Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 732
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Testo completo
RG nr. 236/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 22/04/2021 da AK SR - P.IVA: 02315930285, patrocinata dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Corato (BA) al viale Friuli n. 44/C, Parte appellante
contro
NP - C.F. 80078750587, rappresentato e difeso dal difensore Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 410/2020 RG 309/2020 del Tribunale di Padova, non notificata in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: - In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Padova (Giudice Perrone, R.G.: 309/2020), accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado e, quindi, dichiarare illegittimo e infondato e comunque annullare l'avviso di addebito n. 377 2019 00050944 87 000 dell'NP sede di Padova del 24.12.2019, notificato alla società AK S.R.L. in data 31.12.2019, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società AK S.R.L. all'NP a titolo di contributi, sanzioni, somme aggiuntive, oneri accessori o a qualsiasi altro titolo con riferimento alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da 04/2016 a 11/2018. - In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, limitare la revoca dei benefici al solo periodo in cui l'azienda si è trovata in situazione di irregolarità contributiva e, dunque, a far data dal 1 maggio 2018, data di emissione del
1 primo DURC negativo. - In ogni caso, condannare l'NP all'integrale rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 410/2020 resa nel giudizio nRG309/2020 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova ha respinto il ricorso proposto da AK SR in opposizione ad avviso di addebito n. 37720190005094487000 notificato il 31.12.2019 relativo ad agevolazioni godute dalla suddetta nel periodo aprile 2016 – novembre 2018.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che:
− AK SR si è giovata del regime contributivo ex art. 1 commi 118- 121 L. 190/2014;
− Con l'avviso di addebito opposto sono state addebitate le note di rettifica del 02.05.2018, del 27.11.2018 e del 05.02.2019;
− Gli esoneri contributivi di cui ha beneficiato la società devono essere qualificati come benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 co. 1175, L. 296/2006 in ossequio al principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione per cui comma 1175 si riferisce sono gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge
>>;
− Il regime contributivo disciplinato dai menzionati commi 118-121 è strutturato alla stregua di disciplina derogatoria del regime generale applicabile in via ordinaria ai datori di lavoro privati, dando per assunto che esista un regime di carattere generale applicabile in via ordinaria il quale è suscettibile di esonero quando si realizzino le condizioni previste dalla norma;
− La circostanza per cui il codice di autorizzazione 6Y sia stato attribuito ai fini della fruizione dell'esonero alla sola impresa odierna appellante piuttosto che a tutte le imprese della medesima categoria è irrilevante in
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quanto si tratta di un aspetto relativo alla mera procedura burocratica che non ha alcuna influenza sulla disciplina sostanziale;
− In ogni caso la perdita del beneficio per DURC irregolare può operare esclusivamente con riferimento ai periodi di irregolarità del DURC e non può estendersi retroattivamente o ultrattivamente a periodi in cui il DURC risulta regolarmente emesso;
− L'NP ha correttamente limitato la revoca dei benefici ai soli periodi contributivi non coperti dal DURC regolare, mentre non può essere assunta quale termine di riferimento la data in cui l'invito a regolarizzare il DURC è stato emesso in ragione del fatto che il principio di non retroattività e non ultrattività si riferisce esclusivamente alla consumazione dell'illecito e non alla data in cui l'NP assume l'iniziativa volta al recupero dell'indebito essendo quest'ultima condizionata al solo rispetto dei termini prescrizionali;
− La contestazione sul quantum è formulata in termini generici e quindi deve essere disattesa.
Sulla scorta delle considerazioni esposte ha quindi rigettato il ricorso condannando AK SR al pagamento delle spese di lite.
2. Ha proposto appello avverso la sentenza in parola AK SR sulla scorta di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza laddove afferma che la perdita dei benefici deve decorrere dalla data della prima inadempienza contributiva e non dalla data in cui è stato emesso il primo DURC irregolare.
Secondo l'appellante, infatti, il giudice avrebbe confuso il concetto di inadempienza contributiva da quello di irregolarità contributiva. Il primo consiste nell'omissione del versamento dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro (nel caso di specie la prima inadempienza risale al mese di aprile 2016, data a partire dalla quale l'NP ha disposto la revoca dell'esonero contributivo). Il secondo (irregolarità) consegue invece all'esito negativo del procedimento amministrativo nel quale l'NP avvia una verifica interna circa la regolarità contributiva dell'impresa provvedendo, in caso di riscontrate inadempienze, ad inviare l'invito a regolarizzare. Solo in caso di mancata regolarizzazione verrà quindi emesso un DURC irregolare e, solo da quel momento, la società si verrebbe a trovare in una situazione di irregolarità da cui deriverebbe la revoca di ogni beneficio.
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Ad avviso di AK, l'NP (e il giudice di primo grado) avrebbe quindi attribuito efficacia retroattiva alla perdita del DURC [l'inadempienza è di aprile 2016 mentre la perdita del DURC è del maggio 2018] violando così l'art. 1 co. 1175 L. 296/2006 che stabilisce che il diritto ad usufruire dei benefici è subordinato al possesso del DURC e non all'assenza di inadempienze.
Sarebbe pertanto chiara l'intenzione del legislatore di subordinare la fruizione dei benefici al requisito formale del possesso del DURC: solo dal momento dell'emissione di un DURC NEGATIVO, infatti, l'azienda avrebbe la certezza di aver perso il diritto a godere dei benefici e solo da quel momento l'istituto è legittimato a disporre la revoca di quanto goduto.
Richiama in tal senso giurisprudenza di merito a sé favorevole1.
