Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2024, n. 1142
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 3640/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/02/2024 ore 11:30
dott. Antonella Izzo presidente
dott. Claudia De Martin consigliere relatore
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
COSTRUZIONI CONGLOMERATI E AFFINI SRL
Avv. MARASCIO FRANCESCO - sost. da avv. Martina Marino
Avv. GENOVESE STEFANO
Appellato/i
AL RINO
Avv. LEPRI FABIO - sost. da avv. Alessia Bernardi
AC SPA
Avv. LEPRI FABIO
DI RIENZO ANTONIO
Avv. LEPRI FABIO
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 16/02/2024 e vertente
TRA
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. (p.Iva 04978531004) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to
Francesco Marascio e dall'avv.to Stefano Genovese in virtù, per il primo, di procura rilasciata in calce all'atto di appello e, per il secondo, allegata al deposito telematico del 9/11/2022 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma via delle Quattro Fontane n. 156;
APPELLANTE
E
AC s.p.a (P. Iva 05394801004) persona del legale rappresentante p.t. Di
RI NI (c.f. [...]) e AN RI (c.f.
[...]) tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Fabio Lepri in virtù di procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione del presente
2
grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via Pompeo Magno n. 2/b;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22783/2018 emessa dal Tribunale di
Roma a seguito di discussione orale nel procedimento iscritto al n. 50836/2014, pubblicata il 26.11.2018.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione notificato in data 28
07 2014, CA s.r.l. ha chiesto che:
- “A) in via preliminare..” , accertato il proprio diritto “ a vedersi corrisposto
l'importo di euro 54.349,75 (oltre IVA) di cui alla fattura n. 315/2013, oltre ad interessi ex D.lgs n. 231/2002 con decorrenza dal 19 luglio 2013 sino al soddisfo, ovvero in subordine, per l'importo riconosciuto di euro 14.264,17
( oltre IVA) oltre ad interessi ex D.lgs n. 231/2002 con decorrenza dal 14 marzo
2013 sino al soddisfo...” (corsivo proprio del testo trascritto), fosse per l'effetto emessa “ ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. .....” -“B) nel merito ed in via principale: B.1.)” , accertato il grave inadempimento della convenuta
AC, quest'ultima fosse “ in conseguenza” condannata al pagamento “ del saldo maturato” per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto nella misura di euro
84.920,17 ovvero in quella “ ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”;
“B.2)” accertata l'imputabilità alla convenuta AC s.p.a. dell'“anomalo andamento delle prestazioni”, la stessa fosse condannata al risarcimento dei conseguenti danni nella misura di euro 72.150,58 a titolo di mancato utile;
euro
102.225,86 a titolo di maggiori/non ammortate spese generali;
euro 288.602,30 per l'improduttivo vincolo dei mezzi e delle attrezzature;
euro 129.871,04 per
l'improduttivo vincolo del personale;
euro 187,00 a titolo di polizze e
3
fideiussioni inutilmente sostenute ;
euro 123.358,10 a titolo di danno concorrenziale oltre “ rivalutazione e interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 su tali somme”;
“B.3”dichiarato il grave inadempimento della convenuta AC s.p.a., fosse per l'effetto dichiarato risolto il contratto di appalto in oggetto e la stessa condannata al risarcimento dei conseguenti danni nella misura di euro 4.866,08
a titolo di mancato utile;
euro 7.299,12 a titolo di maggiori/non ammortate spese generali;
euro 2.698,66
a titolo di tardiva percezione dell'utile;
euro 23.358,10 a titolo di perdita di chance;
euro 11.884,69 a titolo di danno curriculare oltre “ rivalutazione e interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 su tali somme”;
“C) nel merito ed in via subordinata rispetto al punto A)”, dichiarato l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta AC, quest'ultima fosse per l'effetto condannata al pagamento dell'importo di euro 84.920,17 oltre interessi di mora e rivalutazione.
