Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 3750

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 3750
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3750
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

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Sent. n.
Ruolo Generale n. 5583/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5583/2019 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo - pagamento
indennità Giudice di Pace”, riservata in decisione all'esito della trattazione
scritta fissata per l'udienza collegiale del 17.7.2024, e vertente
TRA
D'IA IO, nato a [...] il [...], residente in Cerreto
Sannita (BN), Corso d'Andrea n. 38, c.f. [...],
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv.
Antonio D'AL, c.f. [...], e dall'Avv. Aldo Baldi, c.f.
[...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in via Emilio de' Cavalieri, 11 in Roma. Si indicano ai fini delle


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comunicazioni e notificazioni per: il Prof. Avv. Antonio D'AL l'indirizzo
PEC: antonio.daloia@pec.it ed il numero di fax 0684085170 e l'Avv. Aldo
Baldi, l'indirizzo pec: avvaldobaldi@pec.giuffre.it ed il numero di fax
08231504125.
APPELLANTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
suo legale rappresentante, c.f. 80184430587, rappresentato e difeso in primo
grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nonché dom.to ex
lege presso la stessa in Napoli, Via Armando Diaz n. 11 - 80134, con indirizzo
PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, risultante dal registro contenente gli
indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche ai
sensi dell'art 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, e
napoli@mailcert.avvocaturastato.it, risultante dall'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.
APPELLATO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante D'AL LV, come da conclusioni dell'atto di
appello e, pertanto, in riforma della sentenza n. 5869/2019 del Tribunale di
Napoli, così provvedere:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione
delle indennità allo stesso spettanti nel limite massimo fissato dalla legge
anche come reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Agata de' Goti a
partire dal 2008 e per gli anni successivi;

2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordine di recupero,
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eventualmente sollevando davanti alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzione dell'art. 11, comma 4-ter, della L. n. 374/1991, così
come applicato dal Ministero e interpretato in prima istanza, per contrasto
con gli artt. 3, 35 e 36, 111 e 117, co.1 della Costituzione, in relazione ai
profili e agli argomenti segnalati;

3) condannare l'Amministrazione a restituire l'importo di € 74.434,49
già recuperato in maniera illegittima nell'anno 2011 mediante integrale
compensazione delle somme che avrebbero dovuto essere erogate al
ricorrente;

4) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle modalità
con le quali l'Amministrazione ha proceduto al recupero delle suddette
somme;

5) condannare l'Amministrazione, conseguentemente, a restituire le
somme recuperate nella misura superiore a 1/5 delle indennità a
corrispondersi al ricorrente dal 01.01.2011 e disporre la restituzione da parte
dell'Amministrazione delle somme, anche con condanna
dell'Amministrazione procedente al risarcimento dei danni subiti, con riserva
di quantificazione anche in via equitativa;

6) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24.11.2014, a
seguito di pronuncia di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, D'AL LV esponeva di
esercitare le funzioni di Giudice di Pace dal 6.5.2003, essendo stato immesso
in data 26.7.2006 nel possesso dell'Ufficio del Giudice di Pace di Airola (BN),
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dopo il trasferimento dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti
(BN).
Lo stesso aggiungeva che, sin dal precedente incarico, con
provvedimento prot. P. 16050/2005 del 21.7.2005 adottato dal Presidente del
Tribunale di Benevento e più volte prorogato, era stata disposta la propria
applicazione in reggenza anche presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Airola
(ufficio contiguo), a causa dell'abnorme carico di lavoro sofferto da
quest'ultimo Ufficio e della molteplicità di ricusazioni dell'unico Giudice
titolare, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria denominata “Pellegrinaggi”;

trasferitosi presso l'Ufficio di Airola, dal 16.05.2007 e ancora all'attualità -
senza soluzione di continuità - esso istante aveva svolto anche l'incarico di
reggenza presso l'Ufficio di Sant'Agata de' Goti.
Il funzionario responsabile del centro di spesa dell'Ufficio del Giudice
di Pace di Airola, incaricato di gestire la propria partita stipendiale, ricevuta
richiesta di liquidazione delle indennità spettanti per le attività svolte
relativamente ad entrambi gli Uffici giudiziari e svolte le dovute verifiche,
aveva comunicato ai fini del pagamento attraverso il servizio web
GiudiciNet” le competenze economiche spettanti al Dott. D'AL, indicando
il riferimento ad entrambi gli Uffici giudiziari.
Successivamente, in data 28.1.2011 perveniva all'appellante la nota
del 22.01.2011 del Ministero della Giustizia con cui - a seguito dell'ispezione
eseguita dall'Ispettorato Generale presso gli Uffici giudiziari del circondario
del Tribunale di Benevento - veniva comunicato che, entro tre mesi, l'Ufficio
avrebbe provveduto a recuperare le somme corrisposte e non dovute a titolo
di indennità, relative agli anni 2008 e 2009, per una somma pari a € 74.434,49.
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Secondo il Ministero, infatti, tali somme sarebbero state percepite dal
D'AL indebitamente, in considerazione di quanto disposto dall'art. 11, co.4-
ter L. n. 374/1991
(comma aggiunto dalla legge finanziaria per il 2005), che
prevedeva un tetto di € 72.000,00 lordi annui per la liquidabilità delle
spettanze relative all'attività svolta, tetto da riferirsi - secondo il Ministero -
al Giudice di Pace indipendentemente dal numero dei ruoli assegnati”.
In altre parole, il Ministero riteneva erroneamente erogate le somme
sopra indicate, in quanto parametrate sull'attività svolta in entrambi gli Uffici
giudiziari, sia in titolarità sia in reggenza, quando invece il calcolo delle stesse
avrebbe dovuto far riferimento al Giudice (uno) e non agli Uffici (due), in
modo da rispettare il tetto di cui al comma 4-ter dell'art. 11 L. n. 374/1991.
Successivamente, il funzionario incaricato comunicava con nota del
5.2.2011, prot. 24/11, di non poter corrispondere nulla di quanto richiesto al
D'AL, giacché obbligato a procedere al recupero delle somme, sollecitato
inoltre dalla disposizione del Presidente del Tribunale di Benevento prot. n.
408/11U del giorno 11.02.2011.
Ciò posto, D'AL LV aveva convenuto in giudizio il Ministero
della Giustizia presso il Tribunale di Roma, adito in funzione di Giudice del
lavoro;
a seguito di rimessione da parte del Giudice designato della causa al
Presidente del Tribunale, e di assegnazione della stessa ad una Sezione civile
ordinaria, era stata rilevava d'ufficio l'incompetenza per territorio ex art. 25
c.p.c.
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