Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2024, n. 1764
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1765/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
SC AN con gli Avv.ti G. Ziccardi e V. Reale giusta procura in atti
APPELLANTE
E
TRENITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. Alesii giusta procura in atti
BR L.S. SOC. COOP. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. U. Lopardi giusta procura in atti
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE MULTISERVIZI
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in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Fasciano giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3494/2022, pubblicata il 3 maggio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc LI AS esponeva:
- dal 1° giugno 2016 aveva lavorato alle dipendenze di IB L.S. Soc. Coop. con inquadramento nel livello C1 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e mansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile, operando presso l'impianto ferroviario
Parco Prenestino di Roma;
- il servizio di pulizie era stato appaltato da LI PA a NC -ZI Nazionale
Cooperative Pluriservizi Scarl, il quale l'aveva poi affidato alla propria consorziata IB e la sua assunzione da parte della consorziata era avvenuta a seguito di tale vicenda, come risulta dal verbale di cambio appalto del 20 maggio 2016 con allegato l'elenco dei lavoratori transitanti, tra cui esso ricorrente;
- il rapporto di lavoro con IB era cessato il 30 giugno 2020 a causa della cessazione dell'appalto e senza alcuna preventiva comunicazione a tutti i lavoratori ivi addetti, i quali con decorrenza 1° luglio 2020 erano stati assunti dal NC, subentrato a sua volta nell'appalto;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, IB non gli aveva corrisposto l'indennità sostitutiva del preavviso ed era quindi rimasto creditore a tal titolo della somma di € 6.844,74;
- di questo credito rispondevano in via solidale anche l'appaltatore e il subappaltatore in forza dell'art. 29, co. 2 del D.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 118, co. 6 del D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile.
Pertanto, domandava:
“A - Accertare la responsabilità solidale di tutte le società convenute ai sensi dell'art. 29 secondo comma del D.Lgs n. 276/2003 e conseguentemente condannare le società convenute
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in solido tra di loro al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di preavviso non corrisposta, la somma di € 6.844,74= oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA B - Accertare le responsabilità di NC Attività 360° della Rete
Ferroviaria Italiana Scarl e BR ai sensi dell'art. 118, 6° comma del D.Lgs 163/2006 e conseguentemente condannarle al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compenso professionale ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55, da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con LI PA, con NC -ZI Nazionale Cooperative Pluriservizi e con IB L.S. società cooperativa, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande.
A fondamento, riteneva che, in difetto della prova del licenziamento del ricorrente da parte di IB, imprenditore uscente dall'appalto, la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti ben poteva considerarsi come avvenuta per mutuo consenso, anche tenuto conto che lo AS era stato assunto dall'impresa subentrante nell'appalto in forza delle previsioni in termini di cui al verbale di cambio appalto sottoscritto tra le aziende e le organizzazioni sindacali.
3. In data 5 luglio 2022 LI AS depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art.
434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 cc, dell'art. 29, co. 2 D.lgs. n.
276/2003, dell'art. 115 cpc, dell'art. 2697 cc e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Argomentava altresì circa l'infondatezza delle eccezioni proposte in primo grado dalle società debitrici per resistere alla rivendicata loro responsabilità solidale per il credito azionato.
4. LI PA depositava memoria di costituzione nel grado e riproponeva le seguenti eccezioni già formulate in primo grado: -inapplicabilità dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 alla fattispecie;
-natura indennitaria e non strettamente retributiva del preavviso;
-maturazione del preavviso successivamente alla cessazione dell'appalto conferito a IB.
5. IB L.S. Soc. Coop. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Eccepiva la tardività delle difese svolte dall'appellante per negare la fondatezza delle eccezioni proposte dalle società resistenti già in primo grado per negare il diritto azionato, nonché -comunque- l'insussistenza di una propria posizione debitoria per il credito controverso, in quanto con verbale del 17 settembre
2020 il NC si era obbligato a surrogarsi in tutte le posizioni debitorie di IB nei confronti dei
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dipendenti interessati dal cambio appalto del 30 giugno 2020, poi effettivamente assunti dal
ZI senza soluzione di continuità.
6. Il NC -ZI Nazionale Cooperativa Pluriservizi depositava memoria di costituzione nel grado
e resisteva all'appello. Riproponeva altresì l'eccezione d'inapplicabilità al caso di specie sia dell'art.
29 D.lgs. n. 276/2003 stante la natura risarcitoria del preavviso, sia della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 105, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 118, comma 6, D.lgs. n.
163/2006.
7. All'udienza dell'8 maggio 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. L'appello è fondato.
9.Osserva questa Corte che con la recente sentenza n. 940 del 10 gennaio 2024, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “… 1.con unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – FISE ASSOAMBIENTE - del 6 dicembre 2016 ed in particolare del comma 1, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363
e sgg. c.c. , nonché difetto e insufficienza di motivazione.
Censura la decisione per non avere valorizzato nella interpretazione delle norme collettive il canone ermeneutico rappresentato dal criterio letterale;
in questa prospettiva evidenzia che il dato testuale non offriva elementi per affermare il diritto dei lavoratori, assunti con continuità dall'impresa subentrante nella gestione del servizio in oggetto, all'indennità sostitutiva del preavviso;
contesta quindi la esclusione della natura consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cessata in considerazione del fatto che la norma contrattuale faceva comunque salvo il diritto del lavoratore di decidere se continuare o meno a prestare la propria attività nell'ambito dell'appalto seppure alle dipendenze del soggetto diverso;
assume che l'automatismo del riassorbimento occupazionale e la garanzia del mantenimento delle precedenti condizioni di lavoro
(retribuzione, profili professionali ecc.) con la impresa subentrante giustificava la mancata previsione nella disciplina collettiva di un meccanismo sanzionatorio in ipotesi di inosservanza del termine di preavviso;
sostiene che era da escludere ogni contrasto di tale regolamentazione con il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso la cui inosservanza è sanzionata con l'obbligo di corrispondere un'indennità sostitutiva;
2. il motivo è infondato.
2.1. ritiene il Collegio, nell'esercizio del sindacato in funzione paranomofilattica attribuito a questa
Corte dalla attuale formulazione del n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., come modificato dall'art. 2
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del d.gs. n. 40 del 2006, - (Cass. 18/12/2014 n. 26738;
Cass. 19.3.2014;
Cass. 19./03/2014 n. 6335;
Cass. Sez. Un. 23/09/2010, n. 20075), che l'approdo ermeneutico al quale è pervenuta la Corte di merito nella interpretazione del contratto collettivo sia frutto di corretta e condivisibile applicazione delle regole legali di interpretazione;
2.2. l'art. 6 c.c.n.l. applicabile, rubricato “Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”, definito in premessa l'ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina, per la parte di interesse così recita: “1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra
l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. In deroga all'art. 75 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza