Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 968
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Testo completo
N. R.G. 2214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28.07.2023 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Milano (MI), Piazza Arnoldo Mondadori n. 4, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti
Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni sito in Milano, Viale Bianca Maria n. 33, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.03.1973 ed ivi residente, in Piazza Mondadori n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlotta Cornia, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 13, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona del dott. Angelo Renna_
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione personale di coniugi n. 5259/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 19.04.2023 (pubblicata il 27.06.2023), e notificata il
30.06.2023, nell'ambito della vertenza avente RG n. 60109/2019
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
IN VIA PRELIMINARE fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5259/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2023 (pubblicata il 27 giugno 2023 e notificata il 30 giugno 2023), sui capi 4 (contributo paterno al mantenimento dei figli), limitando l'efficacia esecutiva della sentenza all'importo di cui all'ordinanza presidenziale del 16 novembre 2020 o a quello, diverso, che la Corte riterrà opportuno, 5 (contributo al mantenimento in favore del coniuge), 6 e 7 (condanna del Signor alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite, con compensazione tra le parti della restante Pt_1 quota di 1/3)
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 5259/2023 (R.G. 60109/2019) del Tribunale di Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- tenuto conto della sentenza non definitiva n° 1582/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
1. disporre che il padre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, contribuisca al mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla madre Per_1 Per_2 prevalentemente collocataria l'assegno mensile complessivo non superiore a € 1.600,00 (€ 800,00 per figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Org_
– costo vita;
2. esonerare il Signor dal versamento del contributo al mantenimento della moglie, Parte_1 giusta la sua autonomia economica;
3. compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannare alla Controparte_1 refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
4. ammettere i seguenti capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c., dal n. 1 al n. 47, con i testi di seguito indicati:
1) vero che a partire dalla fine di settembre 2009, successivamente alla scoperta dellaprima gravidanza, la Signora ha iniziato a negare qualsiasi forma di intimità con il marito;
vero CP_1 che l'unica ripresa della vita intima con il marito è avvenuta nel febbraio 2012, allorquando è stata concepita ;
Per_2
2) vero che successivamente alla scoperta della seconda gravidanza, la Signora ha CP_1 nuovamente e definitivamente interrotto l'intimità con il marito;
3) vero che in conseguenza delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, il Signor a chiesto Pt_1 alla moglie di intraprendere insieme un percorso di terapia di coppia;
vero che la Signora CP_1 ha sempre rifiutato gli inviti del marito in tal senso;
4) vero che fin dai primi mesi della prima gravidanza la Signora ha iniziato a manifestare CP_1 atteggiamenti assenti, ansiosi e aggressivi;
vero che i comportamenti che precedono sono aumentati
a seguito della seconda gravidanza e della nascita di ;
Per_2
5) vero che successivamente alla nascita di la Signora ha iniziato a fare ripetuti e Per_2 CP_1 quotidiani acquisti di capi d'abbigliamento, accessori di moda, prodotti di profumeria e cura del corpo;
6) vero che in conseguenza della circostanza di cui al capitolo che precede, il secondo bagno della ex
2 casa familiare di Piazza Arnoldo Mondadori n. 4 è stato destinato dalla Signora a cabina CP_1 armadio e deposito di profumi, borse, indumenti, etc., come da doc. 3 che si rammostra;
7) vero che il Signor tenuto conto delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, ha Pt_1 ripetutamente invitato la moglie a moderare i propri acquisti, limitandoli a quelli necessari;
8) vero che il Signor preso atto di quanto precede e in ragione di ciò, nella primavera del 2014 Pt_1 si è rivolto allo psicologo Dott. Orefice Sabba, presso ;
Organizzazione_2
9) vero che nell'agosto 2014 il Signor a invitato la moglie a trascorrere tre giorni da soli in Val Pt_1
Badia;
vero che , in particolare, tale invito è stato accettato dalla Signora dopo anni di CP_1 rifiuti;
10) vero che nel 2016 il Signor ha chiesto alla moglie di rivolgersi insieme a uno psicologo Pt_1 infantile, ma la stessa ha rifiutato;
11) vero che a dicembre 2017, in occasione del decimo anniversario di matrimonio, il Signor a Pt_1 invitato la moglie a trascorrere insieme quattro giorni a Praga;
12) vero che a inizio 2018 il Signor i è nuovamente rivolto a una psicologa, nella persona della Pt_1
TT , proseguendo il proprio personale percorso di sostegno;
Persona_3
13) vero che a inizio 2018 la Signora ha detto al marito di essersi, a sua volta, rivolta a CP_1 uno psicologo di Lugano;
vero che successivamente il Signor ha appreso che il professionista Pt_1 era il Dott. Persona_4
14) vero che , in conseguenza della circostanza di cui al capitolo che precede, il Signor a chiesto Pt_1 alla moglie di mettere in contatto i rispettivi psicologi, con la finalità di una terapia di coppia a distanza;
vero che solo in quell'occasione la Signora ha precisato al marito che il Dott. CP_1 svolge l'attività di counseling energetico, come da docc. 5 e 25 che si rammostrano;
Persona_4
15) vero che a fine gennaio 2018 la Signora ha per la prima volta chiesto al marito di CP_1 interrompere la convivenza matrimoniale, invitandolo a uscire di casa;
vero che tale richiesta è stata più volte reiterata dalla moglie al marito nel corso dell'intero anno 2018;
16) vero che nel settembre 2018 il Signor durante una passeggiata al parco Ravizza di Milano Pt_1
e all'esito di un'estate priva di discussioni, ha chiesto alla moglie di confermargli o meno la propria volontà di separarsi, ribadendo la necessità di una terapia di coppia;
vero che la Signora CP_1 si è limitata a rispondere: “non c'è nulla da fare, te ne devi andare. Non voglio neanche parlare. Scrivimi”, lasciando il marito da solo al parco;
17) vero che sabato 10 novembre 2018 la Signora alla richiesta del marito di pranzare CP_1 insieme e fargli trascorrere qualche ora con i figli prima di portarli dai nonni materni, essendo egli appena rientrato da una trasferta di lavoro in Germania, lo ha aggredito verbalmente alla presenza dei figli minori, gridando contro di lui e rivolgendogli vari epiteti con l'invito a lasciare la casa familiare;
vero che in conseguenza di quanto precede i bambini, in lacrime, si sono spostati in un'altra stanza della casa;
18) vero che , con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, mai il marito ha reagito;
19) vero che , la mattina di sabato 15 dicembre 2018 la signora ha verbalmente aggredito CP_1
e insultato il marito in presenza dei figli, giacché lo stesso, di rientro alle 2,00 della notte precedente da una trasferta in Germania, non aveva provveduto a sistemare il proprio trolley, invitandolo nuovamente ad andarsene di casa;
vero che in quell'occasione e in conseguenza di quanto precede, il
Signor a comunicato alla moglie che dopo Natale sarebbe uscito di casa;
Pt_1
20) vero che il 29 dicembre 2018 il Signor a confermato alla moglie che sarebbe uscito di casa Pt_1 il giorno seguente;
3 21) vero che la Signora in occasione delle circostanze di cui ai capitoli 17 e CP_1
18 che precedono, ha ribadito la propria richiesta al marito di lasciare la casa familiare;
22) vero che , nei mesi successivi alla sua uscita di casa, il Signor ha ripetutamente invitato la Pt_1 moglie a intraprendere un percorso di mediazione familiare;
vero che la Signora ha CP_1 rifiutato gli inviti del marito;
23) vero che il 28 marzo 2019 la Signora ha aderito all'invito del marito a incontrare la CP_1 mediatrice fissando un appuntamento per il 4 aprile 2019;
Parte_2 Pt_3
24) vero che la Signora ha, poi, annullato l'appuntamento che precede;
CP_1
25) vero che la Signora ha incontrato per la prima volta la TT CP_1 Pt_3 successivamente affermando di “ritenerla inadeguata” e che avrebbe a breve fornito un nominativo di sua fiducia;
vero che mai la Signora ha indicato tale altro nominativo al marito;
CP_1
26) vero che successivamente alla nascita di e e durante la convivenza genitoriale, Per_1 Per_2 il padre si è frequentemente occupato dell'accudimento e delle necessità dei figli;
27) vero che , anche durante la convivenza matrimoniale, la Signora ha spesso svilito, agli CP_1 occhi dei figli minori, il ruolo e la figura genitoriale paterna;
28) vero che a seguito del licenziamento paterno, avvenuto il 30 luglio 2019, il padre, già separato di fatto, ha chiesto alla Signora di poter trascorrere con i figli dei tempi più ampi rispetto a CP_1 quelli in essere;
vero che tuttavia la Signora ha a lungo negato al marito tale possibilità, CP_1 salvo per un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28.07.2023 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Milano (MI), Piazza Arnoldo Mondadori n. 4, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti
Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni sito in Milano, Viale Bianca Maria n. 33, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.03.1973 ed ivi residente, in Piazza Mondadori n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlotta Cornia, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 13, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona del dott. Angelo Renna_
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione personale di coniugi n. 5259/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 19.04.2023 (pubblicata il 27.06.2023), e notificata il
30.06.2023, nell'ambito della vertenza avente RG n. 60109/2019
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
IN VIA PRELIMINARE fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5259/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2023 (pubblicata il 27 giugno 2023 e notificata il 30 giugno 2023), sui capi 4 (contributo paterno al mantenimento dei figli), limitando l'efficacia esecutiva della sentenza all'importo di cui all'ordinanza presidenziale del 16 novembre 2020 o a quello, diverso, che la Corte riterrà opportuno, 5 (contributo al mantenimento in favore del coniuge), 6 e 7 (condanna del Signor alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite, con compensazione tra le parti della restante Pt_1 quota di 1/3)
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 5259/2023 (R.G. 60109/2019) del Tribunale di Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- tenuto conto della sentenza non definitiva n° 1582/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
1. disporre che il padre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, contribuisca al mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla madre Per_1 Per_2 prevalentemente collocataria l'assegno mensile complessivo non superiore a € 1.600,00 (€ 800,00 per figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Org_
– costo vita;
2. esonerare il Signor dal versamento del contributo al mantenimento della moglie, Parte_1 giusta la sua autonomia economica;
3. compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannare alla Controparte_1 refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
4. ammettere i seguenti capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c., dal n. 1 al n. 47, con i testi di seguito indicati:
1) vero che a partire dalla fine di settembre 2009, successivamente alla scoperta dellaprima gravidanza, la Signora ha iniziato a negare qualsiasi forma di intimità con il marito;
vero CP_1 che l'unica ripresa della vita intima con il marito è avvenuta nel febbraio 2012, allorquando è stata concepita ;
Per_2
2) vero che successivamente alla scoperta della seconda gravidanza, la Signora ha CP_1 nuovamente e definitivamente interrotto l'intimità con il marito;
3) vero che in conseguenza delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, il Signor a chiesto Pt_1 alla moglie di intraprendere insieme un percorso di terapia di coppia;
vero che la Signora CP_1 ha sempre rifiutato gli inviti del marito in tal senso;
4) vero che fin dai primi mesi della prima gravidanza la Signora ha iniziato a manifestare CP_1 atteggiamenti assenti, ansiosi e aggressivi;
vero che i comportamenti che precedono sono aumentati
a seguito della seconda gravidanza e della nascita di ;
Per_2
5) vero che successivamente alla nascita di la Signora ha iniziato a fare ripetuti e Per_2 CP_1 quotidiani acquisti di capi d'abbigliamento, accessori di moda, prodotti di profumeria e cura del corpo;
6) vero che in conseguenza della circostanza di cui al capitolo che precede, il secondo bagno della ex
2 casa familiare di Piazza Arnoldo Mondadori n. 4 è stato destinato dalla Signora a cabina CP_1 armadio e deposito di profumi, borse, indumenti, etc., come da doc. 3 che si rammostra;
7) vero che il Signor tenuto conto delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, ha Pt_1 ripetutamente invitato la moglie a moderare i propri acquisti, limitandoli a quelli necessari;
8) vero che il Signor preso atto di quanto precede e in ragione di ciò, nella primavera del 2014 Pt_1 si è rivolto allo psicologo Dott. Orefice Sabba, presso ;
Organizzazione_2
9) vero che nell'agosto 2014 il Signor a invitato la moglie a trascorrere tre giorni da soli in Val Pt_1
Badia;
vero che , in particolare, tale invito è stato accettato dalla Signora dopo anni di CP_1 rifiuti;
10) vero che nel 2016 il Signor ha chiesto alla moglie di rivolgersi insieme a uno psicologo Pt_1 infantile, ma la stessa ha rifiutato;
11) vero che a dicembre 2017, in occasione del decimo anniversario di matrimonio, il Signor a Pt_1 invitato la moglie a trascorrere insieme quattro giorni a Praga;
12) vero che a inizio 2018 il Signor i è nuovamente rivolto a una psicologa, nella persona della Pt_1
TT , proseguendo il proprio personale percorso di sostegno;
Persona_3
13) vero che a inizio 2018 la Signora ha detto al marito di essersi, a sua volta, rivolta a CP_1 uno psicologo di Lugano;
vero che successivamente il Signor ha appreso che il professionista Pt_1 era il Dott. Persona_4
14) vero che , in conseguenza della circostanza di cui al capitolo che precede, il Signor a chiesto Pt_1 alla moglie di mettere in contatto i rispettivi psicologi, con la finalità di una terapia di coppia a distanza;
vero che solo in quell'occasione la Signora ha precisato al marito che il Dott. CP_1 svolge l'attività di counseling energetico, come da docc. 5 e 25 che si rammostrano;
Persona_4
15) vero che a fine gennaio 2018 la Signora ha per la prima volta chiesto al marito di CP_1 interrompere la convivenza matrimoniale, invitandolo a uscire di casa;
vero che tale richiesta è stata più volte reiterata dalla moglie al marito nel corso dell'intero anno 2018;
16) vero che nel settembre 2018 il Signor durante una passeggiata al parco Ravizza di Milano Pt_1
e all'esito di un'estate priva di discussioni, ha chiesto alla moglie di confermargli o meno la propria volontà di separarsi, ribadendo la necessità di una terapia di coppia;
vero che la Signora CP_1 si è limitata a rispondere: “non c'è nulla da fare, te ne devi andare. Non voglio neanche parlare. Scrivimi”, lasciando il marito da solo al parco;
17) vero che sabato 10 novembre 2018 la Signora alla richiesta del marito di pranzare CP_1 insieme e fargli trascorrere qualche ora con i figli prima di portarli dai nonni materni, essendo egli appena rientrato da una trasferta di lavoro in Germania, lo ha aggredito verbalmente alla presenza dei figli minori, gridando contro di lui e rivolgendogli vari epiteti con l'invito a lasciare la casa familiare;
vero che in conseguenza di quanto precede i bambini, in lacrime, si sono spostati in un'altra stanza della casa;
18) vero che , con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, mai il marito ha reagito;
19) vero che , la mattina di sabato 15 dicembre 2018 la signora ha verbalmente aggredito CP_1
e insultato il marito in presenza dei figli, giacché lo stesso, di rientro alle 2,00 della notte precedente da una trasferta in Germania, non aveva provveduto a sistemare il proprio trolley, invitandolo nuovamente ad andarsene di casa;
vero che in quell'occasione e in conseguenza di quanto precede, il
Signor a comunicato alla moglie che dopo Natale sarebbe uscito di casa;
Pt_1
20) vero che il 29 dicembre 2018 il Signor a confermato alla moglie che sarebbe uscito di casa Pt_1 il giorno seguente;
3 21) vero che la Signora in occasione delle circostanze di cui ai capitoli 17 e CP_1
18 che precedono, ha ribadito la propria richiesta al marito di lasciare la casa familiare;
22) vero che , nei mesi successivi alla sua uscita di casa, il Signor ha ripetutamente invitato la Pt_1 moglie a intraprendere un percorso di mediazione familiare;
vero che la Signora ha CP_1 rifiutato gli inviti del marito;
23) vero che il 28 marzo 2019 la Signora ha aderito all'invito del marito a incontrare la CP_1 mediatrice fissando un appuntamento per il 4 aprile 2019;
Parte_2 Pt_3
24) vero che la Signora ha, poi, annullato l'appuntamento che precede;
CP_1
25) vero che la Signora ha incontrato per la prima volta la TT CP_1 Pt_3 successivamente affermando di “ritenerla inadeguata” e che avrebbe a breve fornito un nominativo di sua fiducia;
vero che mai la Signora ha indicato tale altro nominativo al marito;
CP_1
26) vero che successivamente alla nascita di e e durante la convivenza genitoriale, Per_1 Per_2 il padre si è frequentemente occupato dell'accudimento e delle necessità dei figli;
27) vero che , anche durante la convivenza matrimoniale, la Signora ha spesso svilito, agli CP_1 occhi dei figli minori, il ruolo e la figura genitoriale paterna;
28) vero che a seguito del licenziamento paterno, avvenuto il 30 luglio 2019, il padre, già separato di fatto, ha chiesto alla Signora di poter trascorrere con i figli dei tempi più ampi rispetto a CP_1 quelli in essere;
vero che tuttavia la Signora ha a lungo negato al marito tale possibilità, CP_1 salvo per un
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