Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/09/2024, n. 1093
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 143 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
Idea Terra Società Agricola a r.l. (part. iva 02088050683), in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t., Dott. Giorgio Pier Maria Galli, con sede in Montesilvano (PE) alla Via Vestina n. 223, elettivamente domiciliata in
Pescara alla via Venezia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo il quale la rappresenta e difende, come in atti ;
-Appellante-
Contro
IN CE PA, nato a [...] il [...] e residente in [...], cf. [...], in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agricola IN s.s. società agricola, con sede in TO UT (PE) alla Via DE Baio n. 2 – codice fiscale e numero di iscrizione CCIAA Pescara 00924350689, elettivamente domiciliato in Pescara alla
Via A. Grandi n. 5, presso lo studio e la persona dell'Avv. Lorenzo Cirillo dal quale è rappresentato e difeso come in atti ;
-Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3/2023 emessa dal Tribunale di Pescara
e pubblicata in data 03.01.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, per i motivi sopra rassegnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, così provvedere:
- riformare la sentenza impugnata,
- nel merito: dichiarare inammissibile la domanda ovvero rigettarla integralmente;
ordinare al competente Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con condanna degli appellati a sostenerne le spese ed al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione medesima;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Per gli appellati: si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'appello, voglia dichiarare la domanda inammissibile e per effetto rigettarla, condannando parte appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 03.01.2023 il Tribunale di Pescara, pronunciando sulla domanda proposta da IN CE PA, in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agricola IN s.s. società agricola, nei confronti di
Idea Terra Società Agricola a r.l. volta alla dichiarazione di inefficacia della vendita di un terreno alienato in proprietà a quest'ultima al prezzo di € 1.070.000,00 e di
relativo trasferimento della proprietà in favore di essa Azienda Agricola del detto terreno e delle relativa pertinenze a seguito di valido esercizio del diritto di riscatto, accoglieva la domanda, condannava la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio liquidate in complessivi € 30.030,88 e poneva definitivamente a carico della stessa le spese di c.t.u.
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea rappresentava che essa azienda, avvalendosi prevalentemente dell'apporto del suo titolare e dei suoi familiari e solo stagionalmente di operai, per l'esecuzione di lavori di breve durata a carattere saltuario, esercitava attività agricola di coltivazione di terreni e trasformazione di prodotti direttamente coltivati su terreni di proprietà, siti prevalentemente in territorio di TO UT, incentrando la propria attività in particolare sulla produzione di olio e vino e che detta azienda era confinante con un appezzamento di terreno agricolo della superficie di circa 56 ettari con annesse unità abitative e quattro fabbricati ad uso produttivo, alienato in data 20.06.2016 in proprietà alla convenuta
Idea Terra Società Agricola a r.l., per il dichiarato prezzo di € 1.070.000,00, da DE
PO AN.
