Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1345

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1345
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1345
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

N. 571 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 571 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'Avv. Bardini Cinzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova, via Ist. Tec. D'Agraria, n. 31
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Fois Fulvia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Chioggia (VE),
Piazza Italia-Viale Verona n. 5
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA


Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza n. 714/2024 del 05/03/2024 del
Tribunale di Venezia
Conclusioni di parte attrice: “ Si insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni, in particolare per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata in via preliminare, mentre nel merito per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e di contribuzione al mantenimento
a carico del marito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno a favore del coniuge, la maggiorazione dell'assegno di contributo al mantenimento ordinario a favore della figlia minore.
Il tutto con la condanna alle spese relativamente a tutti i gradi di giudizio.
In via istruttoria, nell'ipotesi di autorizzazione a favore di controparte del deposito su supporto USB di video delle telecamere di sorveglianza, a cui ci si oppone da un lato perché in violazione del diritto alla privacy e dall'altro perché ben potrebbero essere state eseguite manipolazioni sulle immagini, in particolare sulla continuità temporale delle stesse, si chiede che tale produzione sia allora integrale, che venga ammessa la prova per testi come formulata nei propri scritti difensivi depositati in data
24/05/2024 e che venga altresì concesso termine ai sensi dell'art. 473-bis.34 co. 2 c.p.c. per il deposito di note difensive dopo aver preso visione del contenuto della chiavetta USB.
Si da atto che ad oggi il Tribunale di Venezia non ha ancora restituito il fascicolo di parte del procedimento di primo grado n. 11795/2019 R.G. come da allegato scambio di mail con la cancelleria competente (doc. n. 09) necessario per l'ascolto di note audio già ammesse in primo grado su supporto fisico (chiavetta USB)”
Conclusioni di parte convenuta: “Il sottoscritto difensore della parte convenuta si riporta a tutte le eccezioni, produzioni e conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto di tutte le istanze, eccezioni e difese proposte sinora da parte attrice.
Ci si oppone alla richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado, poiché non risultano integrati i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. per tutte le ragioni già esposte all'interno della propria comparsa di costituzione e risposta in appello, da ritenersi ivi riportate integralmente.
Alla luce di quanto premesso, si insiste acché venga rigettata, in quanto totalmente infondata e non sussistendone i presupposti ex art. 283 c.p.c., l'avversaria domanda di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 714/2024, pubblicata il 5.3.2024, repert. n. 1780/2024 del 5.3.2024, datata 2.11.2023, resa all'interno del fascicolo r.g. n. 11795/2023, emessa dal Tribunale di Venezia dal Collegio composto dai Giudici , e (relatore) e, per l'effetto, Pt_2 Parte_3 Pt_4 confermarne l'esecutorietà già concessa.
In via principale, si chiede che venga rigettato, in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte in atti, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 714/2024, pubblicata il 5.3.2024, repert. n. 1780/2024 del 5.3.2024, datata
2.11.2023, resa all'interno del fascicolo r.g. n. 11795/2023, emessa dal Tribunale di Venezia dal
Collegio composto dai Giudici , e (relatore) e, per l'effetto, confermarne Pt_2 Parte_3 Pt_4
integralmente il suo contenuto.
In ogni caso, condannare la sig.ra alle spese e competenze professionali difensive del Parte_1
presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cpa.
Si insiste per l'autorizzazione al deposito di chiavetta USB contenente i file video di cui al doc. n. 4 di questa difesa. Gli stessi non comportano alcuna violazione della privacy (non si vedono gli interni dell'abitazione, ma solo se vi sono luci accese o le tapparelle alzate o abbassate) e comunque verrebbero ovviamente depositati in via integrale”
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visto, nulla si oppone”.
FATTO

1.Il processo di primo grado.

