Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1275

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1275
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1275
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 362/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. G. Passante
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. G. Pappalardo
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – crediti da lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1111/2022 del 23.03.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 2181/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 1.931,00 a Controparte_1
titolo di TFR e crediti da lavoro residui non corrisposti e risultanti dalla busta paga del mese di settembre 2013.
Il giudice, in particolare, reputava infondata l'opposizione atteso che
l'opponente non aveva documentato e provato il pagamento del residuo ingiunto, limitandosi ad allegare il pagamento dei due acconti non contestati e già decurtati dal netto complessivo della busta paga del mese di settembre del
2013.
Riteneva, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente, in quanto operante nei rapporti caratterizzati dall'assenza di formalità, mentre nel caso di specie il rapporto risultava stipulato per iscritto ed era corredato dal rilascio di buste paga;
in ogni caso il decreto ingiuntivo riguardava il TFR ed altri emolumenti liquidabili solo alla cessazione del rapporto.
Con ricorso del 27.04.2022 appellava la citata sentenza la parte soccombente. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 21 novembre
2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché della documentazione versata in atti e la violazione dell'art. 1193 co. 1 c.c. Reitera le difese già spiegate nel giudizio di primo grado e ribadisce di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto alla lavoratrice con i bonifici bancari agli atti (rispettivamente di euro 2.000,00 effettuato in data 2.10.2013 con causale “anticipo liquidazione” e di euro 1.812,16 effettuato in data 19.11.2013 con causale
“saldo TFR”) estinguendo integralmente il credito per TFR e, parzialmente, il credito per le retribuzioni evidenziate nella busta paga del mese di settembre
2013, mediante pagamenti in contanti. 2. Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. in materia di prescrizione presuntiva.
Rileva che il giudice ha errato nel ritenere non applicabile al caso di specie
l'istituto della prescrizione presuntiva e nel reputare generica oltre che inammissibile la relativa
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