Riferiva che tale terreno, con le relative pertinenze, era stato in precedenza concesso in affitto alla Azienda Agricola F.lli DE PO di G. e P. DE PO s.s. con contratto del 01.07.1999 consensualmente risolto con successiva scrittura privata del
22.12.2015, con conseguente estinzione del diritto di prelazione in favore dell'affittuaria stessa e ripresa di operatività del diritto di prelazione in favore dei proprietari confinanti e contestava, pertanto, la validità della predetta alienazione in quanto asseritamente avvenuta nonostante la presenza di trattative in corso e nonostante la volontà di acquisire la proprietà del compendio immobiliare manifestata a mezzo di missiva del 08.08.2016.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta Idea Terra Società Agricola a r.l. eccependo, in via preliminare, la tardività della domanda in quanto formulata in data
03.05.2017, ovvero prima dello scadere dell'anno dalla trascrizione dell'atto di trasferimento (22.06.2016), ma oltre l'anno dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita (22.04.2016) e chiedendo, nel merito in via principale, il rigetto della
domanda attorea per insussistenza dei requisiti richiesti al coltivatore diretto proprietario di fondo confinante deducendo, in particolare, che l'estensione della proprietà del IN non consentiva, con ogni evidenza, di svolgere le attività esercitate dalla società agricola con l'apporto del solo titolare e dei suoi familiari e contestando, altresì, la posizione prioritaria del IN nell'esercizio della prelazione, essendo il terreno oggetto di compravendita occupato dall'Azienda
Agricola F.lli del PO di G. e P. DE PO s.s. per essere la stessa coltivatrice insediata sul fondo in virtu' di contratto di affitto stipulato in data 01.07.1999 e risolto con scrittura privata del 22.12.2015, da considerarsi tuttavia inefficace perché sottoscritta, in spregio al precetto di cui all'art. 45 della L. 203/82, senza l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, con conseguente riespansione delle facoltà comprese nel diritto di prelazione del conduttore coltivatore che, peraltro, aveva continuato ad essere stabilmente insediato sul fondo;
eccepiva, inoltre, il difetto dell'ulteriore requisito soggettivo richiesto dalla legge al coltivatore diretto proprietario di fondo confinante, rappresentato dal non avere operato cessioni di propri terreni nel biennio precedente l'esercizio del diritto.
Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa l'alienante DE PO
AN, per esserne garantita dalla minacciata evizione chiedendone, in via subordinata e condizionata, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da essa convenuta nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio DE PO AN eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione spiegata nei suoi confronti per omesso esperimento della procedura di mediazione- negoziazione assistita e, nel merito, l'infondatezza della domanda principale, rappresentando di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui alla legge
590/65, trasmettendo la stessa al soggetto qualificato dalla legge come primo tra gli aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione, ovvero il conduttore imprenditore agricolo (Azienda Agricola DE PO) ed inoltre rendendo edotto il IN, prima oralmente e poi formalmente, secondo le previsioni di legge, con la
raccomandata ricevuta dal delegato il 17.06.2016, prima della sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita, IN, che dunque avendo ricevuto la denuntiatio doveva ritenersi decaduto dall'azione per non aver esercitato la propria facoltà nei successivi trenta giorni.
1.4 Esperito l'interrogatorio formale dell'attore, acquisite le prove documentali e testimoniali ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 A fondamento della decisione di accoglimento il primo giudice, dopo aver premesso che le parti necessarie del giudizio di riscatto sono il retraente ed il terzo acquirente, mentre non occorre che al giudizio partecipi il venditore del fondo che non riveste la qualità di litisconsorte necessario e che quanto alla denuntiatio del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante, per la comunicazione/notifica al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale, rilevava che nel caso di specie dalla documentazione in atti emergeva come l'alienante DE PO AN si era premurato, una volta stipulato il contratto preliminare in data 14.04.2016 al prezzo concordato di €
1.070.000,00, come nel contratto definitivo del 20.06.2016, di notificare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 L. 26 maggio 1965, n. 590, in data 18.04.2016 all'Azienda
Agricola F.lli DE PO Società Agricola, al suo legale rappresentante DE
PO AN e a DE PO PA, gli estremi del contratto preliminare
“condizionato all'esercizio del diritto di prelazione agraria”, con espresso invito ad esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre il termine di 30 giorni, scaduti i quali risultava essere stato stipulato il contratto definitivo del 20.06.2016, senza che analoga notifica fosse stata effettuata all'Azienda Agricola IN s.s. società agricola, in persona del titolare e legale rappresentante IN CE PA proprietaria di terreni confinanti, da intendersi dunque legittimata ai sensi dell'art. 7
L. 14 agosto 1971, n. 817 all'esercizio del diritto di prelazione non esercitato
dall'affittuaria Azienda Agricola F.lli DE PO, attesa l'irritualità e l'inefficacia della denuntiatio effettuata sia verbalmente che attraverso la missiva del 16.06.2016 con la
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