Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/04/2024, n. 635
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. G M Presidente
Dott. P G P Consigliere relatore
Dott. C M Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in fase di rinvio da Cassazione iscritta al n. 920/2022RG vertente tra
(C. F. nato a Fano (PU) il 05.11.1962 e residente a Parte_1 C.F._1
Angeli di Rosora (AN) in Via Roma n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv. R R del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio ad Ancona,
Corso Stamira n. 49;
-parte ricorrente in riassunzione
e
(C.F.: ), nata ad Ancona il 01/11/1973 e residente in Controparte_1 C.F._2
Ancona alla Frazione Sappanico n. 170/F, rappresentata e difesa dall'avv. R L
( ) elettivamente domiciliata in Ancona alla P.zza della Repubblica n. 1 C.F._3
presso lo studio del predetto procuratore;
-parte resistente in riassunzione con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE , PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni per le parti private;
come in atti per il PM
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Rileva il Collegio che la causa, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva n. 432/2023 e lo svolgimento dell'istruttoria con acquisizione di documenti e Ctu contabile, perviene a decisione a chiusura dell' autonoma fase processuale originata da Cass n. 18878/2022 da aversi qui per nota e richiamata.
3.In applicazione dei principi enunciati da Cass. n. 18878/22 nonché del cd “principio della ragione più liquida” - che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14;
conf.
Cass. n. 5264/15, n° 1113/15) - saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni relative all'obbligo di mantenimento del figlio . Persona_1
4.Nel giudizio di rinvio è stata svolta una approfondita istruttoria sulla condizione patrimoniale degli ex-coniugi: è stata infatti acquisita consistente documentazione dalla Guardia di Finanza e su di essa si è svolta una Ctu i cui esiti, per quanto di interesse, di seguito si riportano:
INDICE CTU causa n R.G. 920/2022 I) Situazione reddituale delle parti pag. 6 a. Dichiarazioni fiscali prodotte in atti;
rapporto fra i redditi della Sig.ra e quelli del Sig. CP_1 Pt_1 b.Altre informazioni in merito alla capacità reddituale delle parti pag. 7 II) Situazione patrimoniale delle parti pag. 12 a. 1 Immobili e terreni della Sig.ra CP_1 a.2 Parametri utilizzati dal CTU per determinare il valore degli immobili della Sig.ra pag. 13 CP_1
b. 1 Immobili e terreni del Sig.
Pt_1
pag. 14 b.2 Parametri utilizzati dal CTU per determinare il valore degli immobili del Sig. pag. 15
Pt_1 b.3 Rapporto fra il rapporto immobiliare delle parti
pag. 17 b.4 Partecipazioni societarie del Sig.
Pt_1
pag. 17 III) Sintesi degli accertamenti bancari svolti dalla GdF nei confronti del Sig. – Nota prot. 0118700/2023 del 19/06/2023
Pt_1
pag. 23
PREMESSO
- che la sottoscritta Dott.ssa , con studio in Persona_2 Ascoli Piceno Via XX Settembre n.10, iscritta al n. 76 dell'ODCEC di Ascoli Piceno, è stata nominata CTU nella causa in epigrafe con ordinanza della Corte di Appello del 04/07/2023;
- che all'udienza del 26 Settembre 2023, tenuta nella forma della trattazione scritta, la Corte d'Appello – vista la dichiarazione depositata dal CTU con la quale la Consulente prestava giuramento – le dava incarico di rispondere al seguente quesito formulato con ordinanza del 04/07/2023: “ accerti e ricostruisca la Consulente la complessiva situazione economico-patrimoniale finanziaria delle parti in causa;
invita la Consulente ad elaborare anche un prospetto sintetico della complessiva posizione sia patrimoniale che reddituale delle parti rapportando la somma dei redditi e dei patrimoni accertati di una parte alla somma dei redditi e dei patrimoni accertati della controparte;
- che la Corte fissava il termine di 90 gg. dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione alle parti costituite (in persona dei rispettivi consulenti qualora nominati ovvero, in difetto di nomina di consulenti di parte, in persona dei rispettivi difensori);
quello di 30 gg. per l'invio delle osservazioni al CTU e, infine, quello di gg. 20 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni e di una sintetica valutazione sulle stesse da parte del CTU;
- che il CTU veniva autorizzato ad accedere a Pubblici Uffici e all'uso di mezzo proprio;
- che le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 09 ottobre 2023 in videoconferenza e sono proseguite in data 11 dicembre 2023 con le stesse modalità;
- che in data 05 gennaio 2024 la Consulente ha trasmesso alle parti via pec la sua relazione completa degli allegati e dei verbali di operazioni peritali;
- che la causa è stata rinviata all'udienza del 15 aprile 2024 CIO' PREMESSO La sottoscritta, dopo avere esaminato gli atti e i documenti di causa, ha elaborato la seguente RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA Nel presente elaborato peritale, la scrivente ha cercato di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale di ciascuna delle
