Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/04/2024, n. 390
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 962/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 962/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in
data 22 luglio 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio
2024
OGGETTO: d a
Diritto d'autore CENTRO STUDI ASSAGGIATORI Soc. coop. a r.l. (P. IVA cod.: 170021 03116250170), con sede in Brescia (BS) - Galleria Veneto n. 9, in persona del
legale rappresentante pro tempore, e EL LU (C.F.
[...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RONDANI
FILIPPO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli
atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 19
c o n t r o
EL IT (C.F. [...])
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 28 gennaio 2019,
n. 226/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis reiectis
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, premesse le declaratorie del caso,
disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del
presente atto di appello:
riformarsi parzialmente la sentenza appellata n. 226/2019, Reg. Gen n.
12124/2014, emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia
d'Impresa, sopra emarginata, per tutti i motivi esposti ai punti da n.1) a n.4)
dell'atto di citazione d'appello;
conseguentemente, rigettarsi le conclusioni proposte dal sig. PU in primo
grado con conseguente accoglimento delle domande di causa di cui alla
comparsa di costituzione e risposta 20.12.2014, richiamate nel foglio di
Precisazione delle Conclusioni depositato telematicamente il 1°.10.2018;
condannarsi il Sig. PU al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96
c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
condannarsi l'appellato alla ripetizione delle somme già corrisposte dal pagina 2 di 19 TR ST in esecuzione alla sentenza qui impugnata pari ad Euro
16.675,42, oltre interessi legali al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e rifusione delle spese di lite, sia in
primo che in secondo grado ex art. 91 c.p.c., ai sensi del D.M. n. 55 del 2014,
oltre spese generali e oneri accessori.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato CH PU conveniva
in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, TR ST Assaggiatori Soc.
coop. a r.l. (di seguito anche CSA o la Cooperativa) nonché, personalmente, il
legale rappresentante di questa, GI LL, rappresentando di avere eseguito
nel corso dei primi mesi del 2013 un contratto d'opera, avente ad oggetto un
“progetto grafico”, nell'interesse della Società e di GI LL, senza
ricevere il relativo compenso.
In particolare, secondo la narrazione del PU dopo un primo incarico
conferitogli dalla Società il 12 novembre 2012, conclusosi in data 30 gennaio
2013 con soddisfazione di tutte le parti, la Cooperativa ed il legale
rappresentante gli affidavano ulteriore progetto (“più complesso ed
articolato”), avente ad oggetto la “ideazione e realizzazione di un progetto
grafico principale dedicato all'organizzazione strutturale e stilistico/grafica
dell'impaginazione di un libro e di alcune monografie collegate costituenti la
collana intitolata “Il Codice Sensoriale” e di un progetto grafico parallelo
pagina 3 di 19 dedicato al “Gioco degli Aromi” (poi denominato Sensory Code Explorer,
Sensory Code + denominazione del prodotto – es. Sensory Code Wine, oppure
Sensory Code Personal Edition o nelle diverse declinazioni) che si sostanziava
in un'attività ludica collegata all'argomento trattato nelle monografie, da
realizzare con packaging dotato di grafica dedicata al CSA, oppure
personalizzabile con il logo di specifici produttori ed il relativo corredo
illustrativo/promozionale cartaceo e digitale”.
In dettaglio, il secondo incarico comportava la “realizzazione dell'intera veste
grafica del libro e delle monografie, da corredare con il materiale
dimostrativo dell'attività sensoriale spiegata nei testi, organizzato in un
contenitore di ampolle con varie tipologie di essenze, dall'aspetto pregiato,
tale da consentire la sperimentazione delle sensazioni sensoriali sotto forma
di KIT – TEST”.
CH PU lamentava come alla prestazione della propria opera
non fosse seguito il pagamento del corrispettivo, nonostante i convenuti, a
decorrere dal maggio del 2013, ne avessero fatto abusivo utilizzo mettendola
in produzione e commercializzandola sotto la denominazione di Sensory Box,
così ledendo il suo diritto d'autore.
A fondamento delle proprie asserzioni l'attore produceva, tra l'altro, la
corrispondenza e-mail scambiata con la controparte prima e durante
l'esecuzione dell'incarico nonché i vettoriali e rasters dei progetti grafici.
