Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 105

CA Catania
Sentenza
13 febbraio 2025
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CA Catania
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 105
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 105
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 88/2023 R.G. promosso
DA
FASTWEB S.p.A. (12878470157), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni,
Antonio Cazzella e Stefano Brancati,
Appellante
CONTRO
ON LE TA
([...]), SQ VA ([...])
e AL NO ([...]), rappresentate e difese dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale,
Appellate
OGGETTO: appellointerposizione illecita di manodopera
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.2017, le appellate indicate in epigrafe (unitamente ad altri lavoratori) - dipendenti di SI Next S.p.A. dall'1.1.2013, data in cui i relativi contratti di lavoro erano stati ceduti a quest'ultima società da FA S.p.A., ex art.
2112 c.c.
, nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, accompagnata da un appalto di servizi tra le parti - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania affinché questi accertasse e dichiarasse la violazione, da parte di FA S.p.A., del d.lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di manodopera, con condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1.1.2013. Sostenevano, in particolare, di avere lavorato per la commessa
FA e di essere sempre state sottoposte al potere direttivo e di controllo della committente, secondo le esigenze organizzative della stessa, utilizzando i suoi indispensabili strumenti di lavoro.
Con sentenza n. 4477/2022 del 20.12.2022, il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere rispetto ai dipendenti che, nelle more del giudizio, avevano conciliato la controversia in sede sindacale. Precisava che, con ordinanza del
9.12.2019, era stata rigettata l'istanza di fissazione di nuova udienza per la chiamata in causa di IA S.p.A. (società incorporante SI Next S.p.A.), tenuto conto delle esigenze di economia processuale, non essendo tale società litisconsorte necessario.
Richiamate le previsioni di cui agli artt. 29 del d.lgs. 276/2003 e 1655 c.c., evidenziava che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12551/2020
), ai sensi del citato d.lgs., “affinché si possa configurare un genuino contratto di appalto di servizi è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti;
per contro, si ravvisa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia interamente affidato al committente
”. Precisava che la Corte di Cassazione, con riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati cioè dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, aveva chiarito che il divieto di interposizione e di intermediazione:
opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (cfr. Cass. n. 27213/2018 e altre).
Rilevava che lo stesso ufficio, con sentenza n. 4553/2021, resa a definizione di altra controversia instaurata da colleghi delle ricorrenti, iscritta al n. 3759/2017
r.g., aveva ritenuto che tanto le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte ricorrente, quanto la copiosa corrispondenza (e-mail) in atti, avessero confermato l'esercizio, da parte di FA, del potere di programmazione e organizzazione delle attività svolte dai dipendenti SI;
del potere direttivo sia con riguardo al risultato dell'attività svolta, che alle modalità di svolgimento della stessa;
dei poteri di controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai dipendenti SI, anche attraverso la facoltà espressamente riconosciuta alla committente nel contratto di appalto, cd. clausola di gradimento, di chiedere la “rimozione del Personale dalla mansione assegnata”.
Richiamava, quindi, le argomentazioni di cui alla citata pronuncia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio e la documentazione prodotta erano perfettamente sovrapponibili. Precisava che le dichiarazioni dei testi addotti dalle ricorrenti dovevano considerarsi maggiormente attendibili di quelle, contrastanti, dei testimoni della resistente, anche tenuto conto dell'avvenuta conciliazione da parte dei primi di analoga controversia, dell'assenza di “metus” verso il datore di lavoro e della convergenza con le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti nel giudizio n.
3759/2017 r.g. Quanto all'efficacia probatoria delle e-mail in atti, il giudice reputava generico il disconoscimento operato da FA, che non aveva allegato alcuna circostanza idonea a escludere la conformità delle copie prodotte ai fatti ivi rappresentati.
Affermava, pertanto, che, anche nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie orali e documentali, doveva ritenersi provato l'esercizio da parte di
FA del potere direttivo e di controllo sui dipendenti SI, secondo le proprie
esigenze organizzative/operative, provvedendo ad organizzare il servizio, assegnare le attività, stabilire i volumi, le priorità e autorizzare le ferie e i permessi, mettendo a disposizione di SI gli indispensabili sistemi applicativi.
In ordine alla non genuinità dell'appalto in esame, attribuiva, altresì, rilievo all'utilizzo da parte di SI dei complessi sistemi operativi di proprietà di
FA, risultando dimostrato che il personale della società appaltatrice non aveva alcun margine di autonomia nell'uso di detti applicativi che, peraltro, dovevano essere utilizzati nel rispetto delle rigorose procedure aggiornate periodicamente dalla committente, descritte nei manuali “virtuali” consultabili tramite l'applicativo Mind,
e in ordine alle quali non sussisteva alcun potere di controllo, o modificativo, da parete di SI. Pari rilievo veniva attribuito alla previsione contrattuale in tema di
“corrispettivi dei servizi” di cui al contratto di appalto e, in particolare, alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, anche in difetto di richiesta di erogazione dei volumi di riferimento da parte del committente.
Di contro, riteneva priva di pregio la previsione di cui all'art. 23 del contratto sulle penali, rilevando che il prospetto versato in atti (relativo agli anni 2015, 2016 e
2017) alla voce Bonus/Malus riportava “importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base”.
Premesso che con il ricorso introduttivo era stato impugnato il contratto di appalto, riteneva che l'accertamento della insussistenza di un legittimo trasferimento di azienda per difetto di autonomia del ramo ceduto e impossibilità per il cessionario di eseguire la prestazione con organizzazione autonoma permetteva di trarre ulteriori elementi di prova ai fini della verifica della genuinità del diverso contratto oggetto di giudizio. A tal fine, rilevava che, con sentenza n. 4267/2017, il medesimo ufficio, nel giudizio volto ad accertare la legittimità della cessione di ramo d'azienda tra
FA e SI, aveva ritenuto che: “stante che la cessione per cui è causa ha riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, l'assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia … induce a ravvisare una mera esternalizzazione di personale dipendente … È poi pacifica l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cosiddetto know how …), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex se un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali”.
In definitiva, dichiarava che tra SI Next S.p.A. e FA S.p.A. era intercorsa una somministrazione illecita di manodopera e, per l'effetto, dichiarava che tra le lavoratrici MA AL, AC IO, VA LE e
FA si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.1.2013. Ordinava, quindi, alla società resistente il ripristino della funzionalità dei predetti rapporti di lavoro, con l'inquadramento riconosciuto alle dipendenti da
SI Next S.p.A. con ogni conseguenza giuridica ed economica;
compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello FA S.p.A., con atto del

9.2.2023. Resistevano al gravame le lavoratrici appellate.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato affermato che “un ruolo decisivo in ordine alla non genuinità dell'appalto in esame riveste l'utilizzo da parte di SI di sistemi applicativi complessi di proprietà di FA”. Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per effetto del quale è stata abrogata la legge n. 1369/1960 e, quindi, anche la presunzione di illiceità dell'appalto nelle ipotesi di utilizzo, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, delle attrezzature e delle macchine fornite dal committente.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilievo può attribuirsi, nel caso di specie, alla titolarità dei mezzi e degli strumenti di lavoro, giacché il citato art. 29 individua, quale elemento distintivo tra
appalto genuino e interposizione fittizia di manodopera,
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