Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/02/2024, n. 316

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/02/2024, n. 316
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 316
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

R.G. 611/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado
tra
IN NC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ([...]), appellante
e
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. (C.F. 02599341209), con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO ([...]), appellata
Conclusioni: per BR AN: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
Dichiarare: nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con
l'eventuale residuo debito.
- in particolare, dichiararsi:
- Relativamente alla perizia sul c/c orinario n. 205027, sussistere un duplice anatocismo, nonché la violazione dell'art.117 TUB e norme conseguenziali, con conseguente illegittima applicazione degli interessi passivi e delle spese con condanna della banca a sentir dichiarare che, al momento del D.I., ha applicato illegittimamente Euro 15.931,12, o la diversa somma che apparrà di giustizia;

- Relativamente alla perizia sul c/c anticipi n. 205035, aversi la violazione dell'art. 117 TUB con conseguente illegittima applicazione degli interessi passivi e delle spese e con condanna della banca a sentir dichiarare che, al momento del D.I., ha applicato illegittimamente Euro
6.798,06, o la diversa somma che parrà di giustizia;
con ulteriore condanna a sentir dichiarare l'applicazione di interessi usurai per un importo illegittimamente applicato di Euro 350,06 o la diversa somma che apparrà di giustizia;

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Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice;
In via processuale: rimettere la causa sul ruolo onde esperire la prova per testi chiesta in primo grado e non ammessa;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio»;

Banca IA 1884 s.p.a.: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, IN TESI, confermare la sentenza di primo grado impugnata, e per l'effetto respingere integralmente il gravame;

NEL MERITO, IN IPOTESI, condannare l'appellante al pagamento della somma ritenuta di giustizia per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione, che ha dato origine al giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le prove ex adverso richieste in quanto inammissibili e comunque irrilevanti.
In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi del presente grado di giudizio».
Rilevato
BR AN ha impugnato la sentenza n. 514 del 2022 del
Tribunale di Firenze, con la quale è stata rigettata l'opposizione – proposta dalla medesima AN, in qualità di fideiussore, unitamente a
Sboui Houcine, in qualità di debitore principale, quest'ultimo sia in proprio che quale titolare della impresa individuale M.J. Trasporti di
Sboui Houcine – avverso il decreto ingiuntivo n. 1927 del 2019 con il quale è stato loro ordinato di pagare euro 110.065,99, oltre interessi, a
Banca IA 1884 s.p.a. (nel prosieguo Banca IA).
Tale ammontare risultava dalla sommatoria, da un lato, di euro
86.967,59 – quale saldo debitore in linea capitale del conto corrente
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ordinario n. 2020502-7, oltre n. 5 anticipi su fatture insolute, relative al conto corrente anticipi fatture Italia n. 2020503-5, interessi e competenze – e, dall'altro lato, euro 23.098,40, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 20844241, oltre n. 15 rate insolute, spese
e interessi di mora.
La causa in primo grado è stata interrotta limitatamente al rapporto tra debitore principale e la banca, per intervenuto fallimento – trattandosi di causa scindibile con quella attinente al rapporto di garanzia – ed è quindi proseguita solo nei confronti della AN, odierna appellante.
Il Tribunale ha anzitutto considerato che Banca IA avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto in sede monitoria i contratti afferenti ai rapporti dedotti in giudizio e gli estratti conto integrali dei conti nei quali sono annotate le operazioni che hanno concorso a determinare il saldo passivo.
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione, sollevata dalla AN,
d'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente n. 2020502-7 e sul conto anticipi n. 2020503-5, ritenendo, in primo luogo che essa fosse stata formulata in modo generico e ipotetico nell'atto di citazione in opposizione;
in secondo luogo, l'ha comunque respinta nel merito – ipoteticamente considerando che la consulenza di parte della medesima
AN rivestisse efficacia integrativa dell'atto di citazione – ritenendo che: a) i contratti di conto prodotti dalla banca contenessero le pattuizioni delle voci di costo e fossero leggibili;
b) i medesimi contratti prevedessero la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, con pari periodicità;
c) non sussistesse il denunciato fenomeno anatocistico sul conto corrente anticipi.
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Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione, sollevata sempre dalla
AN, di nullità integrale della fideiussione omnibus dalla stessa rilasciata in favore della Banca IA. A tal proposito ha considerato che: a) la AN non avesse prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia con il quale sono state censurate le clausole del modello ABI, asseritamente riprodotte nella fideiussione dedotta in giudizio;
b) la nullità delle citate clausole non potesse determinare la nullità dell'intero contratto, non avendo la AN provato che esse risultassero essenziali per i contraenti, ossia che, in mancanza, non lo avrebbero concluso;
c) la nullità parziale non fosse stata domandata dalla AN, benché di ciò fosse onerata, in quanto la questione era stata oggetto di contraddittorio tra le parti – e non rilevata
d'ufficio – avendo Banca IA dedotto che l'eventuale nullità delle singole clausole non avrebbe comportato la caducazione dell'intero contratto;
d) la AN non avesse dedotto le conseguenze che la caducazione delle tre clausole avrebbero sulla pretesa vantata dalla banca.
Le spese di lite sono state poste a carico dell'odierna appellata in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:

1. con il primo la AN lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto generiche le contestazioni da essa svolte;

2. con il secondo sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare
l'usurarietà dei vantaggi conseguiti da Banca IA con riferimento al conto corrente n. 2020502-7;

3. con il terzo lamenta l'illegittimità degli addebiti per anatocismo sul conto corrente n. 2020502-7, articolando il motivo in due profili di doglianza: a) contesta la mancanza di reciprocità di tale
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capitalizzazione;
b) lamenta che la banca avrebbe periodicamente girocontato sul conto principale, gli interessi prodotti su quello anticipi;

4. con il quarto assume che il Tribunale
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