Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/05/2024, n. 659
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Testo completo
N. R.G. 181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs.150/2011 la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa civile iscritta al R.G. n. 181/2022, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato sino al 23.4.2024 per il deposito delle note di trattazione di trattazione scritta, vertente
tra
TE AR (c.f. [...]) e TE AR LE (c.f. CLS
CRG 40B24 E243G), in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società “EDILCAVE S.r.l.”, con sede in Guardiagrele (CH), Via Caporosso, c.f. e p.i.
00375560695;
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierluigi Tenaglia, Giancarlo Tittaferrante e Andrea Luccitti
-appellanti-
e
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 73/2012 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 25 gennaio 2012 - giudizio a seguito di rinvio da Cassazione.
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
“Piaccia alla Giustizia della Ecc.ma Corte adita, osservato quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – seconda sezione civile, nell'Ordinanza pubblicata in data 22 novembre 2021, nell'ambito del ricorso iscritto al n.
16930/18 R.G., in accoglimento dei suddetti motivi e in riforma della sentenza appellata n. 73/12, resa nella causa civile iscritta al n. 451/10 R.G.C. del Tribunale di Chieti, depositata in data 25 gennaio 2012, come successivamente corretta ex artt. 287 e 288 c.p.c., disattesa ogni diversa e contraria istanza, richiesta, difesa, eccezione e deduzione:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della “Ordinanza-
Ingiunzione N. 2 Anno 2010”, emessa il 12 gennaio 2010 dal Direttore Generale dell'Ente Parco
Nazionale della Majella, notificata alla Edilcave S.r.l. e al signor OL NA (nato il
25.10.1964) il 3 febbraio 2010, recante ingiunzione di pagamento di € 105.180,00 e, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte.
- in via subordinata, modificare l'Ordinanza-Ingiunzione opposta, riducendo la sanzione comminata. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di riassunzione, nonché del precedente giudizio in Cassazione”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare il proposto appello perché infondato. Vinte le spese”.
Le parti costituite hanno discusso e rassegnato le conclusioni attraverso lo scambio di note di trattazione scritta e all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
Fatto e diritto
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 73/2012, pubblicata il 25 gennaio 2012, il Tribunale di Chieti decideva sul ricorso ex art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, proposto in data 3 marzo 2010 dalla società
“EDILCAVE S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da NA
TE, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 2 e n. 3 del 2010, emesse dal Direttore generale dell'Ente Parco Nazionale della Maiella a seguito, rispettivamente, di verbale di contestazione n. 3/08 e di verbale n. 5/08, in ragione del prelievo di materiale lapideo in eccedenza rispetto a quanto autorizzato, in violazione della disposizione contenuta nell'art.
3, lettera “e”, dell'Allegato “A” al D.P.R. 5 giugno 1995, recante “Istituzione Parco
Nazionale della Majella, rilevato nel corso dell'accertamento effettuato l'11 gennaio 2008 all'interno ed in prossimità dell'area adibita a “cava”, sita in località “Passo Palogno” del
Comune di Rapino (CH).
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza in questa sede appellata, così come corretta in data
14.6.2012, dichiarava la nullità dell'ordinanza n. 3 del 12 gennaio 2010, rigettando invece
l'opposizione con riferimento all'ordinanza n. 2 emessa in pari data.
Per quel che in questa sede rileva, con riferimento a quest'ultima ordinanza ingiunzione il giudice di prime cure riteneva tempestiva la notifica del verbale di contestazione, sanata
l'eventuale nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in presenza della proposta opposizione anche nel merito, infondata la dedotta violazione del principio di legalità, affidata dagli opponenti alla circostanza che l'attività estrattiva era stata espletata previa regolare autorizzazione. Congrua veniva valutata, infine, la sanzione applicata.
2. Appello. Avverso tale decisione proponeva appello NA OL, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società “EDILCAVE S.r.l.”, limitatamente ai capi relativi al rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 626/18, pubblicata in data 4 aprile 2018, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il proposto gravame. In particolare, con espresso riguardo al quarto motivo di appello dedotto (“Nel merito, nullità della Ordinanza-Ingiunzione N. 2 per violazione dell'art. 3 dell'Allegato “A” del D.P.R. 5 giugno 1995 e per difetto di motivazione”), la
Corte ne dichiarava l'inammissibilità “perché l'opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce “…un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs.150/2011 la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa civile iscritta al R.G. n. 181/2022, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato sino al 23.4.2024 per il deposito delle note di trattazione di trattazione scritta, vertente
tra
TE AR (c.f. [...]) e TE AR LE (c.f. CLS
CRG 40B24 E243G), in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società “EDILCAVE S.r.l.”, con sede in Guardiagrele (CH), Via Caporosso, c.f. e p.i.
