Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/08/2024, n. 836
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Testo completo
N. R.G. 198/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente Rep. N.
dott. Vittoria Gabriele Consigliere R. Gen. N. 198/2020
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore Camp. Civ. N. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 198/2022 R.G., promossa
d a OGGETTO:
IO TO (Cod. Fisc.[...]), nato a [...] il cause in materia di
19.01.1961 e residente in [...], quale rapporti societari
socio amministratore della Società Semplice Agricola Zootecnica Carline società di persone
Nuove di TT RG e TT RI UI, con sede in Gabbiana di
Castellucchio (MN), rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Pegoraro ed
Enrico Boldi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Castel
Goffredo (MN), P.zza Vittoria n. 24
APPELLANTE
pagina 1 di 25
c o n t r o
TO RI IA, nata a [...] il [...], residente in [...] (cod. fiscale
[...]), in proprio e nella qualità di socio, della
AGRICOLA ZOOTECNICA CARLINE NUOVE s.s. di TO IO
e TO RI IA, con sede in Gabbiana di Castellucchio (MN),
Via Chiericasco n. 12, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente
atto dall'Avv. IA Traisci del Foro di Mantova, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Mantova, via Mazzini n.13;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n.22 del 15.1.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.34/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova, nel giudizio recante R.G. n. 2513/2019 accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respingersi in ogni
caso le domande svolte da parte attrice nei confronti del sig. RG TT in
quanto infondate in fatto e diritto”. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge pagina 2 di 25
relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Dell'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e
domanda, anche in via istruttoria,
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo
grado in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA PRINCIPALE
Confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le
ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in
primo grado, per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria delle spese legali del grado, oltre maggiorazione forfettaria, IVA
e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.6.2008 RI UI TT (a seguire anche RI TT per
brevità) ricorreva al Tribunale di Mantova per ottenere la rimozione del socio pagina 3 di 25
RG TT suo fratello dalla carica di amministratore della società Azienda
Zootecnica Carline Nuove ss di TT RG e TT RI (di seguito
Azienda o Carline Nuove o Carline). Rappresentava infatti che:
- entrambi erano soci al 50%, della società Carline, sorta nel 1993;
- la società intratteneva rapporti con Banca Nazionale del lavoro spa, Banca
Popolare di Bergamo e Istituto Bancario S.Paolo di Torino;
- RG TT aveva emesso due assegni in data 18.3.08 a proprio favore
tratti sui conti della società per € 107.000,00 e € 33.000,00, commettendo così
grave inadempimento ai sensi dell'art.2286 cod. civ.;
tanto premesso, domandava che RG TT fosse rimosso dalla carica di
amministratore onde evitare ulteriori distrazioni.
RG TT si costituiva e argomentava che:
- il ricorso era inammissibile in quanto l'art.14 dello statuto sociale conteneva
una clausola compromissoria, e giacché il provvedimento richiesto in via
cautelare coincideva con quello ottenibile in sede ordinaria, dunque la
domanda di revoca era improcedibile;
- egli, oltre ad aver versato la propria quota di partecipazione al capitale
sociale, aveva prestato la propria attività lavorativa presso la stessa, mentre si
interessava dell'amministrazione la sorella e il marito di lei, IA DA,
senza fornire alcun rendiconto;
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- il DA aveva prestato danaro alla società per poi prelevare somma di gran
lunga superiori, in applicazione di interessi usurari;
- la sorella RI aveva violato più volte lo statuto sociale a sua volta,
concedendo procura generale al marito per gestire la società e delegandolo ad
effettuare operazioni di borsa per conto della società, con perdite per €
200.000,00;
nonché distraendo circa € 2.000.000,00 dalle casse sociali per
ristrutturare immobili intestati a sé o al marito;
- i suoi prelievi al contrario erano avvenuti solo per far fronte a esigenze della
società e pagare i relativi debiti verso gli istituti bancari;
ciò premesso, domandava in via riconvenzionale che RI UI TT fosse
rimossa dalla carica di amministratore.
In data 21.10.08 era notificato alle parti l'ordinanza del Tribunale di Mantova
n. 2440, con cui il giudice cautelare accoglieva parzialmente entrambe le
doglianze. Statuiva in via preliminare che ai sensi dell'art. 669 quinquies cpc
allora vigente la tutela cautelare poteva essere esperita anche prima
dell'esperimento dell'arbitrato, anche quando si trattava di provvedimento
anticipatorio del merito, in quanto tale anticipazione era funzionale alla tutela
cautelare.
