Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/04/2024, n. 172
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Testo completo
R.G. n. 10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI Trieste
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. D V Presidente
dott. A V Consigliere relatore
dott. S C Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.11.2020
da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
V M del Foro di Milano e presso il suo studio in Milano elettivamente
domiciliato, giusta procura allegata all'atto d'appello
appellante
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati A CP_1 C.F._2
F e F L del Foro di Trieste e presso il loro studio in Trieste
elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in
appello
appellata
Conclusioni delle parti costituite
per Parte_1
In parziale riforma della sentenza numero 732/2023 del 7 dicembre 2023 pubblicata il
12 dicembre 2023 dal tribunale di Trieste, piaccia all'eccellentissima Corte di Appello
di Trieste, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1. In via preliminare
sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 732/2023 del tribunale di Trieste
qui impugnata;2. In via principale: Nel merito riformare la sentenza n. 732/2023 del
tribunale di Trieste relativamente al capo relativo all'assegno divorzile agli accordi di
separazione e alle spese di giustizia conseguentemente: a) Disporre la revoca
Org_ dell'assegno di mantenimento mensile è pari a euro 400 oltre rivalutazione a
favore della signora per le ragioni sopra esposte o virgola in subordini, la CP_1
riduzione dello stesso nella misura di euro 150 mensili per un massimo di sei mesi. B)
i coniugi si obbligano entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del presente grado
di giudizio a concludere la cessione reciproca alla pari come da perizie;relative ai beni
immobili oggetto delle stesse effettuate in data 20 novembre 2014 e pertanto senza
scambio di denaro della quota del 50% del diritto di proprietà degli immobili di cui
sono proprietari secondo quanto gli stessi avevano già convenuto nelle condizioni di
separazione omologate in data 1 luglio 2015 dal tribunale di Lecco da intendersi qui
ritrascritte. C) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di
giudizio oltre al rimborso delle spese generali.
3. In via istruttoria: Ordinare alla signora ex art 210 cc di esibire e produrre gli CP_1
estratti dei conti correnti a lei intestati dal 2015 ad oggi punto ci si oppone alle istanze
istruttorie di parte resistente e nella denegata ipotesi in cui le stesse dovessero essere
accolte si chiede che i relativi costi spese ed oneri vengono posti interamente a carico
della stessa. inoltre, nella delegata ipotesi in cui dovessero essere accolte le istanze
istruttorie della resistente inerenti l'ispezione tributaria per l'acquisizione di
documentazione che è già in atti si chiede che vengano svolte indagini ispettive
condotte dalla Guardia di finanza e dalla in relazione ai conti correnti Org_2
intestati e cointestati EO con delega di firma alla signora gli estratti conto CP_1
delle carte di credito e la documentazione attestante depositi, titoli, polizze assicurative
e qualsiasi altra forma di risparmio/investimento a far data dal 2015 ad oggi, oltre
all'esibizione degli atti a favore e contro la stessa. In ogni caso: con vittoria di spese
diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese
generali.
Per CP_1
In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza n. 732/2023 tribunale di Trieste qui impugnata;nel merito dichiarare
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 732/2023 Parte_1
emessa dal tribunale di Trieste nell'ambito del procedimento sub RGN 3372 2020,
confermando così la suddetta sentenza con vittoria di spese di lite.
Motivi della Decisione ,
1.Con sentenza pubblicata in data 12/12/2023 il tribunale di Trieste pronunciava lo
scioglimento del matrimonio contratto il 17/10/1998 da e Parte_1 CP_1
disponeva che versasse a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] Pt_1
Pers Org_ e la somma mensile di euro 473,50,00 ciascuno rivalutabile oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie ed a titolo di assegno divorzile in favore della la CP_1
Org_ somma mensile di euro 400,00 rivalutabile e lo condannava alla rifusione della
metà delle spese di lite, che compensava per il restante mezzo.
Il tribunale - preso atto dell'assenso della alla richiesta del di dar seguito CP_1 Pt_1
all'accordo di trasferimento reciproco degli immobili precedentemente loro cointestati
e confermato l'assegno di mantenimento di complessivi euro 947 mensili in favore dei
due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti - in ordine
all'assegno divorzile, richiamati i principi sanciti in materia da Cass. S.U.18287/2018,
osservava: - quanto a che aveva 58 anni ed era attualmente disoccupata, CP_1
sostenendosi unicamente con il contributo al mantenimento stabilito in sede di
separazione;che risultava affetta da diverse patologie che ne compromettevano la
capacità lavorativa ed era in attesa del riconoscimento dell'invalidità civile;che solo
per gli anni 2018 e 2019 aveva percepito compensi da attività lavorativa conseguendo
un reddito imponibile, comprensivo dell'assegno di mantenimento, di circa euro 6.000,
nel 2021 aveva beneficiato di un reddito complessivo di euro 5.429,00, nel 2022 non
aveva svolto alcuna attività lavorativa beneficiando unicamente degli assegni di
mantenimento corrisposti dal marito;che viveva in un immobile di proprietà per il
quale corrispondeva il 50% della rata di mutuo pari a circa euro 285 € mensili;che non
era contestato il suo apporto alla creazione della situazione patrimoniale economica e
professionale del coniuge;- quanto a , cinquantaduenne, che cessata Parte_1
l'attività gestita precedentemente con la moglie lavorava da allora alle dipendenze della
Contro ed aveva negli ultimi anni beneficiato di un reddito imponibile di circa euro
47.689,00 pari a circa euro 3.000,0 € corrispondente a una retribuzione mensile netta
di circa euro 3.000,00 e che non sosteneva esborsi per l'abitazione dove risiede salvo
quelli per le utenze e le spese di gestione;che la posizione di maggiore debolezza
economica della era da ricondurre anche a scelte di conduzione familiare CP_1
condivise che l'avevano portata a sacrificare le aspettative reddituali e professionali
nell'arco del rapporto matrimoniale durato circa 25 anni.