2.2. Con il secondo motivo di appello AK impugna la sentenza laddove non ha dichiarato l'inapplicabilità al
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 22/04/2021 da AK SR - P.IVA: 02315930285, patrocinata dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Corato (BA) al viale Friuli n. 44/C, Parte appellante
contro
NP - C.F. 80078750587, rappresentato e difeso dal difensore Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
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Oggetto: impugnazione della sentenza n. 410/2020 RG 309/2020 del Tribunale di Padova, non notificata in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: - In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Padova (Giudice Perrone, R.G.: 309/2020), accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado e, quindi, dichiarare illegittimo e infondato e comunque annullare l'avviso di addebito n. 377 2019 00050944 87 000 dell'NP sede di Padova del 24.12.2019, notificato alla società AK S.R.L. in data 31.12.2019, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società AK S.R.L. all'NP a titolo di contributi, sanzioni, somme aggiuntive, oneri accessori o a qualsiasi altro titolo con riferimento alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da 04/2016 a 11/2018. - In subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, limitare la revoca dei benefici al solo periodo in cui l'azienda si è trovata in situazione di irregolarità contributiva e, dunque, a far data dal 1 maggio 2018, data di emissione del
1 primo DURC negativo. - In ogni caso, condannare l'NP all'integrale rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 410/2020 resa nel giudizio nRG309/2020 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova ha respinto il ricorso proposto da AK SR in opposizione ad avviso di addebito n. 37720190005094487000 notificato il 31.12.2019 relativo ad agevolazioni godute dalla suddetta nel periodo aprile 2016 – novembre 2018.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che:
− AK SR si è giovata del regime contributivo ex art. 1 commi 118- 121 L. 190/2014;
− Con l'avviso di addebito opposto sono state addebitate le note di rettifica del 02.05.2018, del 27.11.2018 e del 05.02.2019;
− Gli esoneri contributivi di cui ha beneficiato la società devono essere qualificati come benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 co. 1175, L. 296/2006 in ossequio al principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione per cui comma 1175 si riferisce sono gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico- attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge
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− Il regime contributivo disciplinato dai menzionati commi 118-121 è strutturato alla stregua di disciplina derogatoria del regime generale applicabile in via ordinaria ai datori di lavoro privati, dando per assunto che esista un regime di carattere generale applicabile in via ordinaria il quale è suscettibile di esonero quando si realizzino le condizioni previste dalla norma;
− La circostanza per cui il codice di autorizzazione 6Y sia stato attribuito ai fini della fruizione dell'esonero alla sola impresa odierna appellante piuttosto che a tutte le imprese della medesima categoria è irrilevante in
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quanto si tratta di un aspetto relativo alla mera procedura burocratica che non ha alcuna influenza sulla disciplina sostanziale;
− In ogni caso la perdita del beneficio per DURC irregolare può operare esclusivamente con riferimento ai periodi di irregolarità del DURC e non può estendersi retroattivamente o ultrattivamente a periodi in cui il DURC risulta regolarmente emesso;
− L'NP ha correttamente limitato la revoca dei benefici ai soli periodi contributivi non coperti dal DURC regolare, mentre non può essere assunta quale termine di riferimento la data in cui l'invito a regolarizzare il DURC è stato emesso in ragione del fatto che il principio di non retroattività e non ultrattività si riferisce esclusivamente alla consumazione dell'illecito e non alla data in cui l'NP assume l'iniziativa volta al recupero dell'indebito essendo quest'ultima condizionata al solo rispetto dei termini prescrizionali;
− La contestazione sul quantum è formulata in termini generici e quindi deve essere disattesa.
Sulla scorta delle considerazioni esposte ha quindi rigettato il ricorso condannando AK SR al pagamento delle spese di lite.
2. Ha proposto appello avverso la sentenza in parola AK SR sulla scorta di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo impugna la sentenza laddove afferma che la perdita dei benefici deve decorrere dalla data della prima inadempienza contributiva e non dalla data in cui è stato emesso il primo DURC irregolare.
Secondo l'appellante, infatti, il giudice avrebbe confuso il concetto di inadempienza contributiva da quello di irregolarità contributiva. Il primo consiste nell'omissione del versamento dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro (nel caso di specie la prima inadempienza risale al mese di aprile 2016, data a partire dalla quale l'NP ha disposto la revoca dell'esonero contributivo). Il secondo (irregolarità) consegue invece all'esito negativo del procedimento amministrativo nel quale l'NP avvia una verifica interna circa la regolarità contributiva dell'impresa provvedendo, in caso di riscontrate inadempienze, ad inviare l'invito a regolarizzare. Solo in caso di mancata regolarizzazione verrà quindi emesso un DURC irregolare e, solo da quel momento, la società si verrebbe a trovare in una situazione di irregolarità da cui deriverebbe la revoca di ogni beneficio.
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Ad avviso di AK, l'NP (e il giudice di primo grado) avrebbe quindi attribuito efficacia retroattiva alla perdita del DURC [l'inadempienza è di aprile 2016 mentre la perdita del DURC è del maggio 2018] violando così l'art. 1 co. 1175 L. 296/2006 che stabilisce che il diritto ad usufruire dei benefici è subordinato al possesso del DURC e non all'assenza di inadempienze.
Sarebbe pertanto chiara l'intenzione del legislatore di subordinare la fruizione dei benefici al requisito formale del possesso del DURC: solo dal momento dell'emissione di un DURC NEGATIVO, infatti, l'azienda avrebbe la certezza di aver perso il diritto a godere dei benefici e solo da quel momento l'istituto è legittimato a disporre la revoca di quanto goduto.
Richiama in tal senso giurisprudenza di merito a sé favorevole1.
2.2. Con il secondo motivo di appello AK impugna la sentenza laddove non ha dichiarato l'inapplicabilità al
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