Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2024, n. 1816
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Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Guzzo Rossana Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
AN RI, nato a [...] il [...], c.f. [...];
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Albergoni;
appellante
CONTRO
AR PP, nato a [...] il giorno 1.10.1939, c.f. [...];
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Monteleone e Valerio Monteleone;
appellato, appellante incidentale
E
AR AI, nata a [...] il [...], c.f. [...];
appellata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 5.8.2019 rigettava la domanda proposta da AN
RI nei confronti di AR PP e AR AI, intesa a ottenere la condanna di costoro al pagamento, ai sensi dell'art. 1125 c.c., della somma di € 6.831,00, pari alla metà della spesa sostenuta per il consolidamento del solaio tra il proprio appartamento e quello sottostante di proprietà dei convenuti;
rigettava le domande riconvenzionali di condanna alla rimozione delle tubature di scarico collocate, abusivamente a dire dell'attore, in un'intercapedine tra i due appartamenti, nonché alla chiusura di una botola per accedervi dalla proprietà di AR e al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di volumetria;
compensava interamente le spese di lite.
AN RI ha interposto appello con atto notificato il 27.2.2020.
n. 395/2020 R.G.
2
AR PP, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto appello incidentale.
AR AI non si è costituita.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 3.10.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di AR AI, non costituitasi sebbene ritualmente citata.
Con i primi tre motivi dell'appello principale, che si trattano congiuntamente in quanto connessi,
l'appellante si duole del disconoscimento del suo diritto a ripetere la metà della spesa sostenuta per il consolidamento del solaio, pronunciato dal giudice sul rilievo della mancata dimostrazione dell'urgenza di far eseguire i lavori non previamente concordati con i proprietari dell'appartamento sottostante.
Denunciando violazione degli artt. 112 e 101 comma 2 c.p.c., si deduce che i convenuti si erano limitati a contestare l'addebito pro quota della spesa adducendo che essa non era riconducibile alle opere di ristrutturazione realizzate dall'istante, senza tuttavia negare l'esigenza di intervenire sui solai né dissentire sull'esecuzione dei relativi lavori;
sicché non avrebbe potuto vagliarsi la domanda alla luce del disposto di cui all'art. 1134 c.c., per di più senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Assume peraltro l'appellante che l'art. 1134 c.c. non è pertinente alla fattispecie, non rientrando il solaio tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., e che comunque i lavori di consolidamento