Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 830
CA Milano
Sentenza
23 gennaio 2025
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23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G.L 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1216/2023 rgl avverso la sentenza n. 3638 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (Palmisani) deciso il primo ottobre 2024 e promosso da:
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Bruno (c.f. ) C.F._1
elettivamente domiciliato in Taviano, Piazza L. Radice n. 4 presso e nello studio del difensore il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0833/914527 o indirizzo di posta elettronica certificata bruno. it così indicati ai sensi Email_1 Email_2
e per gli effetti di cui all'articolo 2 del d.P.R. 11/2/2005 n. 68 – Appellante;
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
Avvocati Elvira Giannella (c.f. ) e Rinaldo Martino (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliato in TE NE (Milano), Via C.F._4
G. Di Vittorio n. 22, presso lo studio dei difensori al cui indirizzo PEC pagina 1 di 14
dovranno pervenire notificazioni e Email_3
comunicazioni relative a questo giudizio – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da Controparte_1
ricorso in appello datato 24 novembre 2023:"Chiede all'On.le Corte d'Appello di
Milano - Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa nel contraddittorio con il sig. appellato, in totale riforma della sentenza n. Controparte_2
3638/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro, accogliere le seguenti conclusioni:1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora;2) in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, conseguentemente, previa declaratoria di inesistenza e/o di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarare nulla la sentenza impugnata e, occorrendo, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, rimettere le parti innanzi al primo giudice per il prosieguo del giudizio;3) nel merito, occorrendo, annullare la sentenza impugnata per inesistenza della pretesa creditoria;
4) condannare l'appellato, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: occorrendo chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. CP_2
sulle posizioni di fatto capitolate dai numeri da 1) a 9) della premessa di fatto
[...]
del presente atto precedute da “Se Vero che” ed epurate da valutazioni e giudizi;
all'esito chiede ammettersi prova testimoniale sulle medesime posizioni indicando a testi i sigg.ri da Milano;
dott. da Milano, con Testimone_1 Testimone_2
riserva di integrazione”;
Per la parte appellata come da Comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
datata 31 gennaio 2024:” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per i motivi retro esposti, in via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
in via principale e pagina 2 di 14 nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, infondato e temerario l'appello avversario e conseguentemente rigettarlo, confermando integralmente la sentenza n.
3638/2023 del Tribunale di Milano. In via istruttoria, dichiarare inammissibili e pertanto respingere le prove per interpello e per testi dedotte dalla società appellante.
In ogni caso, condannare la alla Controparte_1
rifusione delle spese relative a questo secondo grado di giudizio ed al correlativo sub- procedimento ex art. 283 cpc, con aggiuntiva applicazione dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc
a carico della stessa per lite temeraria ed abuso del processo”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3638 del 31 ottobre 2023, preliminarmente dichiarandone la contumacia, ha condannato parte resistente Controparte_1
a pagare a parte ricorrente – già
[...] Controparte_2 CP_3
dipendente della resistente dal primo febbraio 1995 al 30 giugno 2018 - la somma netta di € 12.858,56 a titolo di TFR residuo, di € 704,17 netti a titolo di danno pensionistico nonché di € 10.643,26 lordi per i titoli stipendiali di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in favore di parte ricorrente in complessivi € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
In motivazione il primo giudice ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia di parte resistente in quanto, benché ritualmente Controparte_1
citata, non è comparsa e, nel merito, ha accolto le domande formulate da CP_2
[...]
In particolare il primo giudice ha ritenuto fondate le domande del ricorrente atteso che, a causa della propria contumacia, la società resistente non ha assolto al proprio onere di provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento dedotte in atti ritenendo, comunque, fondate le domande svolte dal ricorrente alla luce sia del cedolino pagina 3 di 14
versato in atti e sia della lettera del precedente difensore della società resistente, da qualificarsi come riconoscimento di debito.
Condividendo i conteggi versati in atti dal ricorrente - in quanto effettuati sulla base delle buste paga allegate e delle previsioni del CCNL applicato – il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato la al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle somme come sopra indicate.
Avverso detta decisione ha interposto appello Controparte_1
articolando due motivi.
[...]
Contestando i conteggi elaborati dall'appellato - all'uopo producendo varia documentazione avente ad oggetto dedotti pagamenti effettuati a favore dell'appellato tra cui, quale documento “9”, una dichiarazione, indicata come sottoscritta da CP_2
nel giugno 2017, di riconoscimento di avvenuto pagamento della somma di €
[...]
6.500,00 a titolo di TFR e deducendo di non avere mai avuto conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio – con il primo motivo, intestato:” In via pregiudiziale e/o preliminare: inesistenza della sentenza per mancata notifica dell'atto di introduttivo del giudizio”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo, dichiarando la contumacia della società resistente.
Con il motivo in esame l'appellante ha dedotto l'inesistenza o, comunque, la nullità della sentenza impugnata atteso che il primo giudice ha pronunciato la sentenza non solo senza verificare la regolare costituzione delle parti - atteso che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ad un domicilio digitale telematico creato d'ufficio all'insaputa dell'appellante e, quindi, al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla legge – ma anche perché il primo giudice ha dichiarato la contumacia della Società solo attraverso l'esame dei files prodotti in formato “pdf” dal ricorrente.
Con il secondo motivo di appello – intestato:” Nel merito. Nullità della sentenza impugnata. Inesistenza della pretesa creditoria” – l'appellante ha censurato la sentenza pagina 4 di 14
impugnata nella parte in cui, richiamando la disciplina dell'onere probatorio, il cedolino paga e la lettera del precedente difensore, ha ritenuto fondate le pretese azionate dal ricorrente Controparte_2
Con il motivo in esame l'appellante ha censurato la rilevanza attribuita dal primo giudice sia alla dichiarata contumacia - atteso che la società non ha mai avuto conoscenza dell'instaurazione del giudizio di primo grado – sia al cedolino paga e alla lettera del precedente difensore atteso che, il cedolino, è un fac simile, sbarrato, tratteggiato a penna e neppure aggiornato, mentre la lettera del precedente difensore deve ritenersi una semplice comunicazione del difensore, neppure sottoscritta dalla parte, a cui non può essere attribuita alcuna valenza confessoria.
Da ultimo - deducendo che da un semplice calcolo matematico, effettuato sulla base della documentazione prodotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1216/2023 rgl avverso la sentenza n. 3638 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (Palmisani) deciso il primo ottobre 2024 e promosso da:
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Bruno (c.f. ) C.F._1
elettivamente domiciliato in Taviano, Piazza L. Radice n. 4 presso e nello studio del difensore il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0833/914527 o indirizzo di posta elettronica certificata bruno. it così indicati ai sensi Email_1 Email_2
e per gli effetti di cui all'articolo 2 del d.P.R. 11/2/2005 n. 68 – Appellante;
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
Avvocati Elvira Giannella (c.f. ) e Rinaldo Martino (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliato in TE NE (Milano), Via C.F._4
G. Di Vittorio n. 22, presso lo studio dei difensori al cui indirizzo PEC pagina 1 di 14
dovranno pervenire notificazioni e Email_3
comunicazioni relative a questo giudizio – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da Controparte_1
ricorso in appello datato 24 novembre 2023:"Chiede all'On.le Corte d'Appello di
Milano - Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa nel contraddittorio con il sig. appellato, in totale riforma della sentenza n. Controparte_2
3638/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro, accogliere le seguenti conclusioni:1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora;2) in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, conseguentemente, previa declaratoria di inesistenza e/o di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarare nulla la sentenza impugnata e, occorrendo, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, rimettere le parti innanzi al primo giudice per il prosieguo del giudizio;3) nel merito, occorrendo, annullare la sentenza impugnata per inesistenza della pretesa creditoria;
4) condannare l'appellato, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: occorrendo chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. CP_2
sulle posizioni di fatto capitolate dai numeri da 1) a 9) della premessa di fatto
[...]
del presente atto precedute da “Se Vero che” ed epurate da valutazioni e giudizi;
all'esito chiede ammettersi prova testimoniale sulle medesime posizioni indicando a testi i sigg.ri da Milano;
dott. da Milano, con Testimone_1 Testimone_2
riserva di integrazione”;
Per la parte appellata come da Comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
datata 31 gennaio 2024:” Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per i motivi retro esposti, in via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
in via principale e pagina 2 di 14 nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, infondato e temerario l'appello avversario e conseguentemente rigettarlo, confermando integralmente la sentenza n.
