Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 31

CA Napoli
Sentenza
8 gennaio 2025
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CA Napoli
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 31
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1.dott. Mariavittoria Papa Presidente

2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.

3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2652/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e Parte_1
difeso dagli avv.ti Arturo Maresca e Mariastella Tonelli, con cui elett.te domicilia in
Napoli, via Duomo n.152 presso lo studio dell'avv. Pietro Pace.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, con domicilio Controparte_1
digitale.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con ricorso depositato in data 10.11.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: Controparte_1
- di essere alle dipendenze della società convenuta dal 27/12/2012 con la qualifica di operatore certificatore parametro 180 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;

- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività;

- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle Contr ferie era stata inferiore a quanto spettante, avendo l illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la “indennità perequativa” , la "indennità compensativa" ed il “ticket mensa”.
Tanto premesso chiedeva la condanna della società datrice di Controparte_1
lavoro al pagamento di € 10.648,36,oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.

2.Con sentenza n.2645/2024 il GL, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione della indennità perequativa e della indennità compensativa ed escludendo il computo del ticket mensa.

3.Avverso tale decisione proponeva appello l che lamentava l'erronea CP_3
interpretazione della disciplina applicabile e contestava il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione percepita nei giorni di ferie delle citate indennità, così come riconosciuto negli accordi di secondo livello del 16 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012. Censurava, inoltre, il riconoscimento del diritto per 30 giorni e non per
26, corrispondenti al periodo di ferie annuale evidenziando che l'art. 5 CCNL prevedeva “26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno...”;
ai lavoratori spettavano, altresì, 4 giorni di permesso, di cui al CCNL 28 novembre 2015, ma in nessun modo si potevano equiparare i giorni di ferie ai permessi, infatti, diversa era anche la ratio sottesa agli stessi, essendo le giornate di ferie finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso erano riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Pertanto concludeva chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza rigettare la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio;
in subordine riformare la sentenza nella parte in cui non ha scomputato i 4 giorni di festività soppresse dalle ferie fruite, con vittoria di spese del doppio grado.

4.Si costituiva che contestava, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.

5.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6.L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.

7.Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).


5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva

2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2 Per_3

214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).

6. L'art. 31 Per_4

della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".


7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio

2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può Per_5

derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).


8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- CP_4

520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale
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