parti, basandosi sulla documentazione contenuta nel fascicolo telematico (al quale è stato riunito il procedimento civile n RG 931/2022) e nel CD messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, nonché sulle informazioni e sui chiarimenti a lei forniti dai CC.TT.PP. dopo l'inizio operazioni peritali del 09 ottobre 2023. Nel corso di tale riunione la sottoscritta aveva richiesto i seguenti documenti:
- mod. Unico 2023 Sig.ra e Sig. CP_1 Pt_1
- ammontare degli eventuali dividendi percepiti dal Sig. dalle Pt_1 società , Organizzazione_1 Org_2 Org_3
- atti di acquisto relativi agli immobili intestati alle parti. L'Avv. A V dava riscontro a tale richiesta inviando gli atti notarili relativi all'acquisto dei n. 2 immobili di proprietà della Sig.ra ;
il Dott. C.T.P. del CP_1 Persona_3 Sig. , faceva pervenire al CTU il mod Unico , il verbale Pt_1 Per_4 di Assemblea della (società in cui il Dott. ha CP_2 Pt_1 prestato l'attività di revisore legale fino al 27/04/2023), i bilanci al 31/12/2022 della , della e della Organizzazione_1 Org_4
, l'atto di acquisto del 12/06/2001 relativo all'immobile Org_3 di proprietà del Sig. sito in Fraz. Sappanico, la Pt_1 corrispondenza con e alcune brevi considerazioni in CP_3 merito alla valutazione dell'abitazione sita in Ancona Fraz. Sappanico e all'andamento dell'attività delle sopracitate società (All. 1). Successivamente, il Dott. inviava le “osservazioni preliminari Per_3 antecedenti alla stesura della bozza di CTU” (All. 2) e la documentazione relativa al prestito contratto dal per Pt_1 l'acquisto delle azioni (All.3, 3a, 3b, 3c). Org_3 La Dott.ssa forniva al CTU l'unico della Persona_5 Per_4 Sig.ra (All. 4) e il piano di ammortamento del mutuo n. CP_1 016/403655 di euro 222.021,71 (All. 5). Nei paragrafi seguenti viene illustrato quanto è emerso dalle verifiche documentali. I) Situazione reddituale delle parti a. Dichiarazioni fiscali prodotte agli atti di causa - Rapporto fra i redditi della Sig.ra e quelli del Sig. CP_1
Pt_1 Dalle dichiarazioni fiscali in atti e quelle relative al 2022 prodotte dai Cc.tt.pp., è stato possibile ricavare i redditi lordi annui della Sig.ra e del Sig. e le imposte ad essi relative;
sul CP_1 Pt_1 prospetto sub All. 6 sono evidenziati:
- il reddito imponibile (rigo RN4), al netto del reddito dell'abitazione principale (quadro B) e degli oneri deducibili (quadro P);
- irpef, add.le regionale e comunale a debito;
- irap a debito
- reddito al netto delle imposte, sia annuale che mensile
- percentuale derivante dal rapporto fra il reddito della Sig.ra
e quello del Sig. (per l'anno 2021 il 21,11%: CP_1 Pt_1 rapporto fra il reddito netto della Sig.ra di euro 21.369 e CP_1 quello del Sig. , di euro 101.205). Pt_1 b. Altre informazioni in merito alla capacità reddituale delle parti La Sig.ra gode, insieme al figlio dell'intera CP_1 Per_1
abitazione sita in Fraz. Sappanico di proprietà del Sig. (a lei Pt_1 assegnata in quanto genitore collocatario del figlio non economicamente autosufficiente), con conseguente beneficio per il suo reddito che non è gravato dal pagamento di un canone di affitto. La Sig.ra sostiene mensilmente l'onere di una rata di mutuo CP_1 relativo all'acquisto dello studio medico sito in Ancona, via Villafranca n.4, di cui è comproprietaria al 50% insieme alla madre. Detto mutuo, inizialmente di euro 450.000 e poi rinegoziato in data 17/11/2022 per un valore di euro 222.500, è richiamato nella nota GdF prot. 0119261/2023 e documentato dai contratti sub All. 7 e All. 8 nonché dal piano di ammortamento aggiornato da cui risultano le seguenti condizioni:
- Rata alla data del 17/11/2022: euro 1.093,16
- Ultima rata pagata il 17/11/2023 in base ai tassi di interesse in vigore: euro 1.542,58 (al 50% con la madre)
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. G M Presidente
Dott. P G P Consigliere relatore
Dott. C M Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in fase di rinvio da Cassazione iscritta al n. 920/2022RG vertente tra
(C. F. nato a Fano (PU) il 05.11.1962 e residente a Parte_1 C.F._1
Angeli di Rosora (AN) in Via Roma n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv. R R del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio ad Ancona,
Corso Stamira n. 49;
-parte ricorrente in riassunzione
e
(C.F.: ), nata ad Ancona il 01/11/1973 e residente in Controparte_1 C.F._2
Ancona alla Frazione Sappanico n. 170/F, rappresentata e difesa dall'avv. R L
( ) elettivamente domiciliata in Ancona alla P.zza della Repubblica n. 1 C.F._3
presso lo studio del predetto procuratore;
-parte resistente in riassunzione con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE , PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni per le parti private;
come in atti per il PM
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Rileva il Collegio che la causa, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva n. 432/2023 e lo svolgimento dell'istruttoria con acquisizione di documenti e Ctu contabile, perviene a decisione a chiusura dell' autonoma fase processuale originata da Cass n. 18878/2022 da aversi qui per nota e richiamata.
