Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2444
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2439/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
GA VI ([...]), rapp.tato e difeso, dagli avv.ti
Cristiano Pennacchia ([...]) ed Alfonsina Di Caterino
([...]), in virtù di procura in calce all'atto di appello, con i quali elett.te dom.lia in Latina alla Via Diaz n. 14.
APPELLANTE
Contro
INTESA SANPAOLO S.p.A. (00799960158), quale società incorporante il
BANCO di NAPOLI S.p.A. (04485191219), in virtù di atto di fusione del
10.10.2018, in persona del suo l.r.p.t., e per esso dell'avv. Roberto Rusciano, in virtù dei poteri conferitigli dal Consigliere Delegato con procura speciale del
20.2.2019, autenticata per notar Renata Mariella di Milano, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola Rocco di Torrepadula (
[...]), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata
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APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: a) accertare e dichiarare la violazione da parte del giudice di primo grado del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 101 comma 2 c.p.c. e 111 Cost e 24 Cost. e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata;
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'appellante alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme così come quantificate dal CT nel primo grado di giudizio, ritenendo provata la domanda
a riguardo proposta in primo grado e per l'effetto condannare la banca appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire le dette somme in favore dell'appellante, maggiorate degli interessi e della rivalutazione dal di del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria.
Per l'appellata/appellante incidentale: 1) respingere l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito (anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.)
e, comunque, da rigettare;
2) per l'effetto, confermare la sentenza nelle parti impugnate dalla controparte;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto per i motivi esposti;
4) per l'effetto, riformare, modificare, annullare e/o revocare la sentenza nei limiti precisati;
5) in ogni caso accertare che nulla è dovuto dalla banca all'appellante;
6) in via subordinata dichiarare che nulla è dovuto dalla comparente al sig. LL EN per qualsiasi titolo o causale;
7) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante, condannare quest'ultimo alla restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole riscosse, oltre gli interessi maturati, nonché la rivalutazione monetaria;
8) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, anche ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 2 a 23
§.
1. LL EN con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 convenne in giudizio il Banco di Napoli SpA deducendo: di aver intrattenuto con il Banco di Napoli Spa filiale di Marano di Napoli il rapporto di deposito titoli in custodia ed amministrazione (dossier titoli) nr.
0068200950554, sul quale, nel corso del tempo erano confluiti una serie di strumenti finanziari, acquistati dall'istituto di credito;
di aver chiesto all'istituto di credito copia della documentazione relativa al detto rapporto ed in particolare la copia del contratto quadro, per la negoziazione di strumenti finanziari, nonché del contratto di deposito titoli e custodia ed amministrazione, rappresentando che le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari confluite sul predetto dossier titoli erano state in realtà effettuate in assenza di un contratto quadro, che avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF, con la conseguenza che le operazioni effettuate erano nulle ex artt. 1418 cc e 1325 n
4 cc;
che l'istituto di credito con missiva del 16 giugno 2010 gli aveva inviato una copia del modulo contrattuale definito “contratto omnicomprensivo”, recante la data dell'8 maggio 2001, nonché i duplicati degli estratti conto titoli per il periodo di marzo - novembre 2009, omettendo di fornire la copia dei fissati bollati o delle cosiddette note informative, attestanti la paternità degli ordini impartiti e l'effettiva esecuzione degli stessi da parte della Banca secondo le direttive e istruzioni del titolare;
che con missive dell'11/8/2014 del 7/10/2014 aveva reiterato la richiesta di rilascio copia dei fissati bollati delle operazioni di compravendita titoli per tutto l'intero rapporto, costituendo in mora l'istituto di credito, in relazione all'azione di ripetizione d'indebito e risarcimento danni;