Rilevata l'eccepita mancanza nell'atto di citazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e fissata nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, CA s.r.l. ha notificato in data 3 3 2015 il medesimo atto di citazione ai convenuti Di RI NI e AN RI, omettendo di formulare nei loro confronti specifiche conclusioni e meramente riformulando al plurale le conclusioni, relative alla domanda risarcitoria per anomalo andamento del rapporto di appalto, di cui al superiore punto B.2, a tal fine deducendo di voler:
“far valere la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per i danni subiti dall'Impresa anche del Direttore dei Lavori e del RUP, stanti i numerosi inadempimenti, omissioni, ritardi addebitabili a questi ultimi. In particolare,
l'omessa contabilizzazione dei lavori ed emissione dei certificati di acconto e
l'omesso affidamento di lavorazioni a completamento del contratto...”.
Depositata tempestiva memoria integrativa, la convenuta AC s.p.a. ha eccepito: -l'estinzione del giudizio o comunque l'inammissibilità delle domande
4
attoree, in quanto integrate soggettivamente mediante il rinnovo dell'atto di citazione;
- l'inammissibilità per decadenza di ogni domanda attorea per omessa iscrizione delle riserve o comunque per operatività della transazione e delle rinunce di cui all'atto di sottomissione del 4.03.2013;
e ha chiesto “ in ogni caso, in via riconvenzionale” - la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto del 18.01.2012 per esclusivi fatto e colpa della società attrice e - per
l'effetto la condanna della società attrice alla restituzione di tutte le somme corrisposte da AC s.p.a. nella misura di euro 100.000,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, la condanna generica della società attrice al risarcimento di tutti i danni da essa subiti, patrimoniali e non, da liquidare in separata sede;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa patrimoniale attorea, la dichiarazione di estinzione del relativo credito con quello maggiore di AC, con condanna della società attrice in proprio favore per la differenza. Tempestivamente costituitisi i convenuti Di RI e
AN hanno eccepito: -l'inammissibilità di ogni domanda di parte attrice o in via gradata l'estinzione del giudizio;
-la nullità della domanda per omessa indicazione delle relative ragioni di fatto e di diritto;
-l'inammissibilità della domanda per difetto della loro legittimazione passiva, avendo essi agito solo in nome e per conto della committente;
l'inammissibilità della domanda perché preclusa dalla transazione e dalle rinunce di cui alla transazione del 4.4.2013;
-l'infondatezza della domanda. Tali convenuti hanno altresì chiesto la condanna della società attrice ex art. 96 co 3 c.p.c. Assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c. è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente contenuto: “rinuncia alle domande ad opera di parte attrice nei confronti di tutte le parti convenute e pagamento in favore di AC s.p.a. di complessivi euro 66.000,00 anche in n. 6 rate mensili a decorrere dal
15.04.2017;
rinuncia agli atti ad opera di AC s.p.a. ed accettazione di tale
5 rinuncia ad opera della società attrice;
pagamento ad opera di parte attrice in favore dei convenuti, in solido, di euro 4900,00 a titolo di spese legali onnicomprensive, comprese spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali, entro il 31.07.2017”. Avendo parte attrice dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa del giudice “ ...in quanto in contrasto con le stesse contabilizzazioni dei lavori eseguite da AC...”, è stata assunta la prova testimoniale ammessa in subordine con la stessa ordinanza. Indi la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni epigrafate e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo con assegnazione del termine ex art. 101 cpv c.p.c. con riferimento al rilievo di ufficio di inammissibilità della domanda attorea di risoluzione contrattuale, in quanto congiuntamente proposta con quella di adempimento del medesimo contratto, la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: -) dichiara inammissibili le domande attoree di risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno, e subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. ;
-) respinge tutte le restanti domande attoree;
-) accoglie le domande riconvenzionali di AC s.p.a. e per l'effetto dichiara risolto per fatto e colpa di
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. il contratto di appalto del
18.01.2012 avente ad oggetto “ Lavori di ripristino stradale nell'ambito territoriale del Comune di Roma” – Lotto n. 3 – CIG 28876915FE;
condanna
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. a restituire ad AC s.p.a, euro
100.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 cc. e rivalutazione alle condizioni e nella misura di cui in motivazione a decorrere dal 9. 01.2013 fino al soddisfo;
condanna Società Costruzioni Conglomerati ed Affini
Sezione IV civile
R.G. 3640/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/02/2024 ore 11:30
dott. Antonella Izzo presidente
dott. Claudia De Martin consigliere relatore
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
COSTRUZIONI CONGLOMERATI E AFFINI SRL
Avv. MARASCIO FRANCESCO - sost. da avv. Martina Marino
Avv. GENOVESE STEFANO
Appellato/i
AL RINO
Avv. LEPRI FABIO - sost. da avv. Alessia Bernardi
AC SPA
Avv. LEPRI FABIO
DI RIENZO ANTONIO
Avv. LEPRI FABIO
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 16/02/2024 e vertente
TRA
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. (p.Iva 04978531004) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to
Francesco Marascio e dall'avv.to Stefano Genovese in virtù, per il primo, di procura rilasciata in calce all'atto di appello e, per il secondo, allegata al deposito telematico del 9/11/2022 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma via delle Quattro Fontane n. 156;
APPELLANTE
E
AC s.p.a (P. Iva 05394801004) persona del legale rappresentante p.t. Di
RI NI (c.f. [...]) e AN RI (c.f.
