Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 1927
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Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. A P Consigliere dr. I F M Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a Formia il 03/12/1966, (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. A M PEC: Email_1
appellante contro
, nata a Palermo il 21/05/1970, (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. L D, PEC: C.F._2
Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Pag. 1 di 11
La sentenza n. 1942/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13/04/2023 e pubblicata il 21/04/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Per le ragioni di cui alla presente impugnazione, accertare e dichiarare l'insussistenza del nesso causale fra la condotta, non provata, posta in essere dal signor e la crisi Parte_1 coniugale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la separazione non deve essere allo stesso addebitata;
Assegnare la casa coniugale, sita a Palermo, in Fondo Giardina n. 20 al signor , che Parte_1 la abiterà unitamente al figlio della coppia;
Porre a carico di , l'obbligo di versare al sig. entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese una somma non inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto del figlio
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
In ogni caso disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del con la Parte_1 ordinanza presidenziale non già dalla data della decisione di primo grado, come stabilito dal
Tribunale con la statuizione oggi sottoposta a gravame, ma dalla data della sua previsione e ciò in ragione del fatto che il figlio della coppia ha sempre, durante il lungo procedimento giudiziario per la separazione delle parti, convissuto con il padre che ha provveduto, da solo senza alcun contributo della , al suo mantenimento;
CP_1
Con vittoria di spese competenze e onorario del presente giudizio.”. per l'appellata
“CONCLUSIONI
-Reietta ogni contraria, istanza, eccezione e/o difesa
-Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto l'appello promosso dal signor avverso la sentenza n. 1942/2023 Parte_1 pubblicata il 21/04/2023 dal Tribunale di Palermo
-Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1942/2023 pubbl. il 21/04/2023
Pag. 2 di 11 -Condannare l'appellante sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Parte_1 equitativamente determinato.
-Con vittoria di spese di lite.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13/03/2019 , premettendo Controparte_1
che in data 26/08/2016 aveva contratto matrimonio con dalla cui Parte_1
unione era nato, in data 10/07/2003, il figlio domandava che venisse Per_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che venisse disposto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio non inferiore ad euro 500,00 mensili;
che Per_1
venisse disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso di sé;
che le venisse assegnata la casa coniugale, il tutto con vittoria di spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che il rapporto coniugale con il era sempre Parte_1
stato caratterizzato da continue vessazioni fisiche e psicologiche in suo danno, da un'eccessiva ed ingiustificata aggressività da parte del coniuge, da ricorrenti improperi volgari ed offensivi di quest'ultimo al suo indirizzo, nonché da una costante delegittimazione della propria figura agli occhi del figlio. Tali ripetute violazioni dei doveri coniugali, unitamente ad un presunto tradimento del Parte_1 ed al rinvenimento di una microspia cucita nella propria borsa (fatto per il quale veniva avviato un procedimento penale nei confronti del ) determinavano la Parte_1 fine del rapporto coniugale e l'instaurazione di un clima di terrore.
3. Si costituiva il il quale, non opponendosi alla domanda di Parte_1
separazione, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente, nonché in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione a carico della CP_1
nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale da abitare unitamente al figlio
e la previsione di un assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, non Per_1 inferiore ad euro 500,00, da porre a carico della controparte.
Pag. 3 di 11 4. Nel pronunciare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 20/11/2019, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio, congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di incontrarlo secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegnava la casa coniugale alla ;
disponeva la presa in carico del minore ad opera della NPI presso l'ASP CP_1 di Palermo, al fine di valutare la sussistenza di una condizione di disagio derivante dall'elevata conflittualità tra i coniugi nella fase antecedente la loro separazione;
poneva a carico del l'obbligo di versare al coniuge euro 450,00 a titolo di Parte_1
mantenimento indiretto del figlio, somma da rivalutare secondo gli indici Istat;
dichiarava entrambe le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, nella misura del 50% ciascuno.
5. Con ricorso ex art. 708 co. 4 c.p.c., il proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza presidenziale, chiedendone la modifica e/o la revoca che, tuttavia, veniva respinto dalla Corte di Appello di Palermo.
6. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con la produzione documentale e respinte le richieste di prove orali articolate dal (stante l'inammissibilità Parte_1
dell'interrogatorio formale della moglie e delle altre prove testimoniali richieste), con sentenza dei 13-21 aprile 2023 n. 1942/2023 richiamava la sentenza non definitiva n.
2630/2020 dei 8-10/09/2020, con la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
alla luce dei fatti posti a fondamento dell'applicazione delle misure cautelari e della decisione di disporre il giudizio immediato a carico del
, nonché delle relazioni del Parte_1 Controparte_2
e dell'Equipe Interistituzionale dei minori vittima di Abuso
[...]
e/o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. A P Consigliere dr. I F M Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a Formia il 03/12/1966, (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. A M PEC: Email_1
appellante contro
, nata a Palermo il 21/05/1970, (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. L D, PEC: C.F._2
Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Pag. 1 di 11
La sentenza n. 1942/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13/04/2023 e pubblicata il 21/04/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Per le ragioni di cui alla presente impugnazione, accertare e dichiarare l'insussistenza del nesso causale fra la condotta, non provata, posta in essere dal signor e la crisi Parte_1 coniugale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la separazione non deve essere allo stesso addebitata;
Assegnare la casa coniugale, sita a Palermo, in Fondo Giardina n. 20 al signor , che Parte_1 la abiterà unitamente al figlio della coppia;
Porre a carico di , l'obbligo di versare al sig. entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese una somma non inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto del figlio
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
In ogni caso disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del con la Parte_1 ordinanza presidenziale non già dalla data della decisione di primo grado, come stabilito dal
Tribunale con la statuizione oggi sottoposta a gravame, ma dalla data della sua previsione e ciò in ragione del fatto che il figlio della coppia ha sempre, durante il lungo procedimento giudiziario per la separazione delle parti, convissuto con il padre che ha provveduto, da solo senza alcun contributo della , al suo mantenimento;
CP_1
Con vittoria di spese competenze e onorario del presente giudizio.”. per l'appellata
“CONCLUSIONI
-Reietta ogni contraria, istanza, eccezione e/o difesa
-Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto l'appello promosso dal signor avverso la sentenza n. 1942/2023 Parte_1 pubblicata il 21/04/2023 dal Tribunale di Palermo
-Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1942/2023 pubbl. il 21/04/2023
Pag. 2 di 11 -Condannare l'appellante sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Parte_1 equitativamente determinato.
-Con vittoria di spese di lite.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13/03/2019 , premettendo Controparte_1
che in data 26/08/2016 aveva contratto matrimonio con dalla cui Parte_1
unione era nato, in data 10/07/2003, il figlio domandava che venisse Per_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che venisse disposto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio non inferiore ad euro 500,00 mensili;
che Per_1
venisse disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso di sé;
che le venisse assegnata la casa coniugale, il tutto con vittoria di spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che il rapporto coniugale con il era sempre Parte_1
stato caratterizzato da continue vessazioni fisiche e psicologiche in suo danno, da un'eccessiva ed ingiustificata aggressività da parte del coniuge, da ricorrenti improperi volgari ed offensivi di quest'ultimo al suo indirizzo, nonché da una costante delegittimazione della propria figura agli occhi del figlio. Tali ripetute violazioni dei doveri coniugali, unitamente ad un presunto tradimento del Parte_1 ed al rinvenimento di una microspia cucita nella propria borsa (fatto per il quale veniva avviato un procedimento penale nei confronti del ) determinavano la Parte_1 fine del rapporto coniugale e l'instaurazione di un clima di terrore.
3. Si costituiva il il quale, non opponendosi alla domanda di Parte_1
separazione, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente, nonché in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione a carico della CP_1
nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale da abitare unitamente al figlio
e la previsione di un assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, non Per_1 inferiore ad euro 500,00, da porre a carico della controparte.
Pag. 3 di 11 4. Nel pronunciare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 20/11/2019, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio, congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di incontrarlo secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegnava la casa coniugale alla ;
disponeva la presa in carico del minore ad opera della NPI presso l'ASP CP_1 di Palermo, al fine di valutare la sussistenza di una condizione di disagio derivante dall'elevata conflittualità tra i coniugi nella fase antecedente la loro separazione;
poneva a carico del l'obbligo di versare al coniuge euro 450,00 a titolo di Parte_1
mantenimento indiretto del figlio, somma da rivalutare secondo gli indici Istat;
dichiarava entrambe le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, nella misura del 50% ciascuno.
5. Con ricorso ex art. 708 co. 4 c.p.c., il proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza presidenziale, chiedendone la modifica e/o la revoca che, tuttavia, veniva respinto dalla Corte di Appello di Palermo.
6. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con la produzione documentale e respinte le richieste di prove orali articolate dal (stante l'inammissibilità Parte_1
dell'interrogatorio formale della moglie e delle altre prove testimoniali richieste), con sentenza dei 13-21 aprile 2023 n. 1942/2023 richiamava la sentenza non definitiva n.
2630/2020 dei 8-10/09/2020, con la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
alla luce dei fatti posti a fondamento dell'applicazione delle misure cautelari e della decisione di disporre il giudizio immediato a carico del
, nonché delle relazioni del Parte_1 Controparte_2
e dell'Equipe Interistituzionale dei minori vittima di Abuso
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