3638/2023 del Tribunale di Milano. In via istruttoria, dichiarare inammissibili e pertanto respingere le prove per interpello e per testi dedotte dalla società appellante.
In ogni caso, condannare la alla Controparte_1
rifusione delle spese relative a questo secondo grado di giudizio ed al correlativo sub- procedimento ex art. 283 cpc, con aggiuntiva applicazione dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc
a carico della stessa per lite temeraria ed abuso del processo”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3638 del 31 ottobre 2023, preliminarmente dichiarandone la contumacia, ha condannato parte resistente Controparte_1
a pagare a parte ricorrente – già
[...] Controparte_2 CP_3
dipendente della resistente dal primo febbraio 1995 al 30 giugno 2018 - la somma netta di € 12.858,56 a titolo di TFR residuo, di € 704,17 netti a titolo di danno pensionistico nonché di € 10.643,26 lordi per i titoli stipendiali di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in favore di parte ricorrente in complessivi € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
In motivazione il primo giudice ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia di parte resistente in quanto, benché ritualmente Controparte_1
citata, non è comparsa e, nel merito, ha accolto le domande formulate da CP_2
[...]
In particolare il primo giudice ha ritenuto fondate le domande del ricorrente atteso che, a causa della propria contumacia, la società resistente non ha assolto al proprio onere di provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento dedotte in atti ritenendo, comunque, fondate le domande svolte dal ricorrente alla luce sia del cedolino pagina 3 di 14
versato in atti e sia della lettera del precedente difensore della società resistente, da qualificarsi come riconoscimento di debito.
Condividendo i conteggi versati in atti dal ricorrente - in quanto effettuati sulla base delle buste paga allegate e delle previsioni del CCNL applicato – il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato la al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle somme come sopra indicate.
Avverso detta decisione ha interposto appello Controparte_1
articolando due motivi.
[...]
Contestando i conteggi elaborati dall'appellato - all'uopo producendo varia documentazione avente ad oggetto dedotti pagamenti effettuati a favore dell'appellato tra cui, quale documento “9”, una dichiarazione, indicata come sottoscritta da CP_2
nel giugno 2017, di riconoscimento di avvenuto pagamento della somma di €
[...]
6.500,00 a titolo di TFR e deducendo di non avere mai avuto conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio – con il primo motivo, intestato:” In via pregiudiziale e/o preliminare: inesistenza della sentenza per mancata notifica dell'atto di introduttivo del giudizio”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo, dichiarando la contumacia della società resistente.
Con il motivo in esame l'appellante ha dedotto l'inesistenza o, comunque, la nullità della sentenza impugnata atteso che il primo giudice ha pronunciato la sentenza non solo senza verificare la regolare costituzione delle parti - atteso che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ad un domicilio digitale telematico creato d'ufficio all'insaputa dell'appellante e, quindi, al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla legge – ma anche perché il primo giudice ha dichiarato la contumacia della Società solo attraverso l'esame dei files prodotti in formato “pdf” dal ricorrente.
Con il secondo motivo di appello – intestato:” Nel merito. Nullità della sentenza impugnata. Inesistenza della pretesa creditoria” – l'appellante ha censurato la sentenza pagina 4 di 14
impugnata nella parte in cui, richiamando la disciplina dell'onere probatorio, il cedolino paga e la lettera del precedente difensore, ha ritenuto fondate le pretese azionate dal ricorrente Controparte_2
Con il motivo in esame l'appellante ha censurato la rilevanza attribuita dal primo giudice sia alla dichiarata contumacia - atteso che la società non ha mai avuto conoscenza dell'instaurazione del giudizio di primo grado – sia al cedolino paga e alla lettera del precedente difensore atteso che, il cedolino, è un fac simile, sbarrato, tratteggiato a penna e neppure aggiornato, mentre la lettera del precedente difensore deve ritenersi una semplice comunicazione del difensore, neppure sottoscritta dalla parte, a cui non può essere attribuita alcuna valenza confessoria.
Da ultimo - deducendo che da un semplice calcolo matematico, effettuato sulla base della documentazione prodotta
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