3.In applicazione dei principi enunciati da Cass. n. 18878/22 nonché del cd “principio della ragione più liquida” - che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14;
conf.
Cass. n. 5264/15, n° 1113/15) - saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni relative all'obbligo di mantenimento del figlio . Persona_1
4.Nel giudizio di rinvio è stata svolta una approfondita istruttoria sulla condizione patrimoniale degli ex-coniugi: è stata infatti acquisita consistente documentazione dalla Guardia di Finanza e su di essa si è svolta una Ctu i cui esiti, per quanto di interesse, di seguito si riportano:
INDICE CTU causa n R.G. 920/2022 I) Situazione reddituale delle parti pag. 6 a. Dichiarazioni fiscali prodotte in atti;
rapporto fra i redditi della Sig.ra e quelli del Sig. CP_1 Pt_1 b.Altre informazioni in merito alla capacità reddituale delle parti pag. 7 II) Situazione patrimoniale delle parti pag. 12 a. 1 Immobili e terreni della Sig.ra CP_1 a.2 Parametri utilizzati dal CTU per determinare il valore degli immobili della Sig.ra pag. 13 CP_1
b. 1 Immobili e terreni del Sig.
Pt_1
pag. 14 b.2 Parametri utilizzati dal CTU per determinare il valore degli immobili del Sig. pag. 15
Pt_1 b.3 Rapporto fra il rapporto immobiliare delle parti
pag. 17 b.4 Partecipazioni societarie del Sig.
Pt_1
pag. 17 III) Sintesi degli accertamenti bancari svolti dalla GdF nei confronti del Sig. – Nota prot. 0118700/2023 del 19/06/2023
Pt_1
pag. 23
PREMESSO
- che la sottoscritta Dott.ssa , con studio in Persona_2 Ascoli Piceno Via XX Settembre n.10, iscritta al n. 76 dell'ODCEC di Ascoli Piceno, è stata nominata CTU nella causa in epigrafe con ordinanza della Corte di Appello del 04/07/2023;
- che all'udienza del 26 Settembre 2023, tenuta nella forma della trattazione scritta, la Corte d'Appello – vista la dichiarazione depositata dal CTU con la quale la Consulente prestava giuramento – le dava incarico di rispondere al seguente quesito formulato con ordinanza del 04/07/2023: “ accerti e ricostruisca la Consulente la complessiva situazione economico-patrimoniale finanziaria delle parti in causa;
invita la Consulente ad elaborare anche un prospetto sintetico della complessiva posizione sia patrimoniale che reddituale delle parti rapportando la somma dei redditi e dei patrimoni accertati di una parte alla somma dei redditi e dei patrimoni accertati della controparte;
- che la Corte fissava il termine di 90 gg. dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione alle parti costituite (in persona dei rispettivi consulenti qualora nominati ovvero, in difetto di nomina di consulenti di parte, in persona dei rispettivi difensori);
quello di 30 gg. per l'invio delle osservazioni al CTU e, infine, quello di gg. 20 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni e di una sintetica valutazione sulle stesse da parte del CTU;
- che il CTU veniva autorizzato ad accedere a Pubblici Uffici e all'uso di mezzo proprio;
- che le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 09 ottobre 2023 in videoconferenza e sono proseguite in data 11 dicembre 2023 con le stesse modalità;
- che in data 05 gennaio 2024 la Consulente ha trasmesso alle parti via pec la sua relazione completa degli allegati e dei verbali di operazioni peritali;
- che la causa è stata rinviata all'udienza del 15 aprile 2024 CIO' PREMESSO La sottoscritta, dopo avere esaminato gli atti e i documenti di causa, ha elaborato la seguente RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA Nel presente elaborato peritale, la scrivente ha cercato di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale di ciascuna delle
