Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 124
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Testo completo
PROC. N. 1226/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1226 dell'anno 2021, vertente tra
VA GI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Savino.
-APPELLANTE -
e
VA AT (C.F. [...]), VA OL (C.F.
[...]), e VA IC (C.F. [...]), in proprio e quali eredi di De
IU IS (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Nunziata e dall'avv. Nicola
Marotta.
-APPELLATI – nonchè
VA LL (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Acierno e
Clementina Vitale.
-APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per AL ET e per AL LV, AL LA e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS): come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 26.9.2024;
per AL EL: come da note di c.d. di trattazione scritta, depositate il 23.6.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL ET ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, AL LV, AL LA
e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS), nonché AL EL, proponendo appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il
4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.
In particolare, AL ET ha censurato la detta ordinanza sulla base dei seguenti motivi.
1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 N°1 C.P.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che avesse errato il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti di AL EL.
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quanto verbalizzato il
15/05/2018, dinanzi ad un Giudice dichiaratosi incompetente - e malgrado i chiarimenti offerti dall'ordinanza
n.3380/2019 dal Collegio in sede di reclamo 669- terdecies c.p.c. – potesse rappresentare una valida rinuncia all'azione, posto che, contrariamente a tale valutazione, tale rinuncia sarebbe stata irrituale, in assenza di procura speciale conferita al difensore e, comunque, non essendo stata sottoscritta dalla parte, sebbene presente in udienza.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.457 C.C., 458 CC
Con il secondo motivo AL ET ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata anche nella parte in cui lo ha considerato erede.
Secondo l'appellante, in particolare, il testatore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non lo avrebbe istituito erede con il testamento olografo del 2.1.2007, pubblicato in data 20.2.2017, non essendogli stati lasciati beni del de cuius, ed essendo stato egli richiamato, all'interno della detta scheda testamentaria, solo per il riconoscimento del debito ed una ricognizione degli atti - in particolare una donazione di beni immobili - compiuti dal padre, in vita, in suo favore, essendogli stato attribuito un legato a titolo di semplice integrazione dei detti beni.
3. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT.588 C.C., 769 C.C
L'appellante ha sostenuto, inoltre, con il terzo motivo, che il giudice di prime cure avesse errato anche nell'equiparare la “donazione in conto di legittima” alla institutio ex re certa.
Sul punto ha sostenuto che il fatto che un legittimario riceva, come nel caso di specie, per il tramite di un atto di donazione, determinati beni come acconto sulla legittima, non comporti una sua investitura quale erede, in anticipo rispetto ad una successione non ancora aperta, e contro i principi statuiti dall'art. 457 c.c.
4. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT. 2937 C.C;
2944 C.C
pagina 2 di 11
Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato anche nel ritenere che l'obbligo di restituzione della somma (euro 195.000,00) da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) prestata al de cuius fosse prescritto, facendo decorrere gli effetti del riconoscimento del debito (quale interruttivo della prescrizione decennale) contenuto nel detto testamento dalla data di redazione di quest'ultimo anziché da quella della relativa pubblicazione.
5. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1813 C.C. IN RELAZIONE ALLA STATUIZIONE SUGLI INTERESSI DISPOSTI DAL
GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il quinto motivo AL ET ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla limitazione all'importo di euro 14.430,70 (per ciascuno dei tre resistenti AL LV, AL LA e
AL IA) del rimborso richiesto per gli interessi versati alla banca in conseguenza del mutuo contratto
(per il prestito in favore del padre).
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di riconoscere il rimborso degli interessi a far data dal 2009 anziché dal 23.10.2006 (quale data del concretizzarsi del prestito), nonché in ordine alla loro determinazione, dovendo essere imputati, secondo AL ET, all'intero importo prestato e non già alle singole rate di mutuo.
6. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 754 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 112 C.P.C.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellante, dopo aver ribadito di non essere erede bensì creditore della massa, ha sostenuto che non potesse trovare applicazione quanto disposto dall'art. 754 c.c. - mai eccepito, peraltro, dalla controparte – con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel considerarlo debitore solidale parziario di un proprio credito.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE ED IN RITO dichiararsi la procedibilità dell'appello proposto, sussistendone, nella specie, ogni presupposto di legge 2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza decisoria del procedimento ex art 702 bis c.p.c recante il n. 68/2021 di RG. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,
Giudice Dott.ssa Longo IS, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: A) di «accertare e dichiarare che IS De IU, LV, EL, LA e IA AL sono eredi testamentari di AL VI giusta testamento olografo del 2/1/2007, pubblicato con atto per notaio Cannaviello del 20/1/2017;
B) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi) nei confronti degli eredi testamentari di AL VI in ragione del mutuo n.
51309323 del 23/10/2006 contratto dal ricorrente col Banco di Napoli, onde consentire a AL VI di estinguere il debito giudiziario nei confronti del Comune di Piano di Sorrento, giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1067 del 2006 nonché in ragione della somma da AL VI dovuta per i lavori di manutenzione del condominio “Parco la Quiete” in Piano di Sorrento alla via Mortora-San Liborio 5 corrisposta dal ricorrente, delle somme corrisposte dal ricorrente per il funerale e la pubblicazione del testamento olografo di VI AL;
C) condannare in solido gli eredi testamentari di AL VI al pagamento in favore del ricorrente della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi);
D) condannare gli eredi testamentari di AL VI al pagamento
pagina 3 di 11 di spese e compensi di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 1226/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
25.5.2021, AL EL, ritenendo legittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui lo ha riguardato (relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte del ricorrente nei suoi confronti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinchè la Corte di Appello adita, Voglia rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IS
Longo, in data 04/02/2021, comunicata in data 11/02/2021, all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (RG.
68/2018), nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente AL ET ed il sig. AL EL.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata l'8.6.2021, anche gli altri appellati, ossia AL
LV, AL LA e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS), contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello come proposto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare il sig. AL ET al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1226 dell'anno 2021, vertente tra
VA GI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Savino.
-APPELLANTE -
e
VA AT (C.F. [...]), VA OL (C.F.
[...]), e VA IC (C.F. [...]), in proprio e quali eredi di De
IU IS (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Nunziata e dall'avv. Nicola
Marotta.
-APPELLATI – nonchè
VA LL (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Acierno e
Clementina Vitale.
-APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per AL ET e per AL LV, AL LA e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS): come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 26.9.2024;
per AL EL: come da note di c.d. di trattazione scritta, depositate il 23.6.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL ET ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, AL LV, AL LA
e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS), nonché AL EL, proponendo appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il
4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.
In particolare, AL ET ha censurato la detta ordinanza sulla base dei seguenti motivi.
1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 N°1 C.P.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che avesse errato il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti di AL EL.
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quanto verbalizzato il
15/05/2018, dinanzi ad un Giudice dichiaratosi incompetente - e malgrado i chiarimenti offerti dall'ordinanza
n.3380/2019 dal Collegio in sede di reclamo 669- terdecies c.p.c. – potesse rappresentare una valida rinuncia all'azione, posto che, contrariamente a tale valutazione, tale rinuncia sarebbe stata irrituale, in assenza di procura speciale conferita al difensore e, comunque, non essendo stata sottoscritta dalla parte, sebbene presente in udienza.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.457 C.C., 458 CC
Con il secondo motivo AL ET ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata anche nella parte in cui lo ha considerato erede.
Secondo l'appellante, in particolare, il testatore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non lo avrebbe istituito erede con il testamento olografo del 2.1.2007, pubblicato in data 20.2.2017, non essendogli stati lasciati beni del de cuius, ed essendo stato egli richiamato, all'interno della detta scheda testamentaria, solo per il riconoscimento del debito ed una ricognizione degli atti - in particolare una donazione di beni immobili - compiuti dal padre, in vita, in suo favore, essendogli stato attribuito un legato a titolo di semplice integrazione dei detti beni.
3. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT.588 C.C., 769 C.C
L'appellante ha sostenuto, inoltre, con il terzo motivo, che il giudice di prime cure avesse errato anche nell'equiparare la “donazione in conto di legittima” alla institutio ex re certa.
Sul punto ha sostenuto che il fatto che un legittimario riceva, come nel caso di specie, per il tramite di un atto di donazione, determinati beni come acconto sulla legittima, non comporti una sua investitura quale erede, in anticipo rispetto ad una successione non ancora aperta, e contro i principi statuiti dall'art. 457 c.c.
4. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT. 2937 C.C;
2944 C.C
pagina 2 di 11
Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato anche nel ritenere che l'obbligo di restituzione della somma (euro 195.000,00) da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) prestata al de cuius fosse prescritto, facendo decorrere gli effetti del riconoscimento del debito (quale interruttivo della prescrizione decennale) contenuto nel detto testamento dalla data di redazione di quest'ultimo anziché da quella della relativa pubblicazione.
5. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1813 C.C. IN RELAZIONE ALLA STATUIZIONE SUGLI INTERESSI DISPOSTI DAL
GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il quinto motivo AL ET ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla limitazione all'importo di euro 14.430,70 (per ciascuno dei tre resistenti AL LV, AL LA e
AL IA) del rimborso richiesto per gli interessi versati alla banca in conseguenza del mutuo contratto
(per il prestito in favore del padre).
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di riconoscere il rimborso degli interessi a far data dal 2009 anziché dal 23.10.2006 (quale data del concretizzarsi del prestito), nonché in ordine alla loro determinazione, dovendo essere imputati, secondo AL ET, all'intero importo prestato e non già alle singole rate di mutuo.
6. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 754 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 112 C.P.C.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellante, dopo aver ribadito di non essere erede bensì creditore della massa, ha sostenuto che non potesse trovare applicazione quanto disposto dall'art. 754 c.c. - mai eccepito, peraltro, dalla controparte – con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel considerarlo debitore solidale parziario di un proprio credito.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE ED IN RITO dichiararsi la procedibilità dell'appello proposto, sussistendone, nella specie, ogni presupposto di legge 2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza decisoria del procedimento ex art 702 bis c.p.c recante il n. 68/2021 di RG. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,
Giudice Dott.ssa Longo IS, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: A) di «accertare e dichiarare che IS De IU, LV, EL, LA e IA AL sono eredi testamentari di AL VI giusta testamento olografo del 2/1/2007, pubblicato con atto per notaio Cannaviello del 20/1/2017;
B) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi) nei confronti degli eredi testamentari di AL VI in ragione del mutuo n.
51309323 del 23/10/2006 contratto dal ricorrente col Banco di Napoli, onde consentire a AL VI di estinguere il debito giudiziario nei confronti del Comune di Piano di Sorrento, giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1067 del 2006 nonché in ragione della somma da AL VI dovuta per i lavori di manutenzione del condominio “Parco la Quiete” in Piano di Sorrento alla via Mortora-San Liborio 5 corrisposta dal ricorrente, delle somme corrisposte dal ricorrente per il funerale e la pubblicazione del testamento olografo di VI AL;
C) condannare in solido gli eredi testamentari di AL VI al pagamento in favore del ricorrente della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi);
D) condannare gli eredi testamentari di AL VI al pagamento
pagina 3 di 11 di spese e compensi di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 1226/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
25.5.2021, AL EL, ritenendo legittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui lo ha riguardato (relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte del ricorrente nei suoi confronti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinchè la Corte di Appello adita, Voglia rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IS
Longo, in data 04/02/2021, comunicata in data 11/02/2021, all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (RG.
68/2018), nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente AL ET ed il sig. AL EL.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata l'8.6.2021, anche gli altri appellati, ossia AL
LV, AL LA e AL IA (in proprio e quali eredi di De IU IS), contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello come proposto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare il sig. AL ET al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
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