Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 2605

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 2605
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2605
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1. dr.ssa A C C Presidente

2. dr.ssa M A Consigliere rel.

3. dr.ssa F R A Consigliere
il giorno 20 giugno 2024, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1155/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nata a Napoli il 21/10/1975 ed ivi residente alla via San Martino a Barra Parte_1
n. 16, codice fiscale rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce al C.F._1 presente atto – dall'avvocato V V (codice fiscale ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio a Cremano, alla Piazza Bernardo
Tanucci n. 32. Ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. si rileva che il numero di telefax è 081.858.79.16 e l'indirizzo di P.E.C. è Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A C – C.F. pec: C.F._3
- in virtù di delibera di G.C. n 144 del 05/05/2023 e nonché Email_2 giusta procura in calce al presente atto, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa
Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10, e che indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'intestazione presso i quali intende ricevere gli avvisi di cancelleria, nel rispetto della normativa,
NONCHE'
– contumace Controparte_3
1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 405/2022 pubblicata il
26.01.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 17.05.2022 la ricorrente in epigrafe, ex dipendente della
[...]
, ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_2 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva condannato quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di euro 12.410,43 , oltre accessori, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e delle retribuzioni dovute e non percepite per il periodo ottobre – dicembre 2019, oltre alla tredicesima mensilità ed all'indennità per ferie non godute, rigettando la domanda di condanna in solido anche del Controparte_1
Ente appaltante dei servizi socio-assistenziali affidati direttamente, nell'ambito di un
[...] contratto di appalto, dall'Ente alla . Parte_2
Ha dedotto l'appellante che il primo Giudice aveva escluso la responsabilità solidale del committente sul rilievo che il contratto di appalto era intercorso con la Associazione CP_1 temporanea di imprese AIDO – TESEO, soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro del ricorrente e quindi ha eccepito la violazione dell'articolo 1676 c.c..
Ha ritenuto che la ricostruzione del Tribunale non poteva essere condivisa, atteso che sia la
Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione escludevano che il raggruppamento temporaneo di imprese desse vita ad un autonomo soggetto giuridico. La Corte di legittimità aveva, inoltre, espressamente affermato che titolare di diritti di credito nei confronti della stazione appaltante era esclusivamente la mandataria dell'a.t.i. e, dunque, nel caso di specie la . I Controparte_3 dipendenti della stessa, pertanto, avevano titolo per azionare la garanzia di cui all'art. 1676 cod. civ.
Ha evidenziato, altresì, che ella aveva offerto prova della esistenza di crediti vantati dalla
nei confronti del ed ha concluso chiedendo che, in parziale riforma della gravata CP_3 CP_1 sentenza, il fosse condannato in solido con la Controparte_4 CP_3
al pagamento della somma già con la sentenza di primo grado, vinte le spese del doppio
[...] grado.
Ricostituito il contraddittorio, il ha ribadito, con articolate argomentazioni, la CP_1 infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. In subordine - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la si era obbligata nei confronti Parte_3 dell'Ente a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano ed al
2
contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del CP_1 contratto rep. 5256 e da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti CP_3 CP_1 inadempimenti e/o violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – ha chiesto di dichiarare la CP_3 obbligata a manlevare e mantenere indenne il da ogni
[...] Controparte_1 conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento dell'avverso ricorso, anche in merito al pagamento delle spese di giudizio. L'eccezione è stata proposta anche richiamando le forme di appello incidentale, ma non risulta depositata la relativa notifica.
Non si è costituita la , sebbene evocata in giudizio. CP_3
Disposta la trattazione scritta, su istanza di parte appellante, è stata revocata la forma cartolare ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 20.06.2024 per la discussione all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto in adesione alle motivazioni già esposte nella sentenza di questa Corte in diversa composizione n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022;
sentenza del 2.3.2023 nel procedimento n. 1156 /2022 R.G ;
poi tra le più recenti n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023;
n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024;
n.
512/2024 pubbl. il 13/02/2024.
1.Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo
Giudice ha escluso la responsabilità solidale del ex art. 1676 Controparte_4 cod. civ. sul rilievo che unica titolare di diritti di credito nei confronti del è la Associazione CP_1
Temporanea di Imprese che ha stipulato il contratto di appalto.
La ricostruzione del primo Giudice trova il proprio fondamento nella interpretazione offerta dal Giudice di legittimità in ordine alla garanzia ex art. 1676 cod. civ. (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7887)
La norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del "committente", con disposizione applicabile anche al subappalto (in termini: Cassazione civile sez. lav., 20/06/2018, n.
16259
;
Cass. sez. lav. 16.10.2017 n. 24368;
22.06.2012 n. 10439;
19/03/2008, n. 7384,
07/03/2008, n. 6208) ma pur sempre in
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