parti, basandosi sulla documentazione contenuta nel fascicolo telematico (al quale è stato riunito il procedimento civile n RG 931/2022) e nel CD messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, nonché sulle informazioni e sui chiarimenti a lei forniti dai CC.TT.PP. dopo l'inizio operazioni peritali del 09 ottobre 2023. Nel corso di tale riunione la sottoscritta aveva richiesto i seguenti documenti:
- mod. Unico 2023 Sig.ra e Sig. CP_1 Pt_1
- ammontare degli eventuali dividendi percepiti dal Sig. dalle Pt_1 società , Organizzazione_1 Org_2 Org_3
- atti di acquisto relativi agli immobili intestati alle parti. L'Avv. A V dava riscontro a tale richiesta inviando gli atti notarili relativi all'acquisto dei n. 2 immobili di proprietà della Sig.ra ;
il Dott. C.T.P. del CP_1 Persona_3 Sig. , faceva pervenire al CTU il mod Unico , il verbale Pt_1 Per_4 di Assemblea della (società in cui il Dott. ha CP_2 Pt_1 prestato l'attività di revisore legale fino al 27/04/2023), i bilanci al 31/12/2022 della , della e della Organizzazione_1 Org_4
, l'atto di acquisto del 12/06/2001 relativo all'immobile Org_3 di proprietà del Sig. sito in Fraz. Sappanico, la Pt_1 corrispondenza con e alcune brevi considerazioni in CP_3 merito alla valutazione dell'abitazione sita in Ancona Fraz. Sappanico e all'andamento dell'attività delle sopracitate società (All. 1). Successivamente, il Dott. inviava le “osservazioni preliminari Per_3 antecedenti alla stesura della bozza di CTU” (All. 2) e la documentazione relativa al prestito contratto dal per Pt_1 l'acquisto delle azioni (All.3, 3a, 3b, 3c). Org_3 La Dott.ssa forniva al CTU l'unico della Persona_5 Per_4 Sig.ra (All. 4) e il piano di ammortamento del mutuo n. CP_1 016/403655 di euro 222.021,71 (All. 5). Nei paragrafi seguenti viene illustrato quanto è emerso dalle verifiche documentali. I) Situazione reddituale delle parti a. Dichiarazioni fiscali prodotte agli atti di causa - Rapporto fra i redditi della Sig.ra e quelli del Sig. CP_1
Pt_1 Dalle dichiarazioni fiscali in atti e quelle relative al 2022 prodotte dai Cc.tt.pp., è stato possibile ricavare i redditi lordi annui della Sig.ra e del Sig. e le imposte ad essi relative;
sul CP_1 Pt_1 prospetto sub All. 6 sono evidenziati:
- il reddito imponibile (rigo RN4), al netto del reddito dell'abitazione principale (quadro B) e degli oneri deducibili (quadro P);
- irpef, add.le regionale e comunale a debito;
- irap a debito
- reddito al netto delle imposte, sia annuale che mensile
- percentuale derivante dal rapporto fra il reddito della Sig.ra
e quello del Sig. (per l'anno 2021 il 21,11%: CP_1 Pt_1 rapporto fra il reddito netto della Sig.ra di euro 21.369 e CP_1 quello del Sig. , di euro 101.205). Pt_1 b. Altre informazioni in merito alla capacità reddituale delle parti La Sig.ra gode, insieme al figlio dell'intera CP_1 Per_1
abitazione sita in Fraz. Sappanico di proprietà del Sig. (a lei Pt_1 assegnata in quanto genitore collocatario del figlio non economicamente autosufficiente), con conseguente beneficio per il suo reddito che non è gravato dal pagamento di un canone di affitto. La Sig.ra sostiene mensilmente l'onere di una rata di mutuo CP_1 relativo all'acquisto dello studio medico sito in Ancona, via Villafranca n.4, di cui è comproprietaria al 50% insieme alla madre. Detto mutuo, inizialmente di euro 450.000 e poi rinegoziato in data 17/11/2022 per un valore di euro 222.500, è richiamato nella nota GdF prot. 0119261/2023 e documentato dai contratti sub All. 7 e All. 8 nonché dal piano di ammortamento aggiornato da cui risultano le seguenti condizioni:
- Rata alla data del 17/11/2022: euro 1.093,16
- Ultima rata pagata il 17/11/2023 in base ai tassi di interesse in vigore: euro 1.542,58 (al 50% con la madre)
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