Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 225
CA Roma
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 14.1.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c. e vertente
TRA
NATORE COSTRUZIONI s.r.l. (C.F. 00410660542), rappresentata e difesa dall'avv. Angela
Soccio.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7
GUERRINO s.r.l. (C.F. 12971791004), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Francesco Nuzzi.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' appellante:
“ (…) In via principale e nel merito, - accogliere il presente appello per le motivazioni tutte di cui sopra, riformando la sentenza n. 10347/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, e pubblicata in data 30.06.2023 (R.G.N. 69526/2015), nel dispositivo in cui “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta AT NI RL (già Esperanza RL) a pagare immediatamente in favore dell'attrice RR RL la somma di € 240.000,00 oltre gli accessori specificati in parte motiva;
2) condanna la convenuta AT NI RL a pagare immediatamente in favore dell'attrice
RR RL le spese processuali liquidate in euro 14.103,00 oltre oneri previdenziali e tributari come per legge”;
- per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contariis reiectis, per le ragioni tutte sopra espresse: rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto, oltre che sfornite di prova, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite”. In ogni caso, - con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“ (…) IN VIA PRINCIPALE - rigettare tutte le domande formulate da NATORE COSTRUZIONI
S.r.l. in liquidazione in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, con conferma della sentenza impugnata;
- con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La RR s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la AT
NI s.r.l., già Esperanza s.r.l. (di seguito anche solo AT). L'attrice riferiva che quest'ultima non le aveva consegnato i beni, i servizi e i diritti previsti nel contratto sottoscritto dalla Esperanza con la società Teknoservice s.r.l., avente a oggetto consegna,
installazione e posa in opera di impianti di climatizzazione, denominati “gruppi frigo”
destinati all'immobile sito in Roma, Largo Lorenzo Mossa n. 8/A, per un valore di €
220.000,00 oltre IVA. pagina 2 di 7
Lamentava quindi l'inadempimento di AT nell'esecuzione dell'atto di scissione parziale che prevedeva l'attribuzione di parte del patrimonio di quest'ultima alla RR
s.r.l., tra cui anche l'immobile sito in Roma, Largo Lorenzo Mossa n. 8/A, già locato al
Comando dei Carabinieri dell'Ambiente e che comprendeva anche i beni, i servizi e i diritti scaturenti dal predetto contratto, identificati nell'atto di scissione tra gli “acquisti attrezzature
2014” di cui all'art. 11 del “progetto di scissione”, impianti e beni per un complessivo valore di € 234.720,00.
I beni, contrariamente a quanto pattuito, non erano stati rinvenuti all'interno dell'immobile sito in Largo Lorenzo Mossa n. 8/A, ma erano stati consegnati e installati presso la sede della Esperanza s.r.l., in via Cornelia 498. Successivamente, nel settembre 2014,
in via transattiva la Teknoservice aveva riacquistato a titolo definitivo i c.d. gruppi frigo e restituito parte del corrispettivo ricevuto.
La RR s.r.l. chiedeva pertanto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
La AT negava l'inadempimento, in quanto i beni e
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