Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 123
Sentenza
28 gennaio 2025
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. IU Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa
DA
SC MO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), SC
LO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) entrambi quali eredi a titolo universale della propria madre signora IO AR RE, nata a [...] il [...] e deceduta in Palermo il 17/03/2015, IO IU, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), IO ER, nato a [...] il [...] (C.F. CCP BNR
50D18 G273J), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Prestigiacomo;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
ON LA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Di AR e Marco Ruggieri;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: per gli attori in riassunzione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO - preliminarmente, a seguito dell'intervenuto deposito dell'ordinanza della Corte di CA, seconda sezione civile, portante il numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23 del 27/10/23-06/11/23, dichiarare riassunto il giudizio di merito;
- indi, in accoglimento delle domande attrici, applicando il principio di diritto stabilito ed enunciato dalla Suprema Corte di CA nella sopra indicata ordinanza numero di registro generale 22159/19, numero sezionale
3458/23, numero di raccolta generale 30830/23 del 27/10/23-06/11/23, dichiarare inammissibili e/o con qualsiasi altra formale statuizione rigettare in toto l'appello proposto da ON LA con atto di citazione notificato il 06/07/2009 avverso la sentenza del
1
n. 19 piano primo;
- ed ancora, in accoglimento delle domande attrici, applicando il principio di diritto stabilito ed enunciato dalla Suprema Corte di CA nella sentenza portante il
n. 3890/17 del 20/12/2016- 14/02/2017, dichiarare inammissibili le nuove domande proposte solo in fase di appello dalla ON LA in particolare quella mirata al consolidamento - ripristino - del basamento del suo nuovo manufatto di primo piano realizzato sopra quello dei signori IO-SC n.q. poichè comunque mai alcun consenso era stato dato alla sua realizzazione da questi ultimi, lo stesso nuovo manufatto avversario è da demolire in quanto crea pericolo alla stabilità del manufatto di piano terra e l'eventuale consolidamento andrebbe ad alterare il petitum mediato, il cosiddetto bene della vita, richiesto dai signori
IO-SC n.q. fin dal primo grado di giudizio, per come già statuito nella sopra indicata sentenza di legittimità;
- ed ancora, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dai signori IO-SC n.q., condannare ON LA a risarcire tutti i danni provocati con la sua nuova costruzione di primo piano al sottostante immobile-veranda di piano terra dei predetti attori in riassunzione;
- condannare ON LA al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, delle spese e dei compensi del primo giudizio di CA, delle spese e dei compensi del primo giudizio di rinvio, delle spese e dei compensi del secondo giudizio di CA ed, ovviamente, delle spese e dei compensi del presente giudizio di rinvio;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto della sentenza della Suprema Corte di CA portante il n. 3890/17 del 20/12/2016-14/02/2017, rigettare l'eventuale reiterata eccezione di carenza di legittimazione passiva della ON
LA per non essere ella asseritamente proprietaria dell'appartamento di primo piano al momento in cui si sono manifestate le infiltrazioni d'acqua a discapito della veranda di piano terra attorea in quanto già dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto della sentenza della Suprema
Corte di CA portante il n. 3890/17 del 20/12/2016-14/02/2017, ritenere e dichiarare che le cause delle infiltrazioni d'acqua, indicate nella CTU in primo grado, provenienti dal solaio comune, sono esclusivamente imputabili ed ascrivibili alla proprietaria del primo piano ON LA a cui ineriva il precedente terrazzo-balcone aggettante di cui aveva esclusivo uso prima che questi fosse trasformato-chiuso nell'odierno contestato manufatto di primo piano dalla convenuta in riassunzione;
- ed ancora, tenuto conto della mancata
2 tempestiva impugnazione nel primo ricorso in CA (culminato con la sentenza n.
