Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1039/2023RG vertente tra
-Comune di Amandola, (Cod. Fisc. 80001030446 P. Iva 00426220448), con sede legale in
Amandola (FM), Piazza Risorgimento n. 17, in persona del Sindaco pro tempore, Ing. DO
EL, (Cod. Fisc. [...]), nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emiliano Carnevali del
Foro di Ascoli Piceno, (Cod. Fisc. [...]), e Nullo Palazzetti del Foro di Fermo
(Cod. Fisc. [...]comunicazioni posta elettronica certificata: avvemilianocarnevali@puntopec.it e nullo.palazzetti@ordineavvocatifermopec.it - fax 0736.730414
e 0734.628223) ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno (AP), Via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Carnevali;
-parte appellante
e
Laser S.r.l., con sede in Manfredonia (FG) alla Zona Industriale D3E (P.IVA n. 01954510713), in persona del legale rappresentante pro tempore, PE AS (C.F. [...]), in proprio ed in qualità di procuratrice della COMIC s.r.l., società avente sede in Napoli alla via
Gennaro Pasquariello n. 37 (c.f. 03251901215), e della R.E.M.I. s.r.l., società avente sede in Roma alla Largo Francesco Anzani n. 19 (c.f. 09837061002), rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Francesco Follieri (c.f. [...]) e dall'avv. Alberto Teta (c.f. [...]- comunicazioni a mezzo p.e.c. agli indirizzi teta.alberto@avvocatifoggia.legalmail.it e
avv.francescofollieri@pec.it o ai numeri di telefax 0881/778020 e 02/72551501) ed elettivamente domiciliata in Foggia al Corso V. Emanuele n. 8 presso lo studio dell'avv. Alberto Teta;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione
dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato la società Laser srl spiegava al Tribunale di essere
l'impresa capogruppo mandataria dell'A.T.I., costituita con le imprese COMIC s.r.l. e R.E.M.I. s.r.l., alla quale il Comune di Amandola a seguito dell'espletamento di gara aperta mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - aveva affidato con contratto del 02 dicembre 2019, l'appalto per la “realizzazione di strutture destinate ad ospitare attrezzatture ed impianti, nonché il reparto medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola". Aggiungeva che i lavori erano ultimati, come attestato dalla certificazione del 16 novembre 2020, e l'opera veniva presa in consegna dal Comune di Amandola in data 25 novembre 2020. Pertanto, in data 26 novembre 2020 il Comune di Amandola emetteva il “Certificato
di Pagamento n. 4 Ultimo dei Lavori" dando atto che, “ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 258.098,89, oltre iva al 10%", in conformità a quanto previsto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 23 del Contratto di Appalto. Tale somma, tuttavia, non veniva spontaneamente pagata dal Comune cosicché l'appaltatrice chiedeva ed otteneva, dall'intestato Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 34/2021 a seguito del quale, in data 26 gennaio 2021, il Comune pagava la sorte capitale ingiunta.
Aggiungeva l'attrice che successivamente, il Comune di Amandola, con nota prot. n. 1326 del 28 gennaio 2021, chiedeva alla Laser il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti e delle certificazioni di regolare esecuzione dei lavori. Sempre il Comune, in data 6 febbraio 2021, inviava alla Laser una nuova nota (prot. n. 1735) con la quale comunicava l'avvio del procedimento di annullamento del certificato di ultimazione dei lavori in considerazione dell'assenza delle
certificazioni di conformità degli impianti. Tale nota era contestata dalla Laser srl che precisava, con la missiva del 9 febbraio 2021, l'impossibilità di rilasciare le certificazioni di corretta esecuzione e
conformità degli impianti tecnologici istallati nella struttura e i relativi manuali d'uso e manutenzione in considerazione della mancata predisposizione, da parte della stazione appaltante, della documentazione necessaria, ex art. 7, co. 1, del D.M. n. 37 del 2008 ai fini del rilascio della
dichiarazione di conformità degli impianti. Affermava, in particolare, l'assenza dei progetti in variante, da predisporsi da parte del Comune di Amandola e, comunque, l'impossibilità di procedere al collaudo in considerazione della mancata approvazione della perizia di variante, della mancata emissione del conto finale e l'assenza di controdeduzioni alle riserve iscritte dalla Laser nel conto
finale.
Sotto altro profilo, rilevava la propria impossibilità di certificare la conformità degli impianti non avendo potuto verificare “la funzionalità dell'impianto", come prescritto dall'art. 7, co. 1, D.M. n.
37/2008 in quanto il Comune non aveva mai provveduto all'allaccio degli impianti alle reti.
In ogni caso, contestava la possibilità del Comune di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento in considerazione dell'assenza dei presupposti, formali e sostanziali richiesti dalla legge. Lamentava, in particolare, la violazione da parte del Comune di Amandola dell'art. 108, comma 3 e 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per mancato rispetto degli oneri procedimentali previsti dalle richiamate disposizioni.
Alla luce di quanto sopra, dunque, eccepiva l'assenza di qualunque "grave inadempimento" tale da legittimare la risoluzione - così come richiesto dall'art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 - da parte dell'appaltatrice impossibilitata a procedere al rilascio delle Certificazioni di Conformità degli
Impianti per fatto e colpa imputabile alla Stazione Appaltante.
In ogni caso, affermava l'assenza di qualunque motivazione in ordine alla sussistenza della gravità dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante “tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni" (art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016).
Concludeva, dunque, chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità e/o
l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto oggetto del presente giudizio, comunicata dal
Comune di Amandola alla Laser con la nota del 15 aprile 2021 (prot. n. 0005450), per insussistenza dei presupposti prescritti dalla legge;
dichiarare che tra il Comune di Amandola e la parte attrice intercorre il contratto di appalto oggetto del presente giudizio".
Si costituiva in giudizio il Comune di Amandola sottolineando l'assenza di qualunque inadempimento ascrivibile all'amministrazione comunale sia con riguardo al pagamento del corrispettivo sia con riguardo agli obblighi gravanti sulla stazione appaltante. Rilevava – in sede di comparsa di costituzione - come alcun progetto di variante era necessario nel caso di specie in considerazione del fatto che le modifiche al progetto originario degli impianti erano state proposte
dalla Laser, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di Appalto, ed i relativi elaborati erano stati trasmessi e firmati digitalmente dalla direzione dei Lavori. Affermava - sempre in sede di comparsa di costituzione che gli allacci ai pubblici servizi degli impianti potevano avvenire soltanto dopo l'emissione dei certificati di conformità da parte dell'appaltatrice e, sul piano procedurale, sottolineava l'assenza di qualunque violazione dell'art. 108, comma 3 e 7, del d. Lgs. 50/2016, posto che il RUP aveva ampiamente relazionato alla Stazione Appaltante in ordine ai lamentati inadempimenti, la procedura prevista dalla legge era stata rispettata, così come il contraddittorio con
l'appaltatrice. Eccepiva, infine, a supporto dell'inadempimento contestato all'appaltatrice, sia il ritardo nella consegna dell'opera rispetto ai tempi contrattualmente pattuiti sia l'esistenza di vizi e difetti dell'opera, vizi e difetti che avevano comportato ulteriori costi in capo al Comune. In ogni caso contestava la possibilità di accoglimento della domanda relativa alla ricostituzione del rapporto ormai risolto. Concludeva, dunque, chiedendo, “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare le spiegate domande di accertamento e declaratoria della illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio e la conseguente richiesta di ricostituzione del rapporto contrattuale venuto meno poiché palesemente infondate, inammissibili e destituite di pregio sia giuridico che fattuale;
IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la Laser s.r.l., a seguito della condotta inadempiente dalla medesima tenuta, ha cagionato al Comune di Amandola, in persona del Sindaco pro tempore un danno di natura patrimoniale quantificabile nella somma di Euro
56.631,19 (cinquantaseimilaseicentotrentuno/19) o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre le ulteriori spese tuttora in corso di determinazioni, necessarie per gli interventi di adeguamento funzionale/riparazione che ci si riserva di allegare nel prosieguo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del
Comune di Amandola, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di Euro
(cinquantaseimilaseicentotrentuno/19) o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre le