Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2024, n. 999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2024, n. 999
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 999
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 350 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 28/06/2024 comunicata il 01/07/2024, vertente
TRA
M.E.CO.IN (Metalmeccanica Costruzioni Industriali) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in LA, Via G. Rizzo n. 39
(cod. fis. Partita Iva 01611920834), rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando
Amata in virtù d mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via P. Castelli n. 18 (PEC: avv.ferdinandoamata@pec.giuffre.it)
APPELLANTE
E
Avv. CARMELA LA MAESTRA, nata a [...]ò il 16/01/1958
(cod. fis. [...]PEC.: avv.melinalamaestra@pec.giuffre.it) e
Avv. GIUSEPPE TURRISI, nato a [...] il [...] (cod. fis.
[...]PEC.: avv.giuseppeturrisi@pec.giuffre.it) entrambi domiciliati presso i rispettivi studi professionali in Barcellona Pozzo di Gotto
Via Papa Giovanni XXIII n.14 ed entrambi difesi da se stessi ex. art. 86 c.p.c.
APPELLATI
Avverso l'ordinanza n. 514/2022 del 14/04/2022 del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 154/2019.
OGGETTO: responsabilità professionale.
1
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ME.C.O.IN. (Metalmeccanica Costruzioni
Industriali) S.r.l. conveniva in giudizio gli avvocati ME La AE e
Giuseppe Turrisi innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale degli stessi.
La ricorrente esponeva che in data 19/01/2000 con il ministero degli avvocati
ME La AE e Giuseppe Turrisi otteneva dal Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto decreto ingiuntivo nei confronti della IG
Impiantistica s.r.l., per l'importo di vecchie lire 44.815.200, oltre interessi ex art.
3 L. 192/98
e spese, a titolo di corrispettivo per alcune prestazioni eseguite.
La società ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto atteso che i contratti stipulati dalle parti avevano fissato esclusivamente il
Foro di Mantova;
nel merito contestava che nella specie fosse intervenuto un rapporto di subfornitura ed in ogni caso, ove fosse stata ritenuta tale qualificazione, si eccepiva il difetto di giurisdizione ex art. 9 L.192/'98.
Rilevava, comunque, che nella vicenda era intervenuta transazione sottoscritta il
30/11/1999 ed il cui contenuto era stato già attuato: l'atto transattivo era stato sottoscritto da NA AE, al tempo amministratore unico della M.E.CO.IN.
S.r.l.. Nel medesimo atto di opposizione si chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione e la condanna ex art. 96 c.p.c. della M.E.CO.I.N S.r.l. che si costituiva in giudizio, sempre con il patrocinio dei legali di cui sopra, eccependo che la clausola sulla competenza per territorio non era stata specificamente sottoscritta e disconoscendo la conformità all'originale della copia fotostatica di transazione prodotta e della relativa data, rilevando inoltre che l'atto non possedeva contenuto transattivo e non risultava essere stato registrato e per tale motivo chiamava in giudizio, quale responsabile, il NA, ex amministratore.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione si costituiva in giudizio il NA eccependo il difetto di legittimazione ad agire della M.E.CO.I.N.
S.r.l. e nel merito, escludeva ogni propria responsabilità.
2
Il Tribunale, con sentenza del 07/02/2005 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo condannando la M.E.CO.IN. S.r.l. alla rifusione delle spese di lite pe Euro 4.000,00 oltre oneri.
Con atto di citazione notificato il 23/03/2006, la M.E.CO.IN S.r.l., sempre con il patrocinio degli stessi legali, proponeva appello alla decisione e con sentenza
n. 247/2011 la Corte di Appello di Messina rigettava l'impugnazione condannando la ME.CO.I.N. S.r.l. alla rifusione delle spese per Euro 3.000,00 oltre oneri.
La M.E.CO.I.N. S.r.l. proponeva ricorso in Cassazione risultando soccombente anche in tale giudizio con condanna alle spese per Euro 3.200,00.
La società avviava separata azione avverso il NA ex art. 2393 cod.civ. ed il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 324\09 accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava il convenuto
a corrispondere Euro 4.000,00 oltre spese.
La predetta decisione veniva appellata dalla M.E.CO.I.N. S.r.l. sempre con il patrocinio degli avv.ti Turrisi e La AE e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 414 del 12/04/2017 riteneva inammissibili le doglianze interposte condannando, nel contempo, l'appellante al pagamento in favore di NA
AE delle spese giudiziali liquidate in Euro 1.803,00 oltre oneri.
Con lettera del 02/11/2016, la M.E.CO.I.N. S.r.l. richiedeva agli avvocati Turrisi
e La AE il risarcimento del danno ritenendo gli stessi responsabili professionalmente per gli esiti negativi delle cause da ricondurre alla tardività del disconoscimento dell'atto di transazione del 30/11/1999.
Nel medesimo ricorso ex art. 702 bis c.p.c la società chiedeva che gli avvocati fossero ritenuti responsabili per i danni arrecati anche nel giudizio n. 15783/2007
R.G. innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto iniziato dalla
Fin.Co.Ge.Ro. S.p.a. ed avente ad oggetto anche in tal caso opposizione a decreto ingiuntivo n. 153/2007 del 13/10/2007, con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento in favore di ME.CO.I.N. S.r.l. della somma di Euro
78.892,48, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per le opere di cui al contratto d'appalto stipulato in data 30/10/2006;
a sostegno dell'opposizione la controparte aveva addotto, tra gli altri motivi,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avendo le parti convenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Catania.
3
Con sentenza n. 151/2018 pubblicata il 13/02/2018 il Tribunale ha accolto
l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Catania, revocando il decreto ingiuntivo e condannando M.E.CO.I.N. S.r.l. al pagamento delle spese processuali per Euro 8.365,02, oltre oneri e spese di CTU.
Anche per tal vicenda la società ricorrente rilevava come la mancata diligenza dei procuratori ha determinato la soccombenza e comportato un danno per la necessità di dovere affrontare un nuovo giudizio innanzi il Tribunale di Catania, con relative spese giudiziali e per l'obbligo di dovere corrispondere a controparte le spese giudiziali come da condanna e di restituire quanto percepito a seguito di esecuzione.
In conclusione la ricorrente nel proprio ricorso ex art. 702 vis c.p.c chiedeva:
- dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile agli avvocati
ME La AE e Giuseppe Turrisi il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'azione di cui ai giudizi n. R.G. 15125\00 Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di LA (definito con sentenza
n° 20\05) e n. R.G. 314\06 Corte di Appello di Messina, definito con sentenza n.
247/11 instaurati contro la IG Impiantistica S.r.l., nonché quello innanzi al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definito con sentenza n. 151/2018 pubblicata il 13/02/2018, RG n. 15783/2007 nei confronti della Fin.Co.Ge.Ro
S.p.a.;

- in ogni caso, ritenere e dichiarare la responsabilità professionale degli avvocati
ME La AE e Turrisi Giuseppe in virtù del mandato conferito per i suddetti giudizi;

- conseguentemente condannare in solido i resistenti al risarcimento del danno pari al rimborso di tutte le somme sostenute e da sostenere, così come analiticamente descritte in ricorso, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nell'instaurato giudizio R.G. 154/2019 si costituivano i resistenti ME La
AE e Giuseppe Turrisi chiedendo il rigetto della domanda e deducendo ex adverso tutte le considerazioni proposte dalla ricorrente.
La causa era posta in decisione e con ordinanza del 14/04/2022 il Tribunale ha rigettato il ricorso condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la società non ha dato prova del nesso causale tra il tardivo disconoscimento della transazione sottoscritta il 30/11/1999
e l'esito della causa iscritta al n. 15125/2000 R.G. del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto rilevando che se è vero che alla base di quella decisione, contraria alla società, è stata posta la suddetta scrittura, nondimeno non è stata fornita prova, gravante su parte ricorrente, che un tempestivo disconoscimento avrebbe senz'altro comportato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, potendo comunque l'opposta superare il disconoscimento mediante istanza di verificazione e la ricorrente, producendo solo parzialmente gli atti del giudizio, non ha provato che essa non sia stata formulata.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che nella causa iscritta al n. 15125/2000 R.G. gli avvocati resistenti hanno proposto domanda nei confronti dell'ex legale rappresentante della società solo in via subordinata, quindi senza recesso dalla linea difensiva tracciata in via principale, per cui, dovendosi verificare se i professionisti abbiano adempiuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ha escluso che gli stessi nell'ambito del predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abbiano tenuto una condotta incompatibile con il disconoscimento.
Il Tribunale ha ritenuto, in ogni caso, che M.E.CO.I.N. S.r.l. per il principio di immedesimazione organica,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi