Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/01/2024, n. 149

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/01/2024, n. 149
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 149
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 5 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 4 gennaio 2023
da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.
Giovanni Maria Maggio, Franco Maria Foramiti e Paolo Bonetti in forza di procure
generali alle liti del 21 luglio /2015 rep. n. 21569/80974 a rogito del notaio Paolo
Castellini di Roma
- appellante -
contro
LI AV, rappresentata e difesa dagli Avv. Emanuele Spata, Alessia
Zampieri e Alberto Ceccato per mandato alle liti esteso su documento informatico
separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- appellata -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Udine
pubblicata in data 6.12.2022 in punto: accertamento del diritto alla Naspi
Causa chiamata all'udienza di discussione del 12 ottobre 2023.
Conclusioni
Per l'appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del giudice relatore, voglia
riformare la sentenza n. 244/2022 emessa dal giudice del Lavoro del Tribunale di
Udine il 6 dicembre 2022 e, per l'effetto, voglia rigettare le pretese avanzate in
giudizio da LI AV con ricorso depositato telematicamente il 16 maggio
2022, perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003.”
Per l'appellata: “Disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dall'Inps, e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Udine, n.
244/2022, pubblicata in data 6/12/2022 e notificata in data 7/12/2022, e nella sola
ipotesi di riforma della sentenza, si insiste per l'accoglimento delle domande, istanze
e conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che
di seguito si riportano pedissequamente: in principalità e di merito, accertato e
dichiarato il diritto della Sig.ra AV LI alla percezione dell'indennità
Naspi per un ulteriore periodo di 182 giornate maturate dovute mai godute, per tutte le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed in diritto, per l'effetto dichiararsi
l'obbligo e condannarsi l'Inps ad erogare la conseguente prestazione richiesta, nella
misura di 182 giornate o 26 settimane o comunque secondo quanto risulterà di
giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 13.5.2022 LI AV aveva adito
il Tribunale di Udine esponendo che dopo aver beneficiato solo parzialmente di un
periodo di Naspi, a seguito di nuova domanda del 12 ottobre 2021 si era vista
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riconoscere un numero di giornate di prestazione inferiore a quanto
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