Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 117
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle RG Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 29.11.2021 al n. 2008 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
LI IM e FE AR, elettivamente domiciliati in Sperone (AV), presso e nello studio dell'avv. Giulio Fragasso, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro
Poste TA S.p.A., corrente in Roma, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pellicceria presso Poste
TA S.p.A. – Affari Legali Territoriali Centro Nord, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Ridolfi e dall'avv.
Michele Proietti in forza di procura generale del
27.04.2022 a rogito per Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma,
Rep. n. 55418 Racc. n. 16104, registrata in Roma il
04.05.2022,
APPELLATA
All'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per LI IM e FE AR:
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“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere
- Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze
R.G.C.A. 5846/2020 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse serie Q/P : “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al
15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del
30° anno solare successivo a quello di emissione;
- che il rimborso riconosciuto ai sig.ri IM
LI e AR FE deve essere corrisposto in base ai tassi e alle tabelle ripor-tata sul retro dei titoli che ammontano a Euro 216.825,58 e non di Euro 134.319,36 come liquidato da Poste TA.
Pertanto la differenza non riconosciuta da Poste
TA e richiesta dagli appellanti è pari a Euro
82.506,22 (Euro 216.825,58-134.319,36 Euro);
più le spese di perizia effettuate dal dott. Domenico
Fiore come da proforme di fatture per l'importo di Euro
1.800,00. ( come da pro-forma di fattura e perizia che si allegano);
- e quindi condannare Poste TA S.p.A. in persona del legale pro tempore, con sede in Roma al Viale Europa n.
190 e in favore dei sig.ri IM LI e AR FE della somma complessiva di Euro 82.506,22 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di Poste e quella riportata sulla tabella del buono fruttifero più le spese della perizia di Euro 1.800,00 per un importo
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complessivo di 84.306,22 Euro, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Per Poste TA S.p.A.:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, respingere l'appello proposto da LI IM e FE AR avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento r.g. 5846/2020 promosso nei confronti di Poste
TA S.p.A., e conseguentemente, confermare integralmente la stessa.
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2008/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del
31.10.2021, resa all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 5846/2020;
parti: LI IM e FE AR c.
Poste TA S.p.A.), esperiti gli adempimenti ex artt.
350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11-18.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo dell'ordinanza impugnata:
“Con il ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 6.6.2020, IM GL e AR ED evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale TE AN spa chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di € 84.306,22 quale importo derivante dalla differenza tra quanto già liquidato da Poste TA, pari a € 134.319,39, alla scadenza trentennale dei buoni postali fruttiferi, e quello che sarebbe spettato in
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forza della corretta applicazione dei tassi di interesse riportati sulla tabella apposta sul retro dei buoni. Esponevano i ricorrenti, a fondamento della propria domanda, di essere titolari di quattro Buoni Fruttiferi Postali del valore di £ 5.000.000 ciascuno, di cui due emessi in data 26 Novembre 1986 e 2 emessi in data 27 Febbraio 1987, tutti appartenenti alla Serie Q/P, e di aver ottenuto, al momento della riscossione degli stessi alla scadenza trentennale, il rimborso complessivo di € 134.319,36. Deducevano la erroneità, per difetto, della liquidazione di tale somma in quanto non corrispondente al calcolo degli interessi come riportato a tergo dei Buoni Fruttiferi Postali. Invero, proseguivano i ricorrenti, tutti i titoli da loro posseduti, appartenenti alla Serie P, erano stati emessi in data successiva all'entrata in vigore del DM 13 Giugno 1986, sì che dovevano trovare applicazione le norme ivi contenute che, tuttavia, Poste TA aveva disatteso. Evidenziavano, al riguardo, che i Buoni Postali Fruttiferi in loro possesso erano originariamente contraddistinti dalla Serie P e che, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale, Poste TA avrebbe dovuto assegnare per tali titoli due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P, ed un altro sul retro con l'indicazione dei nuovi tassi di interessi. Tuttavia tale timbro Q/P apposto sul retro da parte di Poste TA 'copriva' esclusivamente i primi venti anni di vita del titolo, in quanto il timbro aveva sovrascritto l'originaria tabella riportata a tergo del Buono solo fino al ventesimo anno, lasciando inalterato l'importo a cifra fissa previsto originariamente nel titolo dal ventunesimo anno sino al trentesimo. Lamentavano che Poste TA spa aveva ingenerato nei loro confronti un legittimo affidamento circa la volontà dell'emittente di assicurare i tassi di interesse originariamente riportati a tergo dei buoni postali e che non erano stati modificati nel loro importo fisso a bimestre per gli ultimi dieci anni di validità. Chiedevano, pertanto, l'applicazione del corretto tasso di interesse con la condanna di Poste TA spa al pagamento dell'importo di € 84.306,22, come risultante dalla relazione tecnica allegata al ricorso. Si costituiva TE AN spa la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti poiché i titoli non erano stati emessi a loro nome, e, di conseguenza, quali eredi non potevano invocare la tutela dell'affidamento, al più spettante ai loro danti causa. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto, sia che questo rinvenisse il proprio titolo in una responsabilità contrattuale delle Poste sia che venisse invocata la responsabilità extracontrattuale dell'Ente. Quanto al merito esponeva che tutti i buoni postali erano stati emessi secondo quanto disposto di volta in volta con decreto del Ministero del Tesoro, come statuito dall'art. 204
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del DPR n. 256/1989, e che essi erano stati stampati a cura del Ministero del Tesoro tramite il Provvedimento Generale dello Stato, e non da Poste TA. Analogamente le condizioni erano determinate non da Poste TA ma dal Ministero del Tesoro ed i tassi di interesse subivano variazioni non da parte di Poste TA ma del Ministero del Tesoro in conformità a quanto previsto ex art. 173 DPR n. 156/1973. Doveva trovare, pertanto, applicazione il tasso di interesse previsto dal DM 13 Giugno 1986 che doveva prevalere sul contenuto stampato sul tergo dei titoli appartenenti alla serie P non più esistente, sostituita a tutti gli effetti dalla serie Q e come tali rientrante nell'ambito di applicazione del predetto decreto ministeriale. Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione