Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 37
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1115 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
IU OR IO (c.f.: [...]) e CO IA (c.f.:
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. Silvana Angelini, presso il cui studio in Lecce alla via Braccio Martello n. 19, sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
CH IA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dell'avv. Stefano Stendardo, presso il cui studio in Alessano (Lecce)alla via D.L. Massa n. 5, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 17.5.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'impugnata sentenza n. 1804/2021 del
14.6.2021 pubblicata in pari data: “Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra IA CH ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 23.12.2019, con il quale i sigg.ri CO-IU avevano intimato il pagamento della somma di € 10.984,26, in forza della sentenza n.
3885/19.
L'opponente eccepiva la nullità/ illegittimità del precetto notificato.
Con comparsa di risposta del 23 maggio 2020 si costituivano i sigg.ri IU OR e IA CO per impugnare
e contestare l'assunto attoreo.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è rappresentato dalla sentenza n. 3585/2019, che, sciogliendo la comunione ordinaria esistente su alcuni terreni, ne ha attribuito specifiche porzioni ai quattro comproprietari, tra cui le odierne parti processuali.
In particolare, nei rapporti tra IU OR IO e CO IA, da una parte, e CH IA, dall'altra, la sentenza azionata ha così statuito:
“1- dichiara parti integranti della presente sentenza: A-… B-… C-…- per l'effetto attribuisce…
.b) la piena ed esclusiva proprietà a IU OR IO, in comproprietà con la moglie CO IA, della quota n. 1, ……
d) la piena ed esclusiva proprietà a CH IA della quota n. 5,… dichiara altresì…f) IU OR IO tenuto a versare, unitamente alla moglie CO IA, a titolo di conguaglio, il complessivo importo di € 5.000,00, di cui €…..2.878,62 a CH IA…. condanna CH IA alla rifusione, in favore di IU OR IO e CO IA, di metà dei compensi di giudizio che liquida in € 174,00 per spese esento ed € 7.000,00 quali compensi, oltre ad Iva, rimborso forfettario ed accessori di legge qualora dovuti…”
La sentenza, dunque, ha assegnato ai coniugi IU – CO la quota n. 1, con l'obbligo di versare a conguaglio l'importo di € 5.000,00, di cui € 2.878,62 a CH IA, odierna opponente;
ha poi condannato CH IA a pagare,