Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 410/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente Dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3 marzo 2022 al n. 410 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022;
avverso la sentenza 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 22 dicembre 2021 e pubblicata in data 23 dicembre 2021
promossa da LI DA DI AR rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi e dall'Avv. NI Giuffrida del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti;

- appellante - contro IC LE , NI D'ND rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Nardella domiciliati in Pistoia presso e nello studio dell'avv. Adele Agostini, come da procura in atti;

- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della gravata sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa: NEL MERITO: dichiarare che i signori MI EL e NI D'DR non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata ex art. 2495, comma 2 (ora 3), c.c. nei confronti dell'opponente socio della cessata DE S.r.l. in liquidazione, dichiarando nullo e di nessun effetto e/o annullando il precetto opposto, notificato in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale di Pistoia a mezzo del servizio postale con plico spedito il 17 febbraio 2020. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
per l'appellato: “In via preliminare CONCLUSIONI 1) Rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata per le ragioni indicate. Nel merito 1) Rigettare l'appello avverso la sentenza n 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia per le ragioni esposte . perché destituito di fondamento giuridico e fattuale 2 2) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, LI DA DI
AR, quale socio della cessata DE S.r.l. in liquidazione, conveniva in giudizio MI EL e NI D'DR chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ai sensi ex art. 2495, comma 2 c.c., con conseguente dichiarazione di nullità del precetto da questi ultimi notificato al Di AR, in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale di Pistoia.
Così nella sentenza impugnata : “Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, il sig. LE RI Di
AR ha convenuto in giudizio i sig.ri MI EL e NI D'DR per sentire accertare e dichiarare, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'inesistenza del diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2676/2016 del 27/09/2016, in quanto provvedimento non eseguibile ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c., con ogni ulteriore provvedimento in ordine alla la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in uno alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 54/2020 del
21/01/2020. In particolare, l'opponente ha allegato: - che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2676/2016 del 27/09/2016 aveva definitivamente condannato la società DE S.p.a. al pagamento in favore dei sig.ri MI EL e NI
D'DR della complessiva somma di € 87.488,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- che, al fine di ottenere il pagamento degli importi oggetto di condanna, i sig.ri EL e D'NI, il 23-30/11/2016 avevano notificato al sig.

LE RI Di AR, già socio unico della DE S.p.a., nelle more trasformata in DE S.r.l., e poi definitivamente cancellata a seguito di liquidazione, atto di precetto, ritenendolo tenuto al pagamento di quanto di spettanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 comma 2 c.c.;
che avverso tale atto di precetto, il sig. Di

AR aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avanti al
Tribunale di Pistoia, dando avvio al giudizio definito con sentenza di rigetto n.
54/2020 del 21/01/2020, appellata e ancora sub iudice;
- che al fine di ottenere, in uno, il pagamento di quanto oggetto della condanna della sentenza del

2 Tribunale di Foggia e di quanto statuito nella sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. del Tribunale di Pistoia, i sig.ri EL e D'DR avevano notificato nuovo atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di € 129.616,07 oltre interessi successivi dal dovuto al soddisfo;
- che avverso tale secondo atto di precetto il sig. Di AR ha proposto la presente opposizione contestando il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata, attesa l'intervenuta preventiva estinzione di concorrenti debiti sociali in misura pari ad € 290.290,23 a fronte del complessivo importo di € 296.512,57 oggetto di riparto finale;
- che, infatti, a differenza di quanto ritenuto accertato dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 54/2020 relativamente al pagamento di debiti sociali per il minor importo di € 186.739,11-, anche il pagamento del debito erariale per la somma di € 103.551,12 avrebbe dovuto ritenersi oggi dimostrato alla luce della quietanza emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 18/02/2020;
- che per tale motivo l'opponente, già in occasione dell'udienza di discussione
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