Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 719
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Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2380 del 7.07.2023 Oggetto: ricalcolo della pensione con neutralizzazione dei periodi con retribuzioni ridotte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
SA GE, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Attilio Galati
Appellante
e
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.03.2021, SA LO -premesso di: essere titolare di pensione cat.
VO con decorrenza dal gennaio 1998;
aver svolto, per 52 settimane nell'anno 1995 e per 44 settimane dell'anno 1996, attività lavorativa con una retribuzione inferiore a quella percepita negli anni precedenti;
aver richiesto all'INPS, con domanda del 24.11.2017, la riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei predetti periodi contributivi meno favorevoli, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l.
n. 297/82, per come interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/94;
essersi visto rigettare la domanda dall'INPS- chiedeva accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni, con la neutralizzazione delle 52 settimane del 1995
e delle 44 settimane del 1996 da lavoro dipendente nella determinazione del valore retributivo nel
1
calcolo della pensione, con condanna dell'INPS al pagamento dell'esatto importo pensionistico di €
1.218,23 alla decorrenza originaria.
Si costituiva in giudizio l'Inps eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto, nonché la violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già introdotto altro giudizio iscritto al n.13437/15 RG, avente a oggetto il diritto alla ricostituzione della pensione.
Nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem, rilevando il diverso oggetto del procedimento iscritto al n.
13347/15 RG richiamato dall'INPS, in quanto relativo al computo degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile;
nel merito, rigettava la domanda attorea. In particolare, dopo aver richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 29967/22) -secondo cui il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo;
ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, ovvero nell'ultimo quinquennio di lavoro e non anche in relazione
a periodi diversi;
può trovare applicazione solo con riferimento alla c.d. quota A della pensione- riteneva che parte ricorrente non avesse dimostrato che i contributi da neutralizzare non fossero necessari per l'esistenza della pensione stessa (come allegato nel provvedimento di rigetto dell'Inps)
e considerava non corretto che il ricorrente avesse omesso di chiedere la neutralizzazione della contribuzione volontaria, versata per gli per