Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2024, n. 348

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2024, n. 348
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 348
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa ARluisa Crucitti Consigliere rel. dott. Natalino Sapone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2018 R.G., promossa
DA
TI AR, nata a [...] il [...] e ivi residente (c.f. STT
MRA 35A68 H224W), TI SQ, nato ad [...] il [...] e ivi residente (c.f. [...]), TI RI AR, nato ad [...] il [...]
e ivi residente (c.f. [...]), UT ON, nato a [...] il
21 aprile 1940 e ivi residente (c.f. [...]), UT PP, nata a
Reggio Calabria il 29 luglio 1942 e ivi residente (c.f. [...]), la prima anche in proprio e tutti quali eredi di TI AR, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Damiano Chiesa, n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Fabio Zagami (c.f. ZGM
FBA 74E11 H224C - pec fabio.zagami@avvocatirc.legalmail.it), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 22.01.2021 appellanti CONTRO
BANCA MEDIOLANUM SPA con sede in Basiglio (MI), Via Francesco Sforza n. 15
(CF e P. IVA n. 10698820155), in persona del procuratore dott. Luca Silva (giusta procura speciale per atto del dott. Arrigo Roveda Notaio in Milano del 23/09/2010 rep. 43875 racc. 14137), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mungari (CF [...]) del Foro di Roma, fax 068845292, pec matteomungari@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 62, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chirico, giusta procura alle liti rilasciato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione con appello incidentale appellata – appellante incidentale condizionata
E
EO PE
appellato contumace

avente ad oggetto: responsabilità per il fatto illecito del promotore finanziario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza fissata per la data del 08.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, l'Avv. Matteo Mungari, nell'interesse di ME S.p.A, nel “ riportarsi a tutto quanto


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eccepito, dedotto, rilevato e richiesto con la comparsa di risposta con appello incidentale condizionato ritualmente depositata e notificata all'appellato contumace, a quanto verbalizzato alle trascorse udienze e alle note di trattazione scritta precedentemente depositate – ribadisce la propria impugnazione e contestazione – con richiesta di stralcio – della produzione documentale espletata dal nuovo difensore della parte appellante in data 18.10.2021, in quanto tardiva e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (nè valendo a giustificare la tardività della detta produzione [a maggior ragione per il doc. n. 2], i motivi addotti da controparte con la nota di deposito), comunque ininfluente ai fini del decidere, giacché inidonea a colmare la mancanza di prova del fatto costitutivo. Riservata ad ogni buon conto alla comparsa conclusionale ogni più ampia dissertazione e confutazione al riguardo, l'esponente così precisa le proprie
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria: - in via principale, respingere il gravame proposto dai signori AR
TI, SQ TI, RI AR TI, ON UT e PP UT, tutti quali eredi di AR TI, la prima anche in proprio, giacché infondato in fatto e in diritto e non provato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c. del diritto del diritto azionato dagli attori, in relazione agli illeciti commessi oltre 5 anni prima rispetto al primo atto di esercizio del diritto medesimo;

- sempre in via subordinata, in via di riproposizione delle eccezioni domande e conclusioni ex art. 346 c.p.c. e se del caso sempre in via di appello incidentale condizionato, accogliere le conclusioni rassegnate da CA ME SpA nel corso del giudizio di primo grado e dunque le seguenti conclusioni: “in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto azionato dagli attori, in relazione agli illeciti commessi oltre 5 anni prima rispetto al primo atto di esercizio del diritto medesimo;
in via principale, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata;

- in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda: - accertare il danno effettivamente patito dagli attori per effetto dei fatti dedotti in citazione, detratti gli importi di cui abbiano beneficiato per effetto dell'anomala attività di movimentazione posta in essere dal ME;
- accertare e dichiarare il concorso colposo dei signori AR TI e AR TI nella produzione del danno, da determinarsi in misura almeno pari all'80%, con conseguente proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento da porre a carico di CA ME SpA;