Su tali basi formulava le conclusioni che seguono: “- Accertato
pagina 4 di 19 l'inadempimento dei convenuti, condannarli in via solidale tra loro al
pagamento del corrispettivo dovuto per l'opera commissionata e ricevuta
dall'attore, come determinato nell'importo di € 31.000,00 oltre oneri di legge
e gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, ovvero nella
maggiore o minor somma che il giudicante riterrà di giustizia, anche ai sensi
dell'art. 2056 c.c.;
- accertata la violazione dei diritti di utilizzazione
economica e morali dell'opera d'autore ideata e realizzata dall'attore,
condannare il dott. LL quale autore materiale ed il CSA quale soggetto
concorrente nell'attività distributiva e di vendita, ad interrompere
immediatamente la condotta illecita di usurpazione dei diritti dell'autore e
condannare gli stessi convenuti a rimuovere, eliminare o distruggere le opere
illecite già distribuite e vendute a loro cure e spesa. Si chiede altresì la
fissazione della somma dovuta dai convenuti per ogni altra futura violazione;
- accertato il danno subito dall'attore in conseguenza della responsabilità del
dott. LL, anche quale legale rappresentante del CSA, condannarlo anche
in via solidale con il CSA al risarcimento di € 45.048,40 di cui € 34.048,40 a
titolo di danno patrimoniale ed € 11.000,00 a titolo di danno morale in favore
dell'attore;
- con ordine di pubblicazione della sentenza su almeno tre testate
giornalistiche a tiratura nazionale. Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio.”.
Si costituivano in giudizio, con unica comparsa di risposta, TR ST
Assaggiatori Soc. coop. a r.l. e GI LL, chiedendo il rigetto delle
pagina 5 di 19
domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, e la condanna della
controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via preliminare, evidenziavano la carenza di legittimazione passiva in capo
a GI LL che deduceva di avere agito esclusivamente in rappresentanza
della società. Nel merito, escludevano la sussistenza di un contratto d'opera di
cui all'art. 2222 cod. civ. e ss., contestando di avere conferito un incarico a
CH PU. Per contro, rappresentavano come fossero intercorse
mere trattative volte all'instaurazione tra le parti di un rapporto “di natura
esclusivamente commerciale ed imprenditoriale”, in base al quale “il sig.
PU si sarebbe dovuto occupare della parte grafica e della produzione e
vendita;
mentre il TR ST avrebbe dovuto curare la parte più
prettamente intellettuale del gioco e la sua promozione, sfruttando i propri
contatti nel settore”, trattative che, tuttavia, non giungevano a compimento,
portando così all'abbandono del progetto comune.
In tal senso, i convenuti richiamavano la documentazione versata in atti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 962/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 962/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in
data 22 luglio 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio
2024
OGGETTO: d a
Diritto d'autore CENTRO STUDI ASSAGGIATORI Soc. coop. a r.l. (P. IVA cod.: 170021 03116250170), con sede in Brescia (BS) - Galleria Veneto n. 9, in persona del
legale rappresentante pro tempore, e EL LU (C.F.
[...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RONDANI
FILIPPO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli
atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 19
c o n t r o
EL IT (C.F. [...])
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 28 gennaio 2019,
n. 226/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis reiectis
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, premesse le declaratorie del caso,
disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del
presente atto di appello:
riformarsi parzialmente la sentenza appellata n. 226/2019, Reg. Gen n.
12124/2014, emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia
d'Impresa, sopra emarginata, per tutti i motivi esposti ai punti da n.1) a n.4)
dell'atto di citazione d'appello;
conseguentemente, rigettarsi le conclusioni proposte dal sig. PU in primo
grado con conseguente accoglimento delle domande di causa di cui alla
comparsa di costituzione e risposta 20.12.2014, richiamate nel foglio di
Precisazione delle Conclusioni depositato telematicamente il 1°.10.2018;
condannarsi il Sig. PU al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96
c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
condannarsi l'appellato alla ripetizione delle somme già corrisposte dal pagina 2 di 19 TR ST in esecuzione alla sentenza qui impugnata pari ad Euro
16.675,42, oltre interessi legali al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e rifusione delle spese di lite, sia in
primo che in secondo grado ex art. 91 c.p.c., ai sensi del D.M. n. 55 del 2014,
oltre spese generali e oneri accessori.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato CH PU conveniva
in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, TR ST Assaggiatori Soc.
coop. a r.l. (di seguito anche CSA o la Cooperativa) nonché, personalmente, il
legale rappresentante di questa, GI LL, rappresentando di avere eseguito
nel corso dei primi mesi del 2013 un contratto d'opera, avente ad oggetto un
“progetto grafico”, nell'interesse della Società e di GI LL, senza
ricevere il relativo compenso.
In particolare, secondo la narrazione del PU dopo un primo incarico
conferitogli dalla Società il 12 novembre 2012, conclusosi in data 30 gennaio
2013 con soddisfazione di tutte le parti, la Cooperativa ed il legale
rappresentante gli affidavano ulteriore progetto (“più complesso ed
articolato”), avente ad oggetto la “ideazione e realizzazione di un progetto
grafico principale dedicato all'organizzazione strutturale e stilistico/grafica
dell'impaginazione di un libro e di alcune monografie collegate costituenti la
collana intitolata “Il Codice Sensoriale” e di un progetto grafico parallelo
pagina 3 di 19 dedicato al “Gioco degli Aromi” (poi denominato Sensory Code Explorer,
Sensory Code + denominazione del prodotto – es. Sensory Code Wine, oppure
Sensory Code Personal Edition o nelle diverse declinazioni) che si sostanziava
in un'attività ludica collegata all'argomento trattato nelle monografie, da
realizzare con packaging dotato di grafica dedicata al CSA, oppure
personalizzabile con il logo di specifici produttori ed il relativo corredo
illustrativo/promozionale cartaceo e digitale”.
In dettaglio, il secondo incarico comportava la “realizzazione dell'intera veste
grafica del libro e delle monografie, da corredare con il materiale
dimostrativo dell'attività sensoriale spiegata nei testi, organizzato in un
contenitore di ampolle con varie tipologie di essenze, dall'aspetto pregiato,
tale da consentire la sperimentazione delle sensazioni sensoriali sotto forma
di KIT – TEST”.
CH PU lamentava come alla prestazione della propria opera
non fosse seguito il pagamento del corrispettivo, nonostante i convenuti, a
decorrere dal maggio del 2013, ne avessero fatto abusivo utilizzo mettendola
in produzione e commercializzandola sotto la denominazione di Sensory Box,
così ledendo il suo diritto d'autore.
A fondamento delle proprie asserzioni l'attore produceva, tra l'altro, la
corrispondenza e-mail scambiata con la controparte prima e durante
l'esecuzione dell'incarico nonché i vettoriali e rasters dei progetti grafici.
Su tali basi formulava le conclusioni che seguono: “- Accertato
pagina 4 di 19 l'inadempimento dei convenuti, condannarli in via solidale tra loro al
pagamento del corrispettivo dovuto per l'opera commissionata e ricevuta
dall'attore, come determinato nell'importo di € 31.000,00 oltre oneri di legge
e gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, ovvero nella
maggiore o minor somma che il giudicante riterrà di giustizia, anche ai sensi
dell'art. 2056 c.c.;
- accertata la violazione dei diritti di utilizzazione
economica e morali dell'opera d'autore ideata e realizzata dall'attore,
condannare il dott. LL quale autore materiale ed il CSA quale soggetto
concorrente nell'attività distributiva e di vendita, ad interrompere
immediatamente la condotta illecita di usurpazione dei diritti dell'autore e
condannare gli stessi convenuti a rimuovere, eliminare o distruggere le opere
illecite già distribuite e vendute a loro cure e spesa. Si chiede altresì la
fissazione della somma dovuta dai convenuti per ogni altra futura violazione;
- accertato il danno subito dall'attore in conseguenza della responsabilità del
dott. LL, anche quale legale rappresentante del CSA, condannarlo anche
in via solidale con il CSA al risarcimento di € 45.048,40 di cui € 34.048,40 a
titolo di danno patrimoniale ed € 11.000,00 a titolo di danno morale in favore
dell'attore;
- con ordine di pubblicazione della sentenza su almeno tre testate
giornalistiche a tiratura nazionale. Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio.”.
Si costituivano in giudizio, con unica comparsa di risposta, TR ST
Assaggiatori Soc. coop. a r.l. e GI LL, chiedendo il rigetto delle
pagina 5 di 19
domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, e la condanna della
controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via preliminare, evidenziavano la carenza di legittimazione passiva in capo
a GI LL che deduceva di avere agito esclusivamente in rappresentanza
della società. Nel merito, escludevano la sussistenza di un contratto d'opera di
cui all'art. 2222 cod. civ. e ss., contestando di avere conferito un incarico a
CH PU. Per contro, rappresentavano come fossero intercorse
mere trattative volte all'instaurazione tra le parti di un rapporto “di natura
esclusivamente commerciale ed imprenditoriale”, in base al quale “il sig.
PU si sarebbe dovuto occupare della parte grafica e della produzione e
vendita;
mentre il TR ST avrebbe dovuto curare la parte più
prettamente intellettuale del gioco e la sua promozione, sfruttando i propri
contatti nel settore”, trattative che, tuttavia, non giungevano a compimento,
portando così all'abbandono del progetto comune.
In tal senso, i convenuti richiamavano la documentazione versata in atti
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