3890/17), da parte dell'allora controricorrente ON LA, della domanda di accoglimento della declaratoria di usucapione in favore dei signori IO-SC n.q. rispetto al loro manufatto di piano terra realizzato nel giardino corte di retroprospetto nè di quella relativa al loro diritto (o meno) di potere mantenere le vedute esercitabili da tale cespite nè di quella relativa alla richiesta avversaria di demolizione della veranda di piano terra attorea per ristabilire lo status quo ante di cui alla sentenza di primo grado che andava effettuata dalla stessa ON con apposito ricorso incidentale nei termini di legge, considerato dunque già raggiunto il giudicato interno su tali profili, per l'effetto rigettare qualsivoglia eventuale reiterata domanda avversaria inerente tali aspetti;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di CA numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale
30830/23, ritenere e dichiarare inammissibili i nuovi documenti prodotti dalla ON LA solo nel primo giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 1310/2011, in particolare la
CTP dell'Ing. La Duca ed il suo certificato di non pregiudizio statico nonchè tutto
l'incartamento relativo alla pratica di sanatoria edilizia depositato dalla controparte in data
14/07/2009 nei cui atti risultava un certificato di idoneità sismica a firma dell'Architetto
UZ RO - che non essendo un Ingegnere non poteva comunque espletare indagini inerenti saggi sul cemento armato e strutture di sostegno - pur considerando e mai prescindendo dal fatto che tale produzione documentale avversaria, nella sua interezza, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1310/2011, senza che tale statuizione fosse stata poi oggetto di impugnazione in CA da parte dell'allora controricorrente ON, con apposito ricorso incidentale, ovviamente, in riferimento al primo giudizio di CA (culminato con la sentenza n. 3890/17) e, dunque, considerato raggiunto sul punto il giudicato interno, per l'effetto rigettare qualsivoglia eventuale reiterata domanda avversaria inerente la riproposizione di tali documenti sotto qualsiasi segno;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di CA numero di registro generale
22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare la formazione del giudicato interno inerentemente la statuizione del primo giudizio di appello (culminato con la sentenza n. 1310/2011) che aveva ravvisato un rischio di crollo
a carico della veranda di piano terra attorea connesso alla realizzazione della nuova struttura di primo piano della ON LA;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di CA numero di registro generale 22159/19,
3 numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare che il fattore critico da valutare inerentemente il pericolo di crollo della struttura di piano terra attorea è costituito non dalla dimensione dei ferri nei pilastri portanti di piano terra ma dalla dimensione degli stessi pilastri non originariamente progettati per reggere una eventuale
"pesante" sopraelevazione e lo stesso assottigliamento dei tondini in ferro all'interno dei detti pilastri è comunque dovuto a cause esclusivamente ascrivibili alla ON LA quale proprietaria dell'appartamento soprastante;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di CA numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare
l'incorretta applicazione del D.M. 55/2014 e, dunque, applicare i parametri di cui al precedente D.M. ratione temporis vigente;
- così infine, respingere, con qualsiasi statuizione, ogni altra eventuale eccezione e/o domanda, eventualmente anche tardiva, comunque non più ammissibile in questa fase, proveniente da parte avversa, sempre tenendo conto e mai prescindendo dai principi di diritto stabiliti ed enunciati nelle due pronunzie della Suprema
Corte di CA sopra indicate;
-”; per la convenuta in riassunzione: “L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA VOGLIA
Reiectis adversis. Nel merito: * dare atto - per le motivazioni articolate in narrativa o, nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare condivisione, per quanto, semmai, verrà acclarato, in prosieguo - che la costruzione/veranda realizzata dalla Sig.ra ON LA non determina alcun problema di staticità né - a fortiori - pericolo di crollo per la descritta struttura sottostante di controparte oppure, subordinatamente, che quest'ultimo non è, a lei, imputabile e - consequenzialmente - rigettare, in toto, l'altrui richiesta di demolizione dell'anzidetta superfetazione;
* de iure, condannarli - in solido - al pagamento di esborsi e compensi di lite, oltre al rimb. forf. ex D.M. 37/2018 - nella misura del 15% - I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: * disporsi la rinnovazione della C.T.U., solo e unicamente, al fine di