1.1.Con la sentenza sopra indicata - resa nei due giudizi riuniti nn. 11795/2019 e 13130 2020 r.g.- , il
Tribunale di Venezia ha dichiarato la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
(congiuntisi in matrimonio nel 2011, unione dalla quale è nata la figlia il 6.2.2020),
[...] Per_1
con addebito a carico del marito per violazione del dovere di fedeltà, rigettava la domanda di assegno di mantenimento formulata ex art. 156 c.c. dall'appellante, revocava l'assegnazione della casa coniugale (sita in Chioggia, viale Po, di proprietà della madre del e della di lui zia) concessa CP_1
in via provvisoria in favore della sig.ra regolamentava il regime di affido e Parte_1
collocazione della minore e poneva a carico del un contributo a titolo di mantenimento CP_1 ordinario della figlia per €250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarava Per_1
inammissibili le domande afferenti il regime di affido dei cani di affezione della coppia, compensando integralmente le spese di lite.

1.2.Il Presidente f.f., con ordinanza del 03/07/2020, aveva assegnato la casa coniugale nonché gli arredi ivi contenuti a , affidato in via condivisa la figlia ad entrambi i Parte_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e regolamentando il diritto di visita paterno nei seguenti termini: lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 9 alle ore 11 e 30 compatibilmente con gli orari fisiologici della minore e di quelli lavorativi delle parti, nonché un
pomeriggio alla settimana indicativamente il martedì o il giovedì, dalle ore 15 alle ore 17 e 30, con
l'ausilio comunque assicurato dalla presenza dei nonni paterni.

1.3. Inoltre era stato disposto che fosse tenuto a versare in favore di CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, oltre €250,00
[...]
per quello della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.09.2020.
Nel corso del giudizio veniva altresì dato incarico al Consultorio Familiare per un'attività di monitoraggio e supporto alla relazione padre figlia.

2. I motivi di appello.

2.1. Con il primo motivo di appello viene dedotta l'errata revoca dell'assegnazione della casa coniugale in violazione degli artt. 337 sexies, 2967 e 2729 c.c., avendo sempre vissuto nella Per_2
casa coniugale.

2.2. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato l'esito della prova orale espletata e documentale offerta poiché la sig.ra avrebbe continuato a vivere stabilmente presso la Parte_1
casa coniugale assieme alla figlia e, dopo la sua nascita, anche a nata l'[...] da Per_3 Per_4
una relazione con il sig. non avendo mai vissuto presso l'abitazione di Persona_5 quest'ultimo, ma solo, sporadicamente, qualche notte.

2.3. Deduce l'appellante che sarebbe stato, invece, onere di controparte provare il contrario, ovvero che la aveva cessato di abitare stabilmente nella casa coniugale, ma ciò non sarebbe Parte_1
avvenuto, non essendo utilizzabile il contenuto della relazione investigativa del maggio 2020, poiché contestato, non essendo mai stato dimostrato l'avvio di una relazione stabile e con una progettualità similare al matrimonio con altra persona.
Di qui il travisamento delle prove orali da parte del Tribunale, non essendo la nascita di un figlio dimostrazione dell'avvio di un progetto di vita.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale, intesa quale habitat domestico della minore, avrebbe recato pregiudizio a quest'ultima (cfr. Cass., nn. 5738/2023;
33610/2021).

2.4. Quale secondo motivo di appello deduce la violazione degli artt. 2967 c.c. e 2729 c.c. nel ritenere il giudice di primo grado l'avvio di una stabile convivenza e relazione.
Il travisamento dell'intero contenuto probatorio del processo avrebbe portato il Tribunale ad affermare che non possa “dubitarsi del fatto che la nuova relazione instaurata dalla , in Parte_1 quanto sfociata nella nascita di una figlia, integri un comune progetto di vita tra i soggetti coinvolti”: tale affermazione è squisitamente basata su “una presunzione e su meri luoghi comuni”.


2.5. Quale terzo motivo di appello, proposto in via subordinata nell'ipotesi di conferma della statuizione relativa alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, chiede l'aumento ad €350,00 dell'assegno dovuto per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 70% delle spese straordinarie, essendo l'assegnazione della casa familiare, per costante giurisprudenza, da considerare un'utilità suscettibile di apprezzamento economico valutabile “anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto” (cfr. Cass. Civ. n. 27599/2022).

2.6. Quale quarto motivo di appello chiede, “una volta accolte le impugnazioni avanzate ed accolte le proprie conclusioni”, la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c, anche con
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