- accertare e dichiarare il diritto di CA ME SpA ad essere manlevata e tenuta indenne dal signor EP ME e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere alla medesima CA ME SpA tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare alla sig.ra AR TI e/o agli eredi del sig. AR TI in forza dell'emananda sentenza”. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 09.02.2012 TI AR e TI AR convenivano in giudizio la CA ME Spa per sentirla condannare al pagamento, in loro favore, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 160.000,00 in favore di TI AR ed € 90.000,00 in favore di TI AR. Esponevano che: 1) nel 1987 TI AR aveva subito un esproprio di terreno da parte del Comune di Reggio Calabria ottenendo, a titolo di indennizzo, la somma di € 657.449,63, di cui € 361.519,82 versati sul libretto di deposito n. 435/12/3185 accesso
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presso la filiale della CA San Paolo, sita in Via Miraglia, che poi nell'anno 1999 era stato posto a carico della filiale di Reggio Calabria, sita in Via Zerbi n. 21/25;
2) i dipendenti della banca gli avevano fatto estinguere il libretto di deposito e il deposito amministrativo per aprire il conto corrente n. 435/10/6179, da dove sarebbero dovute passare le future operazioni sia di risparmio che di investimento su titoli;
3) stante la difficoltà di comprendere le operazioni economiche che venivano realizzate con i propri risparmi, i germani avevano deciso di affidarsi a EP ME, promotore finanziario della CA ME s.p.a., il quale aveva fatto investire tutti gli averi del sig. AR TI in prodotti finanziari della
ME, facendogli concludere, a detta del ME, un investimento dal valore complessivo di € 346.000,00;
4) detto investimento era stato effettuato anche con parte dei risparmi della sig.ra TI AR, titolare di un libretto di deposito presso la CA San
Paolo per un importo complessivo di £ 146.419,900;
5) su consiglio del ME, il quale aveva riferito loro dell'esistenza di comportamenti illeciti da parte della CA San Paolo, si erano recati presso lo studio dell'avv. Blasimme, ove avevano firmato dei documenti necessari per intentare una causa contro la CA San Paolo, la cui instaurazione successivamente si scoprì non essere mai avvenuta, a differenza di quanto era stato riferito dal ME, il quale aveva dichiarato che la causa era stata vinta;
6) il ME li aveva più volte rassicurati dicendo loro che gli investimenti erano molto remunerativi e si erano fidati di lui, in quanto egli aveva sempre consegnato loro documentazione intestata CA
ME e quindi sembrava che tutte le operazioni venissero fatte alla luce del sole;
7) tale rapporto fiduciario era proseguito senza problemi fino al marzo del 2008, allorquando il sig. AR TI era stato sollecitato dal ME ad impiegare la somma di € 100.000,00 in un investimento che gli avrebbe consentito di realizzare in breve tempo una plusvalenza di € 10.000,00;
8) la somma richiesta era stata consegnata al ME mediante n. 3 assegni bancari (rispettivamente di € 50.000,00, di €20.000,00 e di € 30.000,00) e, successivamente, era stata apparentemente restituita la somma di € 110.000,00 tramite bonifici bancari;
9) questa operazione aveva lasciato molto perplesso il TI, dal momento che il promotore aveva chiesto di non dire a nessuno, neanche alla CA
ME, di quanto lo avesse favorito;
10) nel 2009 i TI avevano richiesto al
ME una rendicontazione chiara e precisa delle operazioni compiute per loro conto, al fine di avere contezza di quanto effettivamente investito in ME e non convinti della rendicontazione tutta su carta intestata alla ME degli investimenti ancora da riscattare, in quanto non si riusciva a comprendere quanto avevano incassato nel corso degli otto anni di gestione della ME quali riscatti parziali né combaciavano le somme ancora da riscattare, avevano chiesto al ME la documentazione relativa ai contratti di investimento sottoscritti, ma il ME non aveva fornito la documentazione richiesta e con mail del 19.5.2009 aveva inviato nuovi conteggi, che differivano sensibilmente dai precedenti, seppur sempre riferiti a prodotti finanziari della CA
ME;
11) Successivamente i TI avevano chiesto alla CA San Paolo gli estratti relativi ai propri conti correnti, in modo da comprendere a quanto ammontasse con esattezza l'investimento iniziale in ME;
12) dall'esame della documentazione ottenuta dalla CA San Paolo, AR TI aveva appreso che le somme accreditate a titolo di rimborso per l'investimento di € 100.000,00 in realtà provenivano da soggetti sconosciuti e per una causale (acquisto vigneto) a lui incomprensibile e in ogni caso gli erano stati restituiti solo € 60.000,00 e non € 110.000,00, a differenza di quanto dichiarato dal ME;
13) in data 4.5.2009 avevano richiesto al ME il riscatto totale dei loro investimenti in ME e a tal fine il ME aveva fatto un nuovo rendiconto, dal quale emergeva che il TI AR doveva ricevere la somma di €
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