Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2024, n. 935
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Testo completo
4-5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott. Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 05/03/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 3160/2022 e 3214/2022 R.G. vertenti
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO - ROMA
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TAVERNESE MARCO Controparte_1
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZA CLOTILDE CP_2
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5406/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 8.6.2022
P.Q.M
.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2 Rigetta l'appello principale;
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il al pagamento in favore di di euro 1.709,86 di cui euro Parte_1 Controparte_1
116,04 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Roma, lì 05/03/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato l'8.10.2019 e notificato al il Parte_1
20.3.2020, , premesso di essere stato detenuto dal 2002 al 2018 (presso le seguenti Controparte_1
Case Circondariali: dal maggio 2002 al maggio 2007 presso l' di Cuneo;
Organizzazione_1 dal maggio 2007 all'agosto 2009 presso l' di Alessandria;
dall'agosto Organizzazione_1
2009 al giugno 2010 presso l' di Livorno;
dal giugno 2010 al 2018 presso Organizzazione_1
l' di Parma) ha dedotto di aver svolto, dal 2015 al 2018, presso la Casa Organizzazione_1
Circondariale di Parma, la mansione di: nei mesi di giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre Pt_2
e dicembre 2015;
sempre la mansione di scopino nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 2016 e la mansione di addetto alle pulizie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
2017.
Tutto ciò premesso, il ricorrente attuale appellato e appellante incidentale, invocata l'applicazione del
CCNL Turismo-Alberghi, ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento Parte_1 di €.1.709,86 a titolo di differenze retributive tra il dovuto ed il percepito in relazione alle mansioni svolte, maturate nell'indicato arco temporale giugno 2015 - settembre 2017, senza soluzione di continuità, inquadrabili nel CCNL di riferimento, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie non godute e tredicesima, Rol. Il tutto oltre accessori e vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il , eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Roma, la prescrizione dei crediti azionati in giudizio, e chiedendo, nel merito, respingersi le domande del ricorrente.
Il Tribunale, istruita la causa con acquisizione delle prove documentali prodotte, in parziale accoglimento delle domande del , disattese l'eccezione di incompetenza territoriale e quella CP_1 di prescrizione dei crediti, ha condannato il a pagare al ricorrente la somma di € 1.259,59 Parte_1
oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in €
800, oltre a spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Circa l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale la sentenza appellata ha osservato che, ai sensi dell'art. 413 secondo comma c.p.c., dovesse individuarsi nel , con sede Parte_1
in Roma, il luogo ove era avvenuto il coordinamento dei fattori produttivi del datore di lavoro, cosicchè correttamente era stato adito il Tribunale di Roma. Quanto all'eccezione di prescrizione, ha richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, per il lavoratore detenuto, il termine della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di
lavoro, benchè in costanza di detenzione. Con la conseguenza che, nel caso di specie, avendo il ricorrente attuale appellante principale lavorato sino al 2018 circostanza non contestata tra le parti e, essendo stato il presente giudizio introdotto con atto notificato il 20.3.2020, non era maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Nel merito, ritenuta fondata la domanda e incontestati i conteggi del ricorrente, il primo giudice ha escluso soltanto la spettanza in capo al lavoratore detenuto del diritto alla percezione di quattordicesima mensilità e Rol, istituti che presupporrebbero la sussunzione del rapporto dedotto in giudizio nell'alveo della subordinazione tipica, nonché l'applicazione del CCNL in via integrale e non quale mero parametro di determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione.
Ha proposto appello il , iscritto al ruolo generale al numero 3160/2022 Parte_1 rappresentato dall'Avvocatura Generale, affidandosi alla seguente unica articolata censura.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 2955 n. 2 c.c. c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, da ritenersi annuale ex art.
2955 n. 2 c.c. e triennale ex art. 2965 n. 1 c.c.. Sul punto, avrebbe errato il giudice di prime cure nell'affermare che la prescrizione dovesse iniziare a correre dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, poiché avrebbe dovuto affermare, semmai, la decorrenza dalla fine di ciascuna relazione lavorativa. Con la conseguenza che, i crediti vantati dal ricorrente per il periodo dal 2015 2018, per il lavoro prestato presso il carcere di Parma sarebbero prescritti.
Si è costituito il , e ha domandato respingersi integralmente l'appello. Con la memoria di CP_1 costituzione l'appellato nel proc. R.g. 3160/2022 ha anche proposto appello incidentale, non notificato.
Egli, poi, con ricorso iscritto al ruolo al n. 3214/2022 r.g., ha proposto a sua volta appello avverso la sentenza in epigrafe, identico a quello spiegato in via incidentale con la memoria depositata nel proc.
R.g. 3160/2022, domandando la riforma della decisione gravata nel capo con il quale è stata respinta la sua domanda di condanna del al pagamento di quattordicesima mensilità e Rol. Parte_1
Il ha chiesto, conseguentemente,