Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/03/2024, n. 369
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'LA composta dai signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 22.11.2023 e vertente
TRA
NO SC 1936 S.P.A., con sede legale in PE, rappresentata e difesa, in virtù di procura da considerarsi in calce all'atto di appello, dal prof. avv. Ciro Esposito del foro di Napoli e dall'avv. Giuliano Milia del foro di PE, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli, alla Piazza Bovio 22.
APPELLANTE
E
FALLIMENTO CIMMAV S.R.L. in persona del curatore dott.ssa Laura D'Andreagiovanni, dottore commercialista con studio in PE alla Via Albegna n.17, rappresentata e difesa dagli Avv.
Giovanni Di Bartolomeo e Marco Sanvitale e presso lo studio del primo, sito in PE alla via Conte di Ruvo n° 28, elettivamente domiciliata
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 803/2021 pubblicata in data
19.12.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
< …l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia così provvedere:
1 1) in via preliminare accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 803/2021 pubbl. il 09/12/2021 RG n. 2247/2018 Repert. n. 1385/2021 depositata il 9.12.2021 dal TRIBUNALE
ORDINARIO DI L'LA (Sezione specializzata in materia d'impresa in composizione collegiale) nella causa civile iscritta al n. 2247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, rigettare
l'impugnativa e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CIMMAV srl e la conseguente improcedibilità della impugnativa della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2017 della società EL PE Spa;
2) in via subordinata nel merito accogliere l'appello ed in riforma della impugnata sentenza n.
803/2021 pubbl. il 09/12/2021 RG n. 2247/2018 Repert. n. 1385/2021 del 09/12/2021, dal
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'LA (Sezione specializzata in materia d'impresa in composizione collegiale) nella causa civile iscritta al n. 2247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, riformando l'invalidità, dichiarare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2017 della società EL PE Spa;
2) in subordine dichiari comunque superati i profili di illegittimità, ex art. 2434 bis c.c., del bilancio al 2017, anche in esito al chiarimento fornito nel bilancio 2020 non più impugnabile stante
l'approvazione del bilancio 2021;
3) condannare controparte al doppio grado delle spese di giudizio >>
Appellato
< 1) dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'avverso appello confermando
l'impugnata sentenza del Tribunale ed accogliendo in ogni caso le domande proposte da CIMMAV
Srl in bonis;
2) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria viene eccepita, ex art.
345, terzo comma, c.p.c. l'inammissibilità delle produzioni documentali diverse da quelle contenute nel fascicolo di parte di primo grado e si chiede che la Corte d'Appello voglia sul punto subito provvedere.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia d'impresa, ha parzialmente accolto la domanda della CIMMAV s.r.l. la quale conveniva in giudizio la EL PE 1936 s.p.a. per sentir accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 7.12.2017 avente a oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30.6.2017.
2
A sostegno della domanda la CIMMAV s.r.l. lamentava la violazione dell'art. 2423 c.c. deducendo che il bilancio oggetto della delibera impugnata non era stato redatto in modo chiaro, veritiero e corretto, in ragione delle seguenti circostanze:
a) illegittima iscrizione di inesistenti / inesigibili crediti per imposte anticipate per
€ 2.930.910,00;
b) indebita capitalizzazione, tra le immobilizzazioni immateriali, di costi “pluriennali settore giovanile” per € 1.030.611,00;
c) previsione di un incongruo fondo svalutazione crediti per € 12.574,00 a fronte di crediti vari pari a € 14.468.618,00;
d) illegittima considerazione nell'attivo di crediti inesigibili ovvero di dubbia esigibilità per
€ 400.000,00;
e) inaffidabile esposizione del saldo nel conto “denaro e valori in cassa” per € 34.086,00.
Nel contraddittorio delle parti, acquisita la ctu svoltasi innanzi al medesimo Ufficio nel giudizio rubricato al n. 1515/2017 relativo al bilancio chiuso al 30.6.2016, il Tribunale, all'esito del giudizio, ha così deciso:
<< ▪ dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data 7.12.2017 dall'assemblea dei soci di EL PE 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il bilancio
d'esercizio
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