che l'istituto di credito anche con la successiva missiva del 6/11/2014, che richiamava il contenuto della missiva del 16/6/2010, non provvedeva a consegnare i fissati bollati richiesti;
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che dall'esame del conto titoli si vinceva che la Banca aveva eseguito durante il corso del rapporto una serie numerosa di acquisti e vendite di strumenti finanziari, molti dei quali si erano deprezzati sul mercato, al punto da essere non più utilmente negoziabili, per cui egli aveva subito innumerevoli pregiudizi economici;
che le operazioni erano state effettuate in mancanza del contratto quadro, il quale doveva stipularsi in forma scritta ai sensi dell'articolo 23 TUF;
che il modulo inviato dalla banca il 16/6/2010, denominato “contratto omnicomprensivo” non poteva costituire un contratto di negoziazione di strumenti finanziari, né un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, in quanto non conforme alle prescrizioni previste dall'articolo 30 del regolamento Consob nr. 11522/98, difettando del contenuto minimo essenziale richiesto dal regolamento, per cui doveva essere considerato nullo per violazione di norme impegnative;
che la nullità del contratto quadro comportava la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso, non essendo ammissibile una forma di convalida mediante esecuzione del negozio nullo, stante il divieto di cui all'articolo 1423 c.c.;
che la banca aveva violato i principi di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175,1976, 1375, 1337 cc nonché 21 TUF e 28 Reg. CONSOB, in tema di obblighi informativi, non avendo acquisito la profilatura dell'investitore e avendo omesso di fornire, durante lo svolgimento del rapporto, con cadenza trimestrale, il rendiconto esplicativo sullo stato dell'investimento, ponendo l'investitore nell'impossibilità di conoscere
l'andamento e convenienza delle operazioni di investimento effettuate;
che la banca aveva inoltre violato l'articolo 29 Reg CONSOB, che obbliga i soggetti abilitati a non effettuare operazioni non adeguate al profilo soggettivo dell'investitore;
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che a seguito di queste operazioni di investimento aveva subito un notevole pregiudizio patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, avendo perso valore gli strumenti finanziari acquistati e non avendo potuto reimpiegare le somme in forme alternative di investimento;
che la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza hanno carattere cogente ed imperativo e la loro violazione implica la responsabilità per inadempimento contrattuale della banca, con conseguente diritto del cliente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Ha quindi chiesto di:
"a) accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto/vendita di tutti gli strumenti finanziari confluiti sul dossier titoli n. 0068200950554 in quanto poste in essere dalla banca convenuta in assenza di un contratto quadro previsto
a pena di nullità in forma scritta dall'art. 23 D.Lgs. 58/98 (TUF) ed in assenza di specifiche autorizzazioni del cliente;
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità della banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per violazione delle norme contenute negli artt. 1175, 1176, 1375, 1337, 1375 c.c. e 21, comma 1, lett. a, TUF in tema di diligenza, correttezza, buonafede e trasparenza, nonché delle norme contenute negli artt. 21, comma 1, lett. c, e 27, comma 2, Reg. Consob
n. 11522/98 in tema di conflitto di interessi, e negli artt. 21, comma 1, lett. b,
TUF e 28, comma 1, 23, Reg. Consob n. 11522/98 in tema di obblighi informativi;
c) condannare, per l'effetto, l'Istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme conferite dall'attore per le singole operazioni di compravendita degli strumenti finanziari, ovvero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dall'attore, da quantificarsi, sotto il profilo del danno emergente, in un importo pari alle somme inizialmente addebitate per ciascuna operazione e sotto il profilo del lucro cessante, nella perdita di profitto causata dal mancato reimpiego delle somme stesse in altre forme di investimento, oltre al danno Pag. 5 a 23 esistenziale per il grave torto subito, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".
1.2. Costituitosi, il Banco di Napoli, in via preliminare eccepì:
l'improcedibilità della domanda per omessa istaurazione del procedimento di mediazione;
la nullità della citazione per vizio dell'edictio actionis, in quanto l'attore si era limitato a contestare genericamente la legittimità di operazioni di investimento relative all'acquisto/vendita degli strumenti finanziari, confluiti sul dossier titoli, senza indicare, in particolare,