Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 84

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 84
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 84
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. E G Presidente
2)dott. S S Consigliere rel.
3)dott. S R Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 696 /2024 V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
E , elettivamente domiciliati in STRADA STATALE 7 BIS Parte_1 Parte_2
KM 18.600 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso lo studio dell'avv. C A, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;

RICORRENTI
Con l'intervento del P.G. sede
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato presso la Corte di Appello di Napoli il 21 marzo 2024, e Parte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo il 2 giugno Parte_2
2010;
che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, con sentenza del 28 giugno 2023, aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 30 gennaio 2024 aveva dato esecutività alla suddetta sentenza canonica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico, hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo
l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art.
4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni


internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo del 28 giugno 2023, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Sussistono, poi, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.3.1985 n.
121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale suindicato era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 30 gennaio
2024 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito dalla grave discrezione di giudizio da parte dell'Inno.
In proposito va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell' ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata”
(Cass.n.5292/09).
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi