (C.F.
VRGPML68SC5HC523), elettivamente domiciliati in VIALE SABOTINO 20135
MILANO presso lo studio dell'avv. MARGIOTTA GERMANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 19 RI DUE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 10368050968), elettivamente domiciliata in
VIA UBOLDO, 14 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso lo studio dell'avv. ZAPPA
PAOLO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
DI ND
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per GO GA e ME GA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis,
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 729/2023 emessa dal
Tribunale di Monza, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3885/2021, depositata in cancelleria in data 28.03.2023,
e notificata il 29.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: Accertare e dichiarare che la realizzata opera di RI rende più incomodo l'esercizio del possesso e/o della servitù da parte dei convenuti e costituisce un'alterazione in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
e/o un impedimento e/o turbativa in violazione del divieto di aggravamento di cui all'art.1067 co.II c.c., e per l'effetto condannare RI anche ai sensi dell'art.949 c.c. alla rimessione in pristino stato della strada privata in esame, inibendo alla stessa -e ai futuri aventi causa- l'utilizzo di detto accesso oltre i limiti della servitù già esercitata dai precedenti proprietari. In via subordinata: Accertare e dichiarare che la realizzata opera di RI rende più incomodo l'esercizio del possesso e/o della servitù da parte dei pagina 2 di 19 convenuti e costituisce un'alterazione in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
e/o un impedimento e/o turbativa in violazione del divieto di aggravamento di cui all'art.1067 co.II c.c., e per l'effetto condannare RI all'uso della strada privata in esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal Tribunale adito. In ogni caso:
Accertati i danni cagionati da RI alle proprietà dei convenuti durante l'esecuzione della palazzina, per l'effetto condannare RI a risarcire il danno patrimoniale subito nella somma che risulterà in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eventuali eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che i Signori GO RG, LA RG e AN LD sono proprietari di n.2 immobili ubicati in Carugate (MI), alla via Cesare Battisti e identificati al NCT del Comune di Carugate al Foglio 17, rispettivamente, al mappale
229 e 231 e al mappale 103, 227 e 228 (cfr. Docc.2, 2 bis e 2 ter) –evidenziati nella fotografia aerea con il colore blu e con il colore verde” (cfr. Doc.3);
2) “Vero che i Signori GO RG, LA RG e AN LD accedono alla pubblica via -e, viceversa, fanno ritorno alle proprie abitazioni- esclusivamente attraverso il “passaggio privato” -che essi percorrono sia a piedi che con gli autoveicoli- così meglio identificato sullo stralcio planimetrico sub Doc.2 ter) e nella fotografia aerea con il colore giallo” (cfr. Doc.3);
pagina 3 di 19 3) “Vero che la strada veniva costituita sui terreni attribuiti con atto di divisione del
1962 alla sig.ra ON RO -proprietaria del fondo di cui al mappale 749 d)- e alla sig.ra ON AN -proprietaria del fondo di cui al mappale 749 e)-“ (cfr.
Doc.4).
4) “Vero che le famiglie RG/LD/Invernizzi hanno mantenuto nel tempo, a proprie esclusive cure e spese, la strada vicinale”.
5) “Vero che, ancora ad oggi, la strada si presenta della lunghezza di circa 70 metri e della larghezza di 3 metri” (cfr. Doc.3 e Doc.5).
6) “Vero che sul mappale 230, prima delle opere da parte di RI, è da sempre esistita una costruzione costituita da piano terreno e da un primo piano (cfr. Docc.2 ter e 3) abitata da una sola famiglia composta da persone anziane e da un solo soggetto munito di auto”.
7) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente attraversava la stradella con cadenza metodica e solo per andare a fare la spesa, per esporre la raccolta differenziata o per recarsi a messa”.
8) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente di rado riceveva parenti e/o amici
e/o conoscenti”.
9) “Vero che la famiglia di cui al punto precedente di rado si serviva di tecnici/operai per la manutenzione della casa”.
10) “Vero che a fronte della sua ridotta conformazione, negli anni la fruizione della via privata rimaneva possibile e gestibile per il solo fatto che la stessa veniva percorsa da pochi utenti e, di fatto, dalle sole famiglie dei sigg.ri GO e LA RG, dalla sola anziana sig.ra RO ON che abita la casa di proprietà del figlio sig.AN LD dalla famiglia del sig.Inverizzi, nonché sporadicamente dal nucleo unifamiliare di cui al mappale 230-“.
