Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 555

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 555
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 555
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.3476 del 19/11/2023 Oggetto: riconoscimento pensione reversibilità per inabile
N. R.G. 332/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Silvana Botrugno Consigliere
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha emesso la presente

SENTENZ A

nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi de nzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
AR AT O MO, in p ersona d el tutore PIRO RA, rappres entat o e di feso dall'Avv. Tony Luigi De Gi orgi
Appell ant e
e
I.N.P.S. - ISTIT UTO NAZIO NAL E DELLA PRE VIDE NZ A
SOCIAL E, i n pers ona del suo P resident e pro -t empore, rappresent ato e difeso dagli Avv.t i Maria teresa Nasso e Marcell o R aho
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 12.06.2020, AR ATO
MO, a mezzo del tutore e legale rappresentante RO RA, aveva dedotto: -che era invalido civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.11.2015;

- che la propria madre, OR NN, era titolare di pensione diretta IOCOM;-che egli era totalmente e permanentemente inabile a proficuo lavoro e privo di autosufficienza economica;
- che l'INPS, sede di Casarano, aveva rigettato la domanda di pensione di reversibilità da lui


presentata quale orfano maggiorenne inabile, poiché non era stato ritenuto a carico dell'ascendente al momento del decesso di quest'ultima. Aveva quindi chiesto che, previo accertamento dello status di inabile e della situazione di vivenza a carico della madre in epoca antecedente e coeva al decesso della stessa avvenuto il 18.09.2017, fosse riconosciuto il suo diritto alla pensione di reversibilità a decorrere dall'1.10.2017, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
Costituitosi in giudizio, l'INPS aveva eccepito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che, pur essendo sussistente, in capo al ricorrente, e in base alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, il requisito della totale e permanente impossibilità di compiere qualsiasi attività lavorativa sin da epoca anteriore al decesso della dante causa, non sussistevano tuttavia la convivenza e il mantenimento del figlio inabile in misura rilevante.
AR ATO MO, a mezzo del tutore RO RA, ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale, discostandosi dal consolidato principio di diritto indicato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass.n. 14996/2007) per valutare la sussistenza del carico di famiglia dell'ascendente
(possesso di redditi imponibili da parte dell'orfano maggiorenne inabile inferiori al limite previsto per la fruizione della pensione di invalidità civile), aveva invece escluso la vivenza a carico valorizzando i redditi fiscalmente esenti percepiti dall'appellante (indennità di accompagnamento) e quindi utilizzando un criterio contrastante con i principi costituzionali di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di protezione di cui all'art.38 Cost. L'appellante ha inoltre precisato che l'assenza di coabitazione tra lui stesso e la madre
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