Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/08/2024, n. 1441
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Testo completo
V.G. 207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile , composta dai magistrati:
- dr. Isabella Mariani Presidente
- dr. Alessandra Guerrieri Consigliere
- dr. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo n. V.G. 207/2024
AVENTE AD OGGETTO: Procedimento disciplinare contro notaio promossa da
IA MA, elettivamente domiciliato VIA DE' RONDINELLI 2 FIRENZE presso lo studio dell'avv. IARIA DOMENICO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. SANTINELLI SILVIA ([...]) VIA DE'
RONDINELLI 2 FIRENZE impugnante
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI LUCCA - elettivamente domiciliato in
VIA ALFONSO LAMARMORA 14 50121 FIRENZE presso lo studio dell'avv. TRAINA
DUCCIO MARIA che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. come da mandato in calce alla costituzione in appello
impugnato
La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 12 luglio 2024 sulle conclusioni di cui in atti
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Parte impugnante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, annullare e/o riformare la decisione impugnata, in tesi accertando che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti della Notaio LU RO e, per l'effetto, annullare le sanzioni disciplinari irrogate, ovvero in subordine modificando o riducendo le sanzioni disciplinari irrogate alla Notaio LU RO secondo quanto indicato in atti. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio e del contributo unificato.
Parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il reclamo proposto dalla Dott.ssa RO e per l'effetto confermare la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione Territoriale della Toscana impugnata.
Con vittoria di spese, onorari, oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
La Notaio IA MA reclama la decisione del 26 febbraio 2024, depositata in segreteria in data 25 marzo 2024 e comunicata in data 26 marzo 2024, della
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione Territoriale della Toscana – V Collegio Giudicante, emessa in relazione al procedimento disciplinare iscritto al n. 176 del Ruolo P.D. promosso dal Consiglio Notarile di Lucca a carico della
Notaio LU RO, che ha “dichiara[to] la dott.ssa LU MA,
Notaio con sede in Viareggio, iscritta al Collegio Notarile di LUCCA, responsabile degli illeciti ascrittile e, concesse le attenuanti di cui all'art. 144 della Legge Notarile;
commina al medesimo notaio: a) la sanzione pecuniaria di Euro 15.493 in sostituzione della sospensione per la PRIMA INCOLPAZIONE;
b) la sanzione dell'avvertimento in sostituzione di censura per la SESTA INCOLPAZIONE”;
Articola la sua impugnazione come segue:
“
SOMMARIO: FATTO – pag. 3;
DIRITTO – pag. 7;
1) SUL CAPO DELLA DECISIONE CHE
HA RESPINTO L'ECCEZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA – pag. 7;
1.1. SUL CONFLITTO
DI INTERESSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE CHE HA ESERCITATO
L'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA NOTAIO MA – pag. 9;
1.2. SULLA DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE ADOTTATA DALLA CO.RE.DI. IL
22 GENNAIO 2024 – pag. 15;
1.3. SULLA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE Pag. 2 di 26
ORDINARIA SULLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA DOTT.SSA MA – pag.
17;
1.4. SULLA INCONFERENZA ED INFONDATEZZA DEL RICHIAMO ALLA “PROVA DI
RESISTENZA” DEL QUORUM DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NOTARILE – pag. 23;
1.5. SULLA INSUSSISTENZA E SULLA IRRILEVANZA DI UNA IPOTETICA “TACITA”
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE IN PUNTO DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL
SUO PRESIDENTE – pag. 25;
1.6. SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ASTENSIONE
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE A CARICO DELLA NOTAIO MA – pag. 28;
1.7.
CONCLUSIONI – pag. 30;
2) SUL CAPO DELLA DECISIONE CHE HA RIGETTATO
L'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ RELATIVO AL PRIMO CAPO DI INCOLPAZIONE – pag. 31;
2.1. SULLA TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE – pag. 31;
2.2. SULLE
PRECEDENTI VERIFICHE SVOLTE NEL 2021 DALL'ARCHIVIO NOTARILE E DAL
CONSIGLIO NOTARILE – pag. 33;
2.3. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE E DI BUONA FEDE NEL CASO DI SPECIE - pag. 35;
2.4. CONCLUSIONI – pag. 38;
3) SUL CAPO DELLA DECISIONE CHE HA
RAVVISATO LA FONDATEZZA DELLA PRIMA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
IRROGANDO ALLA NOTAIO MA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO
15.493,00 – pag. 39;
3.1. SULLA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA “NON
OCCASIONALITÀ” DELLA CONDOTTA CONTESTATA – pag. 41;
3.2. SULLA
INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO: IL TENORE E LA
LOGICA DELLA CLAUSOLA DE QUA – pag. 42;
3.3. SULLA INSUSSISTENZA
DELL'ILLECITO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO: LA REDAZIONE E L'UTILIZZO DELLA
CLAUSOLA DE QUA DA PARTE DEL NOTAIO LF ME – pag. 47;
3.4. SULLA
ENTITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA – pag. 49;
3.8. CONCLUSIONI – pag.
50;
4) SUL CAPO DELLA DECISIONE CHE HA RAVVISATO LA FONDATEZZA DELLA SESTA
CONTESTAZIONE DISCIPLINARE IRROGANDO ALLA NOTAIO MA LA
SANZIONE DELL'AVVERTIMENTO – pag. 51;
4.1. SULLA INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO
DISCIPLINARE SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO – pag. 52;
4.2. SEMPRE CON
RIFERIMENTO ALLA OGGETTIVA INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO: L'INCONFERENZA E
L'INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA CO.RE.DI. – pag. 53;
4.3. SULLA
INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO – pag.
57;
4.4. CONCLUSIONI – pag. 58.
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1) Sul capo della decisione che ha respinto l'eccezione relativa alla situazione di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Notarile di
Lucca. Violazione art. 97 e 113 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 155, 157, 160 della L. n. 89/1913;
art. 26 del d.lgs. n. 150/2011;
artt. 3 e 6-bis della L. n. 241/1990;
art. 103 del R.D. 10.9.1914, n. 1326;
art. 23 del Codice Deontologico. Illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
2) Al riguardo, la Commissione ha statuito quanto segue:
3) “Preliminarmente evidenzia la Commissione Regionale di Disciplina — Toscana essere dotata di potere sanzionatorio nei confronti dei notai iscritti esercenti, quale organo amministrativo e non giurisdizionale;
essa è istituita per valutare il
“comportamento” del notaio e non il “singolo atto” del notaio, se non quando esso stesso integri un comportamento che si assume vietato espressamente dalla legge o manifestamente contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Il
Collegio Istruttorio ha già valutato le ragioni pregiudiziali eccepite dalla difesa, qui espressamente la Commissione evidenziando che difetta a questo organo il potere di declaratoria esistenza di vizio dell'atto amministrativo. Ai sensi dell'art,
21-octies della L. 241/1990 la delibera del CND di Lucca quale provvedimento amministrativo sarebbe annullabile se adottato in violazione di legge, viziato da eccesso di potere o da incompetenza. L'art.
6-bis della L. 241/1990 sul procedimento introduce il concetto generico di “conflitto di interesse” ed il giudice competente a tal rilievo è il giudice amministrativo. Pertanto il destinatario del provvedimento amministrativo, affetto da vizio, avrebbe potuto interporre azione
(mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale) di annullamento negli ordinari termini di decadenza facendo valere il vizio. In questa sede si constata che la delibera del CND di Lucca N. 16/2023 è stata assunta con la unanimità dei voti e, anche In prova di resistenza, il detto atto amministrativo comunque resiste. Laddove sussistesse un interesse personale (peraltro meramente ipotetico) in conflitto del votante (da dimostrare nella sede giurisdizionale sopra detta), la delibera consiliare n. 16/2023 mantiene il quorum deliberativo sufficiente a rimanere efficace, non mostrando alcun abnorme difetto. Il verbale della riunione è sintetico e, come ritenuto più volte dal Consiglio di Stato, non è richiesta la minuziosa descrizione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse;
la verbalizzazione della delibera del CND di Lucca n. 16 del
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17/10/2023, redatta in modo sintetico non riporta le analitiche modalità della votazione, presumendosi valutata la non necessità, da parte del verbalizzante
(Segretario) di valutare la posizione assunta dal Presidente in ordine all'atto dal medesimo ricevuto nell'anno 2005 e dal verbale non emergono dichiarazioni di condizionamento o tali da orientare fa votazione. Del resto qui si rileva che trattandosi di un “atto notarile”, una volta perfezionato, esso è atto dello Stato che fuoriesce dalla sfera personale del notaio rogante. Pertanto non essendo manifesto il vizio, né esso declarato dalla competente Autorità, dovendosi presumere la conformità a legge, si ritiene il procedimento instaurato. Questa
Commissione Regionale di Disciplina constata la esistenza di valido atto amministrativo introduttivo del procedimento e, quindi, il procedimento ben instaurato prosegue a norma di legge”.
4) 1.1. Sul conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Notarile che ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti della Notaio RO.
La situazione è precipitata allorché la Notaio RO si è trovata a dover
“correggere”, con propri successivi atti, un precedente atto rogato proprio dal
Presidente De ST (l'atto del 23.11.2005, rep. 25.673, racc. 7.698), mancante della menzione di una concessione in sanatoria (e dunque necessitante di atto di conferma) e recante una qualificazione errata della fattispecie (venendo qualificato come “personale” l'acquisto di un bene strumentale all'esercizio dell'impresa del coniuge in regime di comunione legale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 178 c.c.)….
1.1.2. Occorre a questo punto evidenziare che, nonostante il