[...]) tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Fabio Lepri in virtù di procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione del presente
2
grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via Pompeo Magno n. 2/b;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22783/2018 emessa dal Tribunale di
Roma a seguito di discussione orale nel procedimento iscritto al n. 50836/2014, pubblicata il 26.11.2018.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione notificato in data 28
07 2014, CA s.r.l. ha chiesto che:
- “A) in via preliminare..” , accertato il proprio diritto “ a vedersi corrisposto
l'importo di euro 54.349,75 (oltre IVA) di cui alla fattura n. 315/2013, oltre ad interessi ex D.lgs n. 231/2002 con decorrenza dal 19 luglio 2013 sino al soddisfo, ovvero in subordine, per l'importo riconosciuto di euro 14.264,17
( oltre IVA) oltre ad interessi ex D.lgs n. 231/2002 con decorrenza dal 14 marzo
2013 sino al soddisfo...” (corsivo proprio del testo trascritto), fosse per l'effetto emessa “ ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. .....” -“B) nel merito ed in via principale: B.1.)” , accertato il grave inadempimento della convenuta
AC, quest'ultima fosse “ in conseguenza” condannata al pagamento “ del saldo maturato” per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto nella misura di euro
84.920,17 ovvero in quella “ ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”;
“B.2)” accertata l'imputabilità alla convenuta AC s.p.a. dell'“anomalo andamento delle prestazioni”, la stessa fosse condannata al risarcimento dei conseguenti danni nella misura di euro 72.150,58 a titolo di mancato utile;
euro
102.225,86 a titolo di maggiori/non ammortate spese generali;
euro 288.602,30 per l'improduttivo vincolo dei mezzi e delle attrezzature;
euro 129.871,04 per
l'improduttivo vincolo del personale;
euro 187,00 a titolo di polizze e
3
fideiussioni inutilmente sostenute ;
euro 123.358,10 a titolo di danno concorrenziale oltre “ rivalutazione e interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 su tali somme”;
“B.3”dichiarato il grave inadempimento della convenuta AC s.p.a., fosse per l'effetto dichiarato risolto il contratto di appalto in oggetto e la stessa condannata al risarcimento dei conseguenti danni nella misura di euro 4.866,08
a titolo di mancato utile;
euro 7.299,12 a titolo di maggiori/non ammortate spese generali;
euro 2.698,66
a titolo di tardiva percezione dell'utile;
euro 23.358,10 a titolo di perdita di chance;
euro 11.884,69 a titolo di danno curriculare oltre “ rivalutazione e interessi di mora ex d.lgs n. 231/02 su tali somme”;
“C) nel merito ed in via subordinata rispetto al punto A)”, dichiarato l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta AC, quest'ultima fosse per l'effetto condannata al pagamento dell'importo di euro 84.920,17 oltre interessi di mora e rivalutazione.