Nel merito constatava che i rapporti tra i soci si erano deteriorati dal 2006,
quando DA era stato diffidato dal compiere operazioni sui conti della
società da RG TT, e per converso RI TT aveva diffidato le
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banche con cui la società aveva rapporti dall'eseguire operazioni senza firma
congiunta degli amministratori.
Rilevava che DA aveva prelevato circa 2.000.000€ dal conto della società
per fini personali, oltre ad altre somme a titolo di restituzione di prestiti da
questo concessi alla società e che DA e RI TT avevano ammesso sia
di aver ottenuto integrale restituzione del proprio debito, sia di aver usato per
fini personali le somme indicate;
allo stesso modo erano pacifici i prelievi nel
2008 da parte di RG TT.
Affermava che dalla ricostruzione dei fatti emergeva che entrambi i soci non
avevano compreso la separazione del patrimonio della società rispetto al
proprio e di conseguenza avevano usato i beni societari alla stregua di quelli
personali, violando le norme del Codice civile e dello statuto. Pertanto,
disponeva applicarsi l'amministrazione congiunta anche agli atti di ordinaria
amministrazione: pur essendo infatti tale forma di norma paralizzante per la
società, essa appariva adeguata a fronte della mancata percezione di fondi
europei in caso di scioglimento della società e della limitata attività svolta
dalla stessa. Compensava infine le spese di lite tra le parti in ragione della
reciproca soccombenza.
***
In data 18.11.08 RI UI TT conveniva RG TT dinnanzi
all'arbitro e rappresentava che durante il procedimento per ottenere il
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provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Modena, ella aveva dedotto
che RG TT aveva prelevato senza firma congiunta una somma
complessiva di €1.544.956,40 (interessi compresi) e pertanto domandava
l'accertamento del prelievo indebito e la restituzione della somma, con
interessi e spese.
Si costituiva in data 11.12. 2008 RG TT, ribadendo le allegazioni di cui
al procedimento cautelare, e lamentando che anche la sorella aveva compiuto
prelievi illegittimi dal patrimonio sociale e a favore della società Masere ss, di
cui era socio il marito. Inoltre sosteneva che la società non era più operativa e
pertanto sussistevano i requisiti per lo scioglimento ai sensi dell'art. 2227
cod.civ.
Il Lodo emesso in data 26.5.2010 condannava RI TT alla restituzione di
€ 446.160,71, inclusi interessi e rivalutazione monetaria, e IA TT alla
restituzione di € 1.493.520, 39 inclusi interessi e rivalutazione monetaria,
compensando gli importi e condannando il TT a pagare la differenza.
***
In data 25.5.2016 RI UI TT dava nuovamente corso a un
procedimento arbitrale ai sensi dell'art.810 cpc, e premesso di avere anticipato
alla società Carline la somma complessiva di € 238.236,59, al fine di pagare
alcune fatture di cui aveva chiesto la restituzione e che le richieste in questo
senso erano state ignorate da RG TT, la cui firma era necessaria ai
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sensi dell'ordinanza del Tribunale di Mantova del 21.10.2008, chiedeva la
restituzione della predetta somma.
La società non si costituiva.
Nelle more del procedimento arbitrale, in data 6.10.16 RI UI TT, in
proprio e quale legale rappresentante della società Carline, ricorreva presso il
Tribunale di Mantova per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.78
c.2 cpc per promuovere il giudizio
contro
RG TT per il pagamento
della somma di € 1.167.307,38, inclusi interessi e rivalutazione, di cui al
primo lodo, sussistendo un conflitto di interessi stante l'obbligo di firma
congiunta di entrambi gli amministratori per tutti gli atti di amministrazione
anche ordinaria della società.
