Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2024, n. 1070

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2024, n. 1070
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1070
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 617/2024 R.G. promossa
DA
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
RT EL ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa, giusta procura in atti
Appellata
OGGETTO: liquidazione TFR – crediti da lavoro –
Fondo di garanzia INPS


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SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza n.727/2024 pubblicata il 16.7.2024, il
Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice di lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da UN AR nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, dichiarava illegittimo il provvedimento di rigetto dell'Inps ricevuto il 17.5.2019 e condannava l'ente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.273,81 a titolo di crediti retributivi maturati nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'“Arianna S.r.l.” come riconosciuti in forza della sentenza n.158/2016 del Tribunale di Siracusa e di €
1.983,26 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione.
Il giudice, ribadita la finalità del Fondo di garanzia Inps di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza nel pagamento del TFR di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto, riteneva, contrariamente a quanto prospettato dall'istituto, che la ricorrente avesse dato prova di quanto richiesto dalla legge ai fini dell'intervento del
Fondo. Doveva, infatti, considerarsi tempestiva l'attività giudiziaria posta in essere dalla lavoratrice per il riconoscimento del rapporto di lavoro instaurato nei confronti della società poi dichiarata fallita e accertato con la sentenza
n.158/2016 resa dal medesimo Tribunale;
risultava altresì documentato che la lavoratrice aveva posto in essere quanto necessario per richiedere le somme dovute per l'attività svolta in favore della società e che la stessa non aveva potuto
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presentare la domanda di ammissione al passivo fallimentare, nonché il rispetto da parte della ricorrente dei termini prescrizionali per la richiesta del credito.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del 23.8.2024;
cui resisteva
l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 29 ottobre
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1L'istituto appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.47 D.P.R. n. 639/1970.
Rileva che le prestazioni a carico del Fondo di garanzia sono soggette per legge alla decadenza annuale decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Osserva che l'art. 47 del decreto citato consente di individuare più dettagliatamente tre dies a quibus: 1)la data di notifica del provvedimento dell'INPS che decida il ricorso amministrativo;

2) la data del ricorso amministrativo, maggiorato del tempo teorico per la decisione (90 giorni) se il ricorso amministrativo
è stato presentato ma l'Inps non l'ha deciso;
3) la data di presentazione della richiesta di prestazione a cui va aggiunto il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero
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