Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2024, n. 1076
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 13 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1481/2021 del Ruolo generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
ESPOSITO FR TE, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Flaminia 334;
APPELLANTE
E
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dell'Istituto;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri n. 1361/2020, pubblicata in data 10 dicembre 2020.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 il diritto di FR TE ES all'indennità denominata dalla medesima legge “NASPI”
a decorrere dalla domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che sarà eventualmente accertata in sede di giudizio e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento della prestazione richiesta nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del doppio grado di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e
C.P.A.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge.
Fatto e diritto
1. ES FR TE propone, in data 22 marzo 2018, ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Velletri contro l'Inps per l'accertamento del proprio diritto all'indennità NASPI chiedendo, per l'effetto, la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della prestazione richiesta oltre rivalutazione e interessi.
La ricorrente allega di aver lavorato per la Latina Ecocleaning S.r.l. fino al 7 luglio 2017, giorno della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento tramite raccomandata consegnata a mano il 21 giugno 2017.
Allega di avere quindi, in data 17 luglio 2017, presentato domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennità NASPI, ma che l'Istituto rigettava la richiesta perché la ricorrente non avrebbe cessato il rapporto di lavoro.
La ricorrente, dunque, si rivolge al Tribunale di Velletri impugnando il rigetto dell'INPS in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento dell'indennità, cioè disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il suddetto periodo.
Si costituisce l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso. L'ente chiarisce come il rigetto della domanda del 17 luglio 2017 fosse derivato da un errore, poi corretto, del datore di lavoro, il quale aveva indicato settembre 2017 come data di cessazione del rapporto di lavoro nel flusso delle comunicazioni Uniemens. Il rapporto risultava dunque ancora in essere al momento della domanda.
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Ciononostante, continua l'Istituto, la ricorrente non possiede i requisiti individuati dalla legge per l'ottenimento dell'indennità richiesta. In particolare, come risulta dagli Uniemens da agosto 2016 a luglio 2017,
l'ES ha lavorato per un totale di 27 giornate di effettivo lavoro
(contrassegnate dalla lettera S e dal colore verde nelle tabelle prodotte in allegato alla memoria difensiva del primo grado), non soddisfacendo quindi il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione, come richiesto dalla norma.
2.All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Velletri respinge il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
La sentenza oggi impugnata osserva come il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione non risulti dimostrato: rileva il giudice, infatti, che la ricorrente contesta gli
Uniemens allegati dall'Istituto convenuto, ma nulla dice circa le giornate di effettivo lavoro in quei mesi.
Avverso tale decisione propone l'odierno appello l'ES sulla base di un unico, articolato motivo d'impugnazione.
Si costituisce Inps resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
3. Con l'unico motivo d'appello l'ES lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui sostiene come non provati i 30 giorni di effettivo lavoro, assumendo l'interpretazione fornita dall'INPS circa il metodo di conteggio delle giornate di effettivo lavoro.
Deduce parte appellante che in realtà, ai fini dell'integrazione del requisito prescritto delle trenta giornate di lavoro effettivo, si deve tenere conto anche delle giornate di ferie o di riposo retribuito, per le quali, pur mancando la prestazione lavorativa, persiste comunque a carico del datore di lavoro
l'obbligo della retribuzione e di corrispondente contribuzione. Richiama, al riguardo, la pronuncia n. 423/1995 della Corte Costituzionale relativa all'indennità di mobilità ex art. 16 l. n. 223/1991, che ha evidenziato che i periodi di sospensione dal lavoro, come ferie, festività e riposo settimanale vanno conteggiati come lavoro effettivamente prestato, poiché attengono a ordinarie pause periodiche della prestazione lavorativa.
La ricorrente richiama anche il noto indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione che individua le giornate di lavoro effettivo comprendendo anche quelle in cui, pur mancando la prestazione lavorativa, sussiste comunque l'obbligo retributivo e, dunque, contributivo, del datore di lavoro,
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ivi comprese quelle di assenza per malattia o infortunio (Cass. 18 novembre
2002 n. 16235;
Cass. 23 ottobre 2001 n. 13024, sul periodo minimo di lavoro retribuito, integrante, ex art. 8, l. n. 1115/1968, uno dei requisiti del diritto al trattamento speciale di disoccupazione).
Osserva che anche per la NASPI debbano trovare applicazione gli stessi principi nel conteggio delle 30 giornate di effettivo lavoro richieste dalla legge per l'ottenimento della prestazione e dunque, nel caso di specie, nel conteggio vanno inclusi i giorni di riposo (le domeniche), così soddisfacendo il requisito richiesto.
Rileva che lo stesso Inps, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, con cui, fornendo le istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in generale e di C.I.G.O. in particolare, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 148/2015, a fronte della medesima dicitura utilizzata all'art. 1 di quest'ultimo decreto, che prevede che sono destinatari dei
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