In data 19.4.2017 il secondo collegio arbitrale condannava la società Carline
Nuove di TT RG e RI s.s. al pagamento di € 286.196,60 oltre a
interessi legali da ciascun versamento al saldo, delle spese di giudizio e del
compenso del collegio arbitrale. In collegio arbitrale accertava, per quanto qui
interessa, che:
- il comportamento ostruzionistico di RG TT risultava provato per testi
e documenti: in particolare, dai documenti emergeva il rifiuto di firma anche
relativamente ad atti necessari per la vita della società, mentre dalle
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente Rep. N.
dott. Vittoria Gabriele Consigliere R. Gen. N. 198/2020
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore Camp. Civ. N. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 198/2022 R.G., promossa
d a OGGETTO:
IO TO (Cod. Fisc.[...]), nato a [...] il cause in materia di
19.01.1961 e residente in [...], quale rapporti societari
socio amministratore della Società Semplice Agricola Zootecnica Carline società di persone
Nuove di TT RG e TT RI UI, con sede in Gabbiana di
Castellucchio (MN), rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Pegoraro ed
Enrico Boldi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Castel
Goffredo (MN), P.zza Vittoria n. 24
APPELLANTE
pagina 1 di 25
c o n t r o
TO RI IA, nata a [...] il [...], residente in [...] (cod. fiscale
[...]), in proprio e nella qualità di socio, della
AGRICOLA ZOOTECNICA CARLINE NUOVE s.s. di TO IO
e TO RI IA, con sede in Gabbiana di Castellucchio (MN),
Via Chiericasco n. 12, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente
atto dall'Avv. IA Traisci del Foro di Mantova, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Mantova, via Mazzini n.13;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n.22 del 15.1.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.34/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova, nel giudizio recante R.G. n. 2513/2019 accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respingersi in ogni
caso le domande svolte da parte attrice nei confronti del sig. RG TT in
quanto infondate in fatto e diritto”. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge pagina 2 di 25
relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Dell'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e
domanda, anche in via istruttoria,
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la domanda di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo
grado in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA PRINCIPALE
Confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le
ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in
primo grado, per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria delle spese legali del grado, oltre maggiorazione forfettaria, IVA
e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.6.2008 RI UI TT (a seguire anche RI TT per
brevità) ricorreva al Tribunale di Mantova per ottenere la rimozione del socio pagina 3 di 25
RG TT suo fratello dalla carica di amministratore della società Azienda
Zootecnica Carline Nuove ss di TT RG e TT RI (di seguito
Azienda o Carline Nuove o Carline). Rappresentava infatti che:
- entrambi erano soci al 50%, della società Carline, sorta nel 1993;
- la società intratteneva rapporti con Banca Nazionale del lavoro spa, Banca
Popolare di Bergamo e Istituto Bancario S.Paolo di Torino;
- RG TT aveva emesso due assegni in data 18.3.08 a proprio favore
tratti sui conti della società per € 107.000,00 e € 33.000,00, commettendo così
grave inadempimento ai sensi dell'art.2286 cod. civ.;
tanto premesso, domandava che RG TT fosse rimosso dalla carica di
amministratore onde evitare ulteriori distrazioni.
RG TT si costituiva e argomentava che:
- il ricorso era inammissibile in quanto l'art.14 dello statuto sociale conteneva
una clausola compromissoria, e giacché il provvedimento richiesto in via
cautelare coincideva con quello ottenibile in sede ordinaria, dunque la
domanda di revoca era improcedibile;
- egli, oltre ad aver versato la propria quota di partecipazione al capitale
sociale, aveva prestato la propria attività lavorativa presso la stessa, mentre si
interessava dell'amministrazione la sorella e il marito di lei, IA DA,
senza fornire alcun rendiconto;
pagina 4 di 25
- il DA aveva prestato danaro alla società per poi prelevare somma di gran
lunga superiori, in applicazione di interessi usurari;
- la sorella RI aveva violato più volte lo statuto sociale a sua volta,
concedendo procura generale al marito per gestire la società e delegandolo ad
effettuare operazioni di borsa per conto della società, con perdite per €
200.000,00;
nonché distraendo circa € 2.000.000,00 dalle casse sociali per
ristrutturare immobili intestati a sé o al marito;
- i suoi prelievi al contrario erano avvenuti solo per far fronte a esigenze della
società e pagare i relativi debiti verso gli istituti bancari;
ciò premesso, domandava in via riconvenzionale che RI UI TT fosse
rimossa dalla carica di amministratore.
In data 21.10.08 era notificato alle parti l'ordinanza del Tribunale di Mantova
n. 2440, con cui il giudice cautelare accoglieva parzialmente entrambe le
doglianze. Statuiva in via preliminare che ai sensi dell'art. 669 quinquies cpc
allora vigente la tutela cautelare poteva essere esperita anche prima
dell'esperimento dell'arbitrato, anche quando si trattava di provvedimento
anticipatorio del merito, in quanto tale anticipazione era funzionale alla tutela
cautelare.
Nel merito constatava che i rapporti tra i soci si erano deteriorati dal 2006,
quando DA era stato diffidato dal compiere operazioni sui conti della
società da RG TT, e per converso RI TT aveva diffidato le
pagina 5 di 25
banche con cui la società aveva rapporti dall'eseguire operazioni senza firma
congiunta degli amministratori.
Rilevava che DA aveva prelevato circa 2.000.000€ dal conto della società
per fini personali, oltre ad altre somme a titolo di restituzione di prestiti da
questo concessi alla società e che DA e RI TT avevano ammesso sia
di aver ottenuto integrale restituzione del proprio debito, sia di aver usato per
fini personali le somme indicate;
allo stesso modo erano pacifici i prelievi nel
2008 da parte di RG TT.
Affermava che dalla ricostruzione dei fatti emergeva che entrambi i soci non
avevano compreso la separazione del patrimonio della società rispetto al
proprio e di conseguenza avevano usato i beni societari alla stregua di quelli
personali, violando le norme del Codice civile e dello statuto. Pertanto,
disponeva applicarsi l'amministrazione congiunta anche agli atti di ordinaria
amministrazione: pur essendo infatti tale forma di norma paralizzante per la
società, essa appariva adeguata a fronte della mancata percezione di fondi
europei in caso di scioglimento della società e della limitata attività svolta
dalla stessa. Compensava infine le spese di lite tra le parti in ragione della
reciproca soccombenza.
***
In data 18.11.08 RI UI TT conveniva RG TT dinnanzi
all'arbitro e rappresentava che durante il procedimento per ottenere il
pagina 6 di 25
provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Modena, ella aveva dedotto
che RG TT aveva prelevato senza firma congiunta una somma
complessiva di €1.544.956,40 (interessi compresi) e pertanto domandava
l'accertamento del prelievo indebito e la restituzione della somma, con
interessi e spese.
Si costituiva in data 11.12. 2008 RG TT, ribadendo le allegazioni di cui
al procedimento cautelare, e lamentando che anche la sorella aveva compiuto
prelievi illegittimi dal patrimonio sociale e a favore della società Masere ss, di
cui era socio il marito. Inoltre sosteneva che la società non era più operativa e
pertanto sussistevano i requisiti per lo scioglimento ai sensi dell'art. 2227
cod.civ.
Il Lodo emesso in data 26.5.2010 condannava RI TT alla restituzione di
€ 446.160,71, inclusi interessi e rivalutazione monetaria, e IA TT alla
restituzione di € 1.493.520, 39 inclusi interessi e rivalutazione monetaria,
compensando gli importi e condannando il TT a pagare la differenza.
***
In data 25.5.2016 RI UI TT dava nuovamente corso a un
procedimento arbitrale ai sensi dell'art.810 cpc, e premesso di avere anticipato
alla società Carline la somma complessiva di € 238.236,59, al fine di pagare
alcune fatture di cui aveva chiesto la restituzione e che le richieste in questo
senso erano state ignorate da RG TT, la cui firma era necessaria ai
pagina 7 di 25
sensi dell'ordinanza del Tribunale di Mantova del 21.10.2008, chiedeva la
restituzione della predetta somma.
La società non si costituiva.
Nelle more del procedimento arbitrale, in data 6.10.16 RI UI TT, in
proprio e quale legale rappresentante della società Carline, ricorreva presso il
Tribunale di Mantova per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.78
c.2 cpc per promuovere il giudizio
contro
RG TT per il pagamento
della somma di € 1.167.307,38, inclusi interessi e rivalutazione, di cui al
primo lodo, sussistendo un conflitto di interessi stante l'obbligo di firma
congiunta di entrambi gli amministratori per tutti gli atti di amministrazione
anche ordinaria della società.
In data 19.4.2017 il secondo collegio arbitrale condannava la società Carline
Nuove di TT RG e RI s.s. al pagamento di € 286.196,60 oltre a
interessi legali da ciascun versamento al saldo, delle spese di giudizio e del
compenso del collegio arbitrale. In collegio arbitrale accertava, per quanto qui
interessa, che:
- il comportamento ostruzionistico di RG TT risultava provato per testi
e documenti: in particolare, dai documenti emergeva il rifiuto di firma anche
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