11) “Vero che a seguito di accesso (cfr. Doc.6), i sigg.ri RG e LD venivano a conoscenza del fatto che il progetto presentato dalla RI DUE IMMOBILIARE presso pagina 4 di 19 il Comune di Carugate prevedeva la “demolizione del fabbricato preesistente e la costruzione di una nuova palazzina” con “nuovo fabbricato su tre piani fuori terra, più un piano interrato. Per ogni piano vi sono due appartamenti per un totale di SEI
UNITA' IMMOBILIARI. Al piano interrato vi sono SEI AUTORIMESSE DOPPIE e alcuni vani accessori. All'esterno sono previsti SEI POSTI AUTO” (cfr. Docc.7 e 8)”.
12) “Vero che le n.6 unità immobiliari -quadrilocali di 157 mq- sono già in vendita così come da pubblicità on-line prodotta sub Doc.9)”.
13) “Vero che dall'esame dei progetti urbanistici (cfr. Doc.7 e Doc.10), i sigg.ri
RG e LD realizzavano che l'accesso alla strada pubblica dei proprietari delle
n.6 unità immobiliari poste sul fondo di cui al mappale 230 dovrà avvenire esclusivamente attraverso la “strada privata” di loro proprietà”.
14) “Vero che l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa Costruzioni DE.RA.
S.r.l. (cfr. Doc.11) che sin da subito se ne è servita per il passaggio di mezzi pesanti e macchine operatrici -quali camion, escavatori, autogru, etc.- nonché da operai e addetti ai lavori” (cfr. Doc.12)-.
15) “Vero che gli automezzi e mezzi meccanici, ogni giorno e più volte al giorno hanno invaso e occupato la stretta via privata (cfr. Doc.12), impedendo il contestuale passaggio degli autoveicoli dei sigg.ri RG/LD che sono impediti dall'uscire liberamente dalle proprie abitazioni e/o farvi rientro, costringendoli in molteplici occasioni a improvvisate e rischiose manovre di rientro, rispettivamente sulla trafficata via pubblica e nei propri cortili, in retromarcia”.
16) “Vero che la conformazione del tratto stradale, laddove occupato anche da un solo veicolo, ostacola anche il solo passaggio dei pedoni (cfr. Doc.12)”.
17) “Vero che i mezzi di proprietà della ditta appaltatrice, a causa della ridotta larghezza della strada che rende difficile ogni manovra, durante l'esecuzione delle opere di realizazzione della palazzina eretta da RI, hanno provocato danni alle
pagina 5 di 19 recinzioni dei sigg.ri RG/LD, nonchè smottamenti sul manto stradale e sugli immobili di proprietà degli stessi (cfr. Doc.13)”.
18) “Vero che il progetto di RI DUE IMMOBILIARE prevede il passaggio di n.6 famiglie (che hanno acquistato appartamenti quadrilocali dell'ampiezza di 157 mq. -cfr.
Doc.9) che potranno attraversarla a piedi, con cicli e motocicli e con 3 automezzi ciascuna per un totale di n.18 mezzi”.
19) “Vero che i precedenti proprietari del mappale 230 curavano personalmente il proprio orto”.
20) “Vero che la mamma anziana del sig.AN LD abita stabilmente nella casa di cui al mappale 103 e che la stessa ha avuto la necessità di chiamare l'ambulanza per problemi di salute (cfr. Doc.14) ma il mezzo ha avuto difficoltà ad accedere alla via privata a causa della sua stretta conformazione”;
21) “Vero che il passaggio sulla strada privata de qua da parte dei diversi mezzi pesanti
e delle diverse macchine operatrici - quali camion, escavatori, autogru, etc. (cfr.
Doc.12) dell'impresa di costruzioni ha ostacolato il contestuale passaggio dei sigg.ri
RG/LD- anche a piedi – e ha provocato danni alle loro proprietà così come da perizia redatta in data 22 maggio 2021” (cfr. Doc.21)”;
22) “Vero che anche successivamente al provvedimento inibitorio del Collegio, RI autorizza sulla via de qua il transito di camion di grosse dimensioni dedicati al completamento delle opere (Doc.18)”.
Si indicano quali testi i signori:
- RO UC residente in [...]
- CE OR residente in [...]
- AN LD, residente in [...] - ing. PI
CE con studio in Gorgonzola, viale Kennedy n.12/B
B) Ammettere e disporre se del caso CTU diretta ad: - accertare lo stato dei luoghi e descrivere se il percorso dello stradello per cui è causa sia stato reso più incomodo a pagina 6 di 19 seguito delle opere realizzate da RI e se tali opere possano in futuro rendere più incomodo e insicuro l'uso della strada da parte dei sigg.ri RG/LD e, laddove il
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