00375560695;
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierluigi Tenaglia, Giancarlo Tittaferrante e Andrea Luccitti
-appellanti-
e
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 73/2012 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 25 gennaio 2012 - giudizio a seguito di rinvio da Cassazione.
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
“Piaccia alla Giustizia della Ecc.ma Corte adita, osservato quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – seconda sezione civile, nell'Ordinanza pubblicata in data 22 novembre 2021, nell'ambito del ricorso iscritto al n.
16930/18 R.G., in accoglimento dei suddetti motivi e in riforma della sentenza appellata n. 73/12, resa nella causa civile iscritta al n. 451/10 R.G.C. del Tribunale di Chieti, depositata in data 25 gennaio 2012, come successivamente corretta ex artt. 287 e 288 c.p.c., disattesa ogni diversa e contraria istanza, richiesta, difesa, eccezione e deduzione:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della “Ordinanza-
Ingiunzione N. 2 Anno 2010”, emessa il 12 gennaio 2010 dal Direttore Generale dell'Ente Parco
Nazionale della Majella, notificata alla Edilcave S.r.l. e al signor OL NA (nato il
25.10.1964) il 3 febbraio 2010, recante ingiunzione di pagamento di € 105.180,00 e, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte.
- in via subordinata, modificare l'Ordinanza-Ingiunzione opposta, riducendo la sanzione comminata. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di riassunzione, nonché del precedente giudizio in Cassazione”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare il proposto appello perché infondato. Vinte le spese”.
Le parti costituite hanno discusso e rassegnato le conclusioni attraverso lo scambio di note di trattazione scritta e all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
Fatto e diritto
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 73/2012, pubblicata il 25 gennaio 2012, il Tribunale di Chieti decideva sul ricorso ex art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, proposto in data 3 marzo 2010 dalla società
“EDILCAVE S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da NA
TE, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 2 e n. 3 del 2010, emesse dal Direttore generale dell'Ente Parco Nazionale della Maiella a seguito, rispettivamente, di verbale di contestazione n. 3/08 e di verbale n. 5/08, in ragione del prelievo di materiale lapideo in eccedenza rispetto a quanto autorizzato, in violazione della disposizione contenuta nell'art.
3, lettera “e”, dell'Allegato “A” al D.P.R. 5 giugno 1995, recante “Istituzione Parco
Nazionale della Majella, rilevato nel corso dell'accertamento effettuato l'11 gennaio 2008 all'interno ed in prossimità dell'area adibita a “cava”, sita in località “Passo Palogno” del
Comune di Rapino (CH).
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza in questa sede appellata, così come corretta in data
14.6.2012, dichiarava la nullità dell'ordinanza n. 3 del 12 gennaio 2010, rigettando invece
l'opposizione con riferimento all'ordinanza n. 2 emessa in pari data.
Per quel che in questa sede rileva, con riferimento a quest'ultima ordinanza ingiunzione il giudice di prime cure riteneva tempestiva la notifica del verbale di contestazione, sanata
l'eventuale nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in presenza della proposta opposizione anche nel merito, infondata la dedotta violazione del principio di legalità, affidata dagli opponenti alla circostanza che l'attività estrattiva era stata espletata previa regolare autorizzazione. Congrua veniva valutata, infine, la sanzione applicata.
2. Appello. Avverso tale decisione proponeva appello NA OL, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società “EDILCAVE S.r.l.”, limitatamente ai capi relativi al rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 626/18, pubblicata in data 4 aprile 2018, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il proposto gravame. In particolare, con espresso riguardo al quarto motivo di appello dedotto (“Nel merito, nullità della Ordinanza-Ingiunzione N. 2 per violazione dell'art. 3 dell'Allegato “A” del D.P.R. 5 giugno 1995 e per difetto di motivazione”), la
Corte ne dichiarava l'inammissibilità “perché l'opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce “…un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa,
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