Rilevata l'eccepita mancanza nell'atto di citazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e fissata nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, CA s.r.l. ha notificato in data 3 3 2015 il medesimo atto di citazione ai convenuti Di RI NI e AN RI, omettendo di formulare nei loro confronti specifiche conclusioni e meramente riformulando al plurale le conclusioni, relative alla domanda risarcitoria per anomalo andamento del rapporto di appalto, di cui al superiore punto B.2, a tal fine deducendo di voler:
“far valere la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per i danni subiti dall'Impresa anche del Direttore dei Lavori e del RUP, stanti i numerosi inadempimenti, omissioni, ritardi addebitabili a questi ultimi. In particolare,
l'omessa contabilizzazione dei lavori ed emissione dei certificati di acconto e
l'omesso affidamento di lavorazioni a completamento del contratto...”.
Depositata tempestiva memoria integrativa, la convenuta AC s.p.a. ha eccepito: -l'estinzione del giudizio o comunque l'inammissibilità delle domande
4
attoree, in quanto integrate soggettivamente mediante il rinnovo dell'atto di citazione;
- l'inammissibilità per decadenza di ogni domanda attorea per omessa iscrizione delle riserve o comunque per operatività della transazione e delle rinunce di cui all'atto di sottomissione del 4.03.2013;
e ha chiesto “ in ogni caso, in via riconvenzionale” - la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto del 18.01.2012 per esclusivi fatto e colpa della società attrice e - per
l'effetto la condanna della società attrice alla restituzione di tutte le somme corrisposte da AC s.p.a. nella misura di euro 100.000,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, la condanna generica della società attrice al risarcimento di tutti i danni da essa subiti, patrimoniali e non, da liquidare in separata sede;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa patrimoniale attorea, la dichiarazione di estinzione del relativo credito con quello maggiore di AC, con condanna della società attrice in proprio favore per la differenza. Tempestivamente costituitisi i convenuti Di RI e
AN hanno eccepito: -l'inammissibilità di ogni domanda di parte attrice o in via gradata l'estinzione del giudizio;
-la nullità della domanda per omessa indicazione delle relative ragioni di fatto e di diritto;
-l'inammissibilità della domanda per difetto della loro legittimazione passiva, avendo essi agito solo in nome e per conto della committente;
l'inammissibilità della domanda perché preclusa dalla transazione e dalle rinunce di cui alla transazione del 4.4.2013;
-l'infondatezza della domanda. Tali convenuti hanno altresì chiesto la condanna della società attrice ex art. 96 co 3 c.p.c. Assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c. è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente contenuto: “rinuncia alle domande ad opera di parte attrice nei confronti di tutte le parti convenute e pagamento in favore di AC s.p.a. di complessivi euro 66.000,00 anche in n. 6 rate mensili a decorrere dal
15.04.2017;
rinuncia agli atti ad opera di AC s.p.a. ed accettazione di tale
5 rinuncia ad opera della società attrice;
pagamento ad opera di parte attrice in favore dei convenuti, in solido, di euro 4900,00 a titolo di spese legali onnicomprensive, comprese spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali, entro il 31.07.2017”. Avendo parte attrice dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa del giudice “ ...in quanto in contrasto con le stesse contabilizzazioni dei lavori eseguite da AC...”, è stata assunta la prova testimoniale ammessa in subordine con la stessa ordinanza. Indi la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni epigrafate e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo con assegnazione del termine ex art. 101 cpv c.p.c. con riferimento al rilievo di ufficio di inammissibilità della domanda attorea di risoluzione contrattuale, in quanto congiuntamente proposta con quella di adempimento del medesimo contratto, la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: -) dichiara inammissibili le domande attoree di risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno, e subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. ;
-) respinge tutte le restanti domande attoree;
-) accoglie le domande riconvenzionali di AC s.p.a. e per l'effetto dichiara risolto per fatto e colpa di
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. il contratto di appalto del
18.01.2012 avente ad oggetto “ Lavori di ripristino stradale nell'ambito territoriale del Comune di Roma” – Lotto n. 3 – CIG 28876915FE;
condanna
Società Costruzioni Conglomerati ed Affini a r.l. a restituire ad AC s.p.a, euro
100.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 cc. e rivalutazione alle condizioni e nella misura di cui in motivazione a decorrere dal 9. 01.2013 fino al soddisfo;
condanna Società Costruzioni Conglomerati ed Affini
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi