Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 263 di RACL dell'anno 2022, proposta da
NO NT TI, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Orrù, con domicilio eletto in Cagliari, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLANTE
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio Ugo Fadda, in data 5.04.2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775, dall'avvocato Roberto Di Tucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Cagliari
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n°766/2022, pubblicata il
06/10/2022, e previo rinnovo delle operazioni peritali, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare che NO NT TI è affetto da “Malattia professionale del settore industria”, ed in particolare da tendinopatia calcifica del sovraspinato e sottoscapolare bilaterale e da Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale;
2. Condannare lo stesso I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del 12% o in quella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa;
3. Dichiarare per l'effetto l'Istituto convenuto, previa valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'energia psicofisica subita dal ricorrente, tenuto al conglobamento della rendita già riconosciuta al ricorrente (pari al 16%) nella misura complessiva del
28% o in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
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4. Vinte le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Per l'Inail appellato: Voglia la Corte “Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2020, NO NT TI ha convenuto in giudizio l'Inail per domandare che venisse accertata la natura professionale della “tendinopatia calcifica del sovraspinato e sottoscapolare bilaterale” e della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” per le quali aveva presentato due distinte domande amministrative all'Inail in data 1.03.2019 e che l'istituto venisse condannato al pagamento in suo favore dell'indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'energia psicofisica subita, da conglobarsi con la rendita già in godimento (pari al 16%) per discopatie lombari di natura professionale, nella misura complessiva del 28% o in quella maggiore o minore che fosse risultata in causa.
A fondamento delle proprie pretese TI ha allegato di avere lavorato per circa venticinque anni alle dipendenze di C.T.M., ricoprendo, dal 1993 al 1999, la mansione di addetto alla manutenzione, caratterizzata da lavorazioni di vario genere (quali caricare camion di gomme di autobus da rottamare dal peso di più di 30
Kg. l'una, fare uso di martello pneumatico per il posizionamento di paline di fermata o procedere allo spostamento di fusti di olio motore e liquido di raffreddamento il cui peso poteva raggiungere i 100 Kg).
Dal 1999, fino al suo pensionamento nel mese di giugno 2019, aveva invece operato come conducente di autobus di linea, con mezzi privi di servosterzo e idroguida e comunque di sospensioni adeguate allo stato delle strade percorse, (filobus F140 e SOCIMI, entrambi con aste di alimentazione collegate alla linea aerea, il cui posizionamento in caso di distacco avveniva manualmente), solo negli ultimi anni sostituiti con autobus
Iveco 470/480, Breda e Mercedes, perciò quotidianamente esposto a vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio per tutta la durata della giornata lavorativa, presente come fattore di rischio in tutte quelle attività che comportano la guida e l'uso di macchine semoventi, industriali o di trasporto e si duplica, quanto ad intensità, per la guida di autobus di linea, come nel suo caso in cui per tanti anni aveva osservato turni di circa sei ore e mezza per sei giorni a settimana, con circa quattro ore al giorno di guida continuative.
Ed infatti l'Inail gli aveva riconosciuto un danno biologico del 16% per discopatie lombari causate proprio da tale cronica e prolungata esposizione a vibrazioni meccaniche, riferibile alle voci tabellate nella lista II, ovvero
“malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.
Ritenendo pertanto, sulla base di tali premesse, che il quadro patologico denunciato fosse da porre in relazione causale con l'esposizione professionale e fosse tale da determinare un ulteriore danno biologico permanente nella misura quantomeno del 12%, in aggiunta a quello già riconosciuto, si era trovato costretto ad agire in giudizio per superare l'immotivato diniego dell'Istituto, che aveva rigettato le due domande da lui proposte.
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L'INAIL si è costituito in giudizio per contestare la pretesa del ricorrente e nello specifico dedurre che non era stata dimostrata nel caso di TI alcuna esposizione al rischio, già esclusa anche giudizialmente riguardo pagina 2 di 8
all'epicondilite, come documentato in atti, a conferma della natura comune della sintomatologia sul piano clinico, richiamando a supporto la relazione medica in data 17/02/2021, nella quale si era espresso parere di difendibilità rilevando che la tendinopatia della cuffia dei rotatori di origine professionale riconosceva come presupposto eziologico l'esposizione a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo lavorativo.
Si trattava di patologia di frequente riscontro nella popolazione generale, che riconosce fattori eziologici prevalentemente endogeni legati ad una predisposizione di natura genetica, oltre che al fisiologico invecchiamento delle articolazioni per loro natura sottoposte a maggior usura anche extraprofessionale, tanto più in assenza di dati concreti attestanti il rischio, non dedotti dal ricorrente.
Avuto invece riguardo alla sindrome del tunnel carpale denunciata non era provata l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio, a fronte di una patologia anch'essa di frequente riscontro nella popolazione generale e della variabilità delle mansioni svolte da TI, tale da escludere un rischio sufficiente al determinismo della patologia denunciata, da considerarsi dunque patologia comune.
La domanda formulata da TI era, quindi, infondata.
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Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda con sentenza n. 766 del 06.10.2022, con la quale ha altresì disposto anche sulle spese del giudizio, ponendole